CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO SESTO
DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA
CAPO II
Della estinzione della pena
(artt. 171 - 181)
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Articolo 174 C.P.
Indulto e grazia.
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1. L'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. Non estingue le pene accessorie salvo che il decreto disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.
2. Nel concorso di più reati, l'indulto si applica una sola volta, dopo cumulate le pene, secondo le norme concernenti il concorso dei reati.
3. Si osservano, per l'indulto, le disposizioni contenute nei tre ultimi capoversi dell'articolo 151.
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