CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO I
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO

CAPO I
Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato
(artt. 241 - 275)

 

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Articolo 260 C.P.
Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio.

 

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
     1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, in cui è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;
     2) è colto, in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 257 e 258;
     3) è colto in possesso ingiustificato di documenti o di qualsiasi altra cosa atta a fornire le notizie indicate nell'articolo 256.

2. Se alcuno dei fatti preveduti dai numeri precedenti è commesso in tempo di guerra, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano, altresì, agli immobili adibiti a sedi di ufficio o di reparto o a deposito di materiali dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, l’accesso ai quali sia vietato per ragioni di sicurezza pubblica.

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PROCEDURE

.Note operative riguardanti il presente articolo:

* PROCEDIBILITA' DEL REATO: D'ufficio (50 c.p.p.) 
* ARRESTO: Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) primo comma; Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) secondo comma
* FERMO DI P.G.: Non consentito primo comma; Consentito (384 c.p.p.) secondo comma
* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
* A.G. COMPETENTE: Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) primo comma; Corte d'assise (5 c.p.p.) secondo comma

 

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OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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