CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO OTTAVO
DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA
Capo I
Delle misure di sicurezza personali
Sezione II
Disposizioni speciali
(artt. 215 - 235)
<< articolo precedente INDICE GENERALE articolo successivo>>
Articolo 216 C.P.
Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro.
.
1. Sono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro:
1) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali; professionali o per tendenza ;
2) coloro che essendo stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, e non essendo più sottoposti a misura di sicurezza, commettono un nuovo delitto, non colposo, che sia nuova manifestazione della abitualità, della professionalità o della tendenza a delinquere;
3) le persone condannate o prosciolte negli altri casi indicati espressamente nella legge.
.
DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo quello pubblicato in G.U. che ne costituisce la pubblicazione ufficiale. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.