CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE
TITOLO I
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO
CAPO I
Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato
(artt. 241 - 275)
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Articolo 246 C.P.
Corruzione del cittadino da parte dello straniero
1. Il cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta la promessa, al fine di compiere atti contrari agli interessi nazionali, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065.
2. Alla stessa pena soggiace lo straniero che dà o promette il denaro o l'utilità.
3. La pena è aumentata:
1) se il fatto è commesso in tempo di guerra ;
2) se il denaro o l'utilità sono dati o promessi per una propaganda col mezzo della stampa.
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