CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO SETTIMO
DELLE SANZIONI CIVILI
(artt. 185 - 198)
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Articolo 196 C.P.
Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente.
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1. Nei reati commessi da chi è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorità, o incaricata della direzione o vigilanza, è obbligata, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta al colpevole, se si tratta di violazioni di disposizioni che essa era tenuta a far osservare e delle quali non debba rispondere penalmente.
2. Qualora la persona preposta risulti insolvibile, si applicano al condannato le disposizioni dell'articolo 136.
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