CODICE PENALE
REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398
Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio
LIBRO I
DEI REATI IN GENERALE
TITOLO QUINTO
DELLA MODIFICAZIONE, APPLICAZIONE ED ESECUZIONE DELLA PENA
CAPO II
Della esecuzione della pena
(artt. 141 - 149)
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Articolo 146 C.P.
Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena.
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1. L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:
1) ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48));
2) ((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 11 APRILE 2025, N. 48));
3) se deve aver luogo nei confronti di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria accertate ai sensi dell'articolo 286-bis, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero da altra malattia particolarmente grave per effetto della quale le sue condizioni di salute risultano incompatibili con lo stato di detenzione, quando la persona si trova in una fase della malattia così avanzata da non rispondere più, secondo le certificazioni del servizio sanitario penitenziario o esterno, ai trattamenti disponibili e alle terapie curative.
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