CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO I
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO

CAPO I
Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato
(artt. 241 - 275)

 

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Articolo 246 C.P.
Corruzione del cittadino da parte dello straniero

 

1. Il cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.

2. Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità.

3. La pena è aumentata:
     1) se il fatto è commesso in tempo di guerra ;
     2) se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.

.

 

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PROCEDURE

.Note operative riguardanti il presente articolo:

* PROCEDIBILITA' DEL REATO: D'ufficio (50 c.p.p.)
* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.)
* FERMO DI POLIZIA GIUDIZIARIA: Consentito (384 c.p.p.)
* APPLICAZIONE DELLE MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
* AUTORITA' GIUDIZIARIA COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.)

 

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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