CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO OTTAVO
DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA

Capo II
Delle misure di sicurezza patrimoniali

(artt. 236 - 240-bis)

 

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Articolo 237 C.P.
Cauzione di buona condotta

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1. La cauzione di buona condotta è data mediante il deposito, presso la Cassa delle ammende, di una somma non inferiore a euro 103,29, né superiore a euro 2.065,83.

2. In luogo del deposito, è ammessa la prestazione di una garanzia mediante ipoteca o anche mediante fideiussione solidale.

3. La durata della misura di sicurezza non può essere inferiore a un anno, né superiore a cinque, e decorre dal giorno in cui la cauzione fu prestata.

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

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