CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE

TITOLO SESTO
DELLA ESTINZIONE DEL REATO E DELLA PENA

CAPO I
Della estinzione del reato
(artt. 150 - 170)

 

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Articolo 162 C.P.
Oblazione nelle contravvenzioni.

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1. Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

2. Il pagamento estingue il reato.

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OSSERVAZIONI

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GIURISPRUDENZA

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