CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO OTTAVO
DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA
Capo I
Delle misure di sicurezza personali
Sezione II
Disposizioni speciali
(artt. 215 - 235)
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Articolo 228 C.P.
Libertà vigilata
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1. La sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all'autorità di pubblica sicurezza.
2. Alla persona in stato di libertà vigilata sono imposte dal giudice prescrizioni idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati.
3. Tali prescrizioni possono essere dal giudice successivamente modificate o limitate.
4. La sorveglianza deve essere esercitata in modo da agevolare, mediante il lavoro, il riadattamento della persona alla vita sociale.
5. La libertà vigilata non può avere durata inferiore a un anno.
6. Per la vigilanza sui minori si osservano le disposizioni precedenti, in quanto non provvedano leggi speciali.
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