CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO OTTAVO
DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA

Capo I
Delle misure di sicurezza personali

Sezione II
Disposizioni speciali

(artt. 215 - 235)

 

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Articolo 219 C.P.
Assegnazione a una casa di cura e di custodia.

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1. Il condannato, per delitto non colposo a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

2. Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge [la pena di morte 1] o la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

3. Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia, il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.

4. Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva.
 

1 La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dal D.Lgs. n. 224/1944.

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