CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO I
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO
CAPO I
Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato
(artt. 241 - 275)
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Articolo 262 C.P.
Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione.
1. Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.
2. Se il fatto è commesso in tempo di guerra, ovvero ha compromesso la preparazione o l'efficienza bellica dello Stato o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.
3. Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, la pena [di morte] (1).
4. Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.
5. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso.
(1) La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs.Lgt. n. 224/1944.
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