CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO SETTIMO
DELLE SANZIONI CIVILI

(artt. 185 - 198)

 

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Articolo 191 C.P.
Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestro.

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1. Sul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cassa delle ammende, sono pagate nell'ordine seguente:
    1) le spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura e di alimenti per la persona offesa, durante l'infermità;
    2) le somme dovute a titolo di risarcimento di danni e di spese processuali al danneggiato, purché il pagamento ne sia richiesto entro un anno dal giorno in cui la sentenza penale di condanna sia divenuta irrevocabile;
    3) le spese anticipate dal difensore del condannato e la somma a lui dovuta a titolo di onorario;
    4) le spese del procedimento;
    5) le spese per il mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena. Se la esecuzione della pena non ha ancora avuto luogo, in tutto o in parte, è depositata nella Cassa delle ammende una somma presumibilmente adeguata alle spese predette;
    6) le pene pecuniarie e ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato.

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

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