CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO I
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO

CAPO I
Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato
(artt. 241 - 275)

 

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Articolo 264 C.P.
Infedeltà in affari di Stato.

 

1. Chiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fatto possa derivare nocumento all'interesse nazionale, con la reclusione non inferiore a cinque anni.

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PROCEDURE

.Note operative riguardanti il presente articolo:

* PROCEDIBILITA' DEL REATO: D'ufficio (50 c.p.p.)
* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.)
* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
* A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

 

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OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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