CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO OTTAVO
DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA
Capo II
Delle misure di sicurezza patrimoniali
(artt. 236 - 240-bis)
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Articolo 237 C.P.
Cauzione di buona condotta
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1. La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103,29, né superiore a euro 2.065,83.
2. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.
3. La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.
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