CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO OTTAVO
DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA
Capo I
Delle misure di sicurezza personali
Sezione I
Disposizioni generali
(artt. 199 - 214)
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Articolo 207 C.P.
Revoca delle misure di sicurezza personali.
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1. Le misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.
2. La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.
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