CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO OTTAVO
DELLE MISURE AMMINISTRATIVE DI SICUREZZA
Capo I
Delle misure di sicurezza personali
Sezione I
Disposizioni generali
(artt. 199 - 214)
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Articolo 199 C.P.
Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di legge.
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1. Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti.
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