Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione quarta, sentenza n. 16064 del 14 aprile 2023

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione IV, sentenza numero 16064 del 14/04/2023
Circolazione Stradale - Art. 186 del Codice della Strada - Sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità - Comportamenti colpevoli dell'agente - Impossibilità di prosecuzione della prestazione concordata con l'ente pubblico - Revoca - Sanzione detentiva espiata - Calcolo - La revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9 bis può essere disposta anche per quei comportamenti colpevoli dell'agente, che, pur essendo formalmente estranei alla prestazione di pubblica utilità, si ripercuotono su di essa determinando la pratica impossibilità di prosecuzione della prestazione concordata con l'ente pubblico, comportando il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, poiché la limitazione della libertà personale subita da chi ha espletato attività lavorativa nell'interesse della collettività costituisce sanzione detentiva espiata e non misura alternativa alla carcerazione, secondo la disciplina dettata per gli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario.


RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di (Omissis), in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sanzione sostituiva del lavoro di pubblica utilità per mesi quattro e giorni otto applicata a (Soggetto 1) con sentenza del medesimo Tribunale in data 22 settembre 2021 (mesi quattro di arresto ed Euro 2.000 di ammenda, per il reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186), rilevando l'inutilità della prestazione a causa del comportamento di scarsa serietà, partecipazione e collaborazione.

2. Ricorre (Soggetto 1), a mezzo del difensore avv. A. M., che chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata, denunciando la violazione di legge per mancata osservanza della valutazione degli obblighi connessi al lavoro di pubblica utilità e alla detrazione della porzione di pena derivante dalle limitazioni subite.

In realtà, secondo la difesa, il giudice dell'esecuzione si è supinamente riportato alle laconiche non documentate e soggettive valutazioni dell'ente preposto che, nel dare atto che il condannato non ha fatto assenze, ha censurato la scarsa collaborazione e l'assenza di concreta utilità per l'opera svolta.

D'altra parte, il periodo di lavoro svolto doveva comunque essere valutato, almeno parzialmente, in detrazione della pena inflitta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata ad affermare che "la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9 bis può essere disposta, non solo in caso di violazione degli obblighi connessi in senso stretto allo svolgimento del lavoro, ma anche per quei comportamenti colpevoli dell'agente, che, pur essendo formalmente estranei alla prestazione di pubblica utilità, si ripercuotono su di essa determinando la pratica impossibilità di prosecuzione della prestazione concordata con l'ente pubblico (Sez. 1, n. 34234 del 29/05/2015, F., Rv. 264155), Il dato normativo, infatti, ricollega l'estinzione del reato all'"effettivo svolgimento del lavoro di pubblica utilità", tanto che il giudice dell'esecuzione può disporre la revoca, con ripristino della pena sostituita, "tenuto conto dei motivi, della entità e delle circostanze della violazione".

2.1. Il giudice dell'esecuzione, nel dare atto che della "presenza fisica presso il Comune... per l'arco temporale prescritto", ha però stigmatizzato l'"inutilità" della prestazione poiché (Soggetto 1), "lungi dall'avere integrato un vantaggio ha determinato piuttosto un rallentamento nella ordinaria operatività", richiamando le valutazione dell'ente secondo il quale il condannato "ha mantenuto un comportamento poco serio e consono al servizio... non rispettando molto spesso gli orari e giornate di servizio..., creando disagi".

Il giudizio di inutilità della prestazione è improprio, poiché esclusivamente ricollegato alla prospettiva dell'ente, mentre tale valutazione non può limitarsi alla corrispettività, che è propria del solo lavoro dipendente, ma deve abbracciare la prospettiva entro cui si colloca la prestazione del lavoro di pubblica utilità, avente finalità risocializzante.

Si tratta, in effetti, di valutazioni di merito, che trovano conforto nella relazione dell'ente preposto, che sono però caratterizzate da illogicità e contraddittorietà poiché il giudice dell'esecuzione dà contestualmente atto che il condannato non è mai risultato assente (il foglio delle presenze non riporta annotazioni di ritardi o assenze ingiustificate), sicché risulta essere stato a disposizione dell'ente per l'intero periodo.

3. Se, dunque, la critica del ricorso è idonea a superare il complessivo giudizio negativo sull'effettivo adempimento del lavoro di pubblica utilità, non di meno emerge l'errata interpretazione della legge per quanto riguarda la limitazione della libertà personale, comunque sofferta dal condannato, almeno secondo il foglio delle presenze al quale pure si riferisce il giudice dell'esecuzione.

3.1. La giurisprudenza ha chiarito che "la revoca della sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, disposta per mancata osservanza delle prescrizioni, comporta il ripristino della sola pena residua, calcolata sottraendo dalla pena complessivamente inflitta il periodo di positivo svolgimento dell'attività, mediante i criteri di ragguaglio dettati dal D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, art. 58" (Sez. 1, n. 32416 del 31/03/2016, B., Rv. 267456), poiché la limitazione della libertà personale subita da chi ha espletato attività lavorativa nell'interesse della collettività costituisce sanzione detentiva espiata e non, invece, misura alternativa alla carcerazione secondo la disciplina dettata per gli istituti previsti dall'ordinamento penitenziario.

3.2. Anche sotto tale profilo, dunque, il provvedimento impugnato è errato: esso non considera il parametro legale della entità della violazione e quello che si riferisce alla effettiva limitazione della libertà.

Il Tribunale di (Omissis), giudice dell'esecuzione, avrebbe, dunque, dovuto accertare, con specifico riferimento all'attività svolta, se e in quale misura detta attività sia stata idonea, procedendo a determinare la parte di sanzione sostitutiva svolta, provvedendo quindi a detrarre, operato il ragguaglio, detta pena da quella originariamente inflitta.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di (Omissis).

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2023.

Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2023.

 

DISCLAMER: Il testo della presente sentenza o odinanza non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale