Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Parere ART Autorità di Regolazione dei Trasporti protocollo numero 9 del 15/06/2023

 

ART
Autorità di Regolazione dei Trasporti

 

Parere n. 9/2023

15 giugno 2023

OGGETTO: Parere al Comune di Procida in materia di adeguamento tariffario del servizio taxi, reso dall'Autorità di regolazione dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. m), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

   

L'Autorità di regolazione dei trasporti, (di seguito: Autorità), nella seduta del 15 giugno 2023

premesso che:

  • l'Autorità ha ricevuto dal Comune di Procida (di seguito, anche: Comune), con nota prot. n. 10511 del 19/04/2023 (acquisita al prot. ART n. 10669/2023 in pari data), la richiesta di parere preventivo ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. m), decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con riferimento alla proposta di aggiornamento delle tariffe taxi;
  • successivamente alla richiesta formale di parere, è stata avviata una interlocuzione, nel corso della quale il Comune ha ulteriormente integrato la documentazione prodotta, con nota del 22/05/2023 (acquisita al prot. ART n. 16711/2023), in risposta alla nota di richiesta integrazione del 16/05/2023 (prot. ART n. 15409/2023). La fase interlocutoria ha riguardato i seguenti aspetti:

          - il regolamento vigente, unitamente al tariffario vigente e alla nuova proposta tariffaria;
          - gli indici ISTAT utilizzati per l'aggiornamento tariffario;
          - l'adozione della Carta della qualità;
          - gli esiti dell'eventuale monitoraggio sui dati di domanda e offerta in materia di adeguamento del servizio taxi;

  • è stato analizzato il vigente "Regolamento comunale per la disciplina degli autoservizi pubblici non di linea", di cui alla Deliberazione del Consiglio Comunale di Procida n. 41 del 14 luglio 2005 (di seguito: Regolamento), con particolare riferimento alle parti in cui costituisce presupposto del sistema tariffario;

esaminata la documentazione trasmessa, ritiene di svolgere le seguenti considerazioni.

   I. Inquadramento giuridico

La normativa di riferimento in materia di servizio taxi è innanzitutto costituita dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea), che fornisce la disciplina quadro degli autoservizi pubblici non di linea, demandando a Regioni ed Enti locali la disciplina di dettaglio e quella inerente alla gestione del servizio.

In base alla suddetta normativa, in particolare, le Regioni individuano i criteri cui devono attenersi i Comuni nel redigere i regolamenti sull'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea. I Comuni, con propri regolamenti, individuano: il numero e il tipo di veicoli da adibire al servizio, le modalità per lo svolgimento di questo, i criteri per la determinazione delle tariffe, i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza.

Con il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), il legislatore è intervenuto al fine di rafforzare la concorrenza nell'ambito del servizio taxi, in particolare per quanto riguarda l'accesso al mercato e la determinazione delle tariffe, assicurando nel contempo una maggiore efficienza del servizio e livello qualitativo dello stesso. In particolare, l'art. 6 reca una serie di puntuali disposizioni poste "[a]l fine di assicurare per il servizio di taxi il tempestivo adeguamento dei livelli essenziali di offerta del servizio taxi necessari all'esercizio del diritto degli utenti alla mobilità, in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché la funzionalità e l'efficienza del medesimo servizio adeguati ai fini della mobilità urbana […]".

Successivamente, il legislatore è nuovamente intervenuto nel settore. In particolare, l'art. 37 del sopra citato d.l. n. 201/2011, nell'istituire l'Autorità di regolazione dei trasporti, ha attribuito alla stessa specifiche competenze in materia, tra cui:

  • il monitoraggio e la verifica della corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti (art. 37, comma 2, lett. m), d.l. n. 201/2011 cit.);
  • il rilascio di un parere preventivo alle Regioni e ai Comuni sull'adeguamento del servizio taxi da essi prospettato (art. 37, comma 2, lett. m), d.l. n. 201/2011 cit.), sulla base dei principi di seguito riportati:

          1. l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario, anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà europee comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali;

          2. una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;

          3. una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal soggetto competente per percorsi prestabiliti;

          4. il miglioramento della qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a livello regionale;

  • la possibilità di ricorrere al tribunale amministrativo regionale del Lazio "con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m)" sopra riportata (art. 37, comma 2, lett. n).

L'Autorità, con l'"Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento sull'autotrasporto di persone non di linea: taxi, noleggio con conducente e servizi tecnologici per la mobilità" del 21 maggio 2015, ha rappresentato l'esigenza di ulteriori modifiche alla disciplina del servizio taxi volte ad adeguare il quadro giuridico di riferimento al mutato contesto socio-economico in cui esso opera, a distanza, ormai, di molti anni dall'adozione della legge n. 21/1992, anche tenuto conto dei recenti cambiamenti connessi al diffuso utilizzo di tecnologie informatiche applicate in modo innovativo ai servizi di mobilità. In particolare, nel predetto Atto di segnalazione l'Autorità ha evidenziato, tra l'altro, l'opportunità di rivedere le disposizioni che regolano il servizio taxi, con riferimento all'adozione di misure finalizzate ad assicurare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio e della qualità delle prestazioni alle esigenze di mobilità dei diversi contesti territoriali, richiamando l'attenzione sulla necessità di "(…) dare attuazione [da parte deli Enti territoriali competenti] al criterio di cui al punto 2) dell'articolo 37, comma 2, lettera m), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, e consentire ai titolari di licenza maggiore libertà nell'organizzazione del servizio, sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda con turni flessibili, sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come l'uso collettivo dei taxi".

Con nota del 16 luglio 2020, indirizzata ad ANCI e alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nonché pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità, l'Autorità è ulteriormente intervenuta sul tema dell'organizzazione del servizio taxi e, in particolare, sull'uso dei sistemi di connettività via web e sull'impiego delle nuove tecnologie per favorire l'intermediazione tra domanda e offerta di taxi rimarcando, anche sulla scorta delle decisioni del Consiglio di Stato di cui alle sentenze del 4 giugno 2020, n. 3501/2020, n. 3502/2020 e n. 3503/2020, la necessità di: i) promuovere e verificare la rimozione di norme di legge regionali e/o norme di regolamenti comunali che in qualsiasi modo limitino la libertà dei titolari di licenza taxi di avvalersi dei vari servizi di interconnessione tra domanda e offerta eventualmente disponibili; ii) promuovere lo sviluppo e la diffusione di sistemi innovativi e competitivi che consentano l'interconnessione tra utenti ed esercenti il servizio taxi con conseguente aumento dell'efficienza e della qualità del servizio offerto; iii) vigilare, adottando le misure ritenute più opportune, affinché le società che gestiscono i servizi di interconnessione tra domanda e offerta non precludano a coloro che aderiscono a tali servizi di rivolgersi anche ad altri intermediari e di destinare una quota per l'esecuzione di corse intermediate da altre imprese.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 4 febbraio 2022 è stata pubblicata la Comunicazione della Commissione concernente un trasporto locale di passeggeri su richiesta (taxi e veicoli a noleggio con conducente) ben funzionante e sostenibile, 2022/C 62/01. Con la Comunicazione la Commissione UE ha formulato raccomandazioni relative alla regolamentazione dei servizi di taxi (e NCC), al fine di garantire ai cittadini una mobilità locale adeguata e sicura, migliorare la sostenibilità del settore e promuovere gli obiettivi del Green Deal europeo e della strategia per una mobilità sostenibile e intelligente. Ha inoltre chiarito la necessità che le misure messe in atto dagli Stati membri (compresi sia i governi e i legislatori nazionali sia le autorità regionali e locali) per regolamentare i taxi e i servizi di noleggio con conducente siano conformi alle libertà fondamentali che sono alla base del mercato unico. La Comunicazione, più specificamente, contiene raccomandazioni concernenti, in particolare, l'efficienza del servizio, l'accesso a una mobilità adeguata e la sostenibilità del settore, la sostenibilità ambientale e lo sfruttamento dei vantaggi offerti dalla digitalizzazione.

Infine, l'Autorità in data 23 marzo 2022, con la delibera n. 46/2022 ha adottato le linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti Locali (di seguito: Linee guida), che recepiscono gli orientamenti dell'Autorità già espressi nell'Atto di segnalazione al Governo e al Parlamento sull'autotrasporto di persone non di linea, nonché nella nota dell'Autorità del 16 luglio 2020 indirizzata ad ANCI e alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in merito all'uso dei sistemi di connettività via web e all'impiego delle nuove tecnologie per favorire l'intermediazione tra domanda e offerta di taxi.
L'obiettivo del menzionato documento è quello di fornire, anche attraverso indicazioni di carattere metodologico, uno strumento a supporto dei soggetti competenti ai fini della predisposizione di schemi di atti da adottare in materia di servizio taxi, sui quali è acquisito il parere preventivo dell'Autorità, nonché elementi per la determinazione del contingente, per l'organizzazione del servizio - considerando anche le piattaforme tecnologiche per l'intermediazione tra la domanda e l'offerta -, per il monitoraggio della qualità del medesimo anche attraverso la predisposizione della carta della qualità e/o di indagini di customer satisfaction, e criteri per la determinazione delle tariffe orientate al costo di produzione del servizio.

Alla luce del quadro normativo sopra delineato, nei limiti delle informazioni e della documentazione fornite dal Comune, l'Autorità, ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. m) del decreto-legge 201/2011, fa presente quanto segue in tema di aggiornamento tariffario.

   II. Osservazioni sull'aggiornamento tariffario - art. 37, comma 2, lett. m), numero 3, del decreto legge 201/2011

L'art. 28, comma 1, del Regolamento prevede che "La Giunta comunale, sentita la commissione consultiva, stabilisce, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 2, della legge 15 gennaio 1992, n. 21, le tariffe e i supplementi da applicare all'interno di tutto il territorio comunale per il servizio taxi e microtaxi. Tale tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extraurbano"; il comma 2 prevede inoltre che "la Giunta comunale, sentita la Commissione consultiva, stabilisce le tariffe dei percorsi prestabiliti per il servizio di taxi e microtaxi".

Il sistema tariffario del Comune è disciplinato attualmente dalla delibera della Giunta comunale n. 107 del 13/07/2011 (1), che ha aggiornato le tariffe taxi previste dalla delibera della Giunta comunale n. 23 del 22 gennaio 2011. Nelle delibere citate è indicato che l'aggiornamento è stato attuato, "anche in considerazione dell'aumento del prezzo al consumo del carburante", a seguito di richiesta avanzata dai tassisti esercenti il servizio pubblico di piazza nel comune isolano.

Ciò posto, il tariffario vigente presenta una struttura a base multipla, in linea con legge quadro n. 21/1992, così articolata: i) primo scatto, tariffa chilometrica, tariffa minutaria di sosta, corsa minima; ii) maggiorazione per chiamata alla colonnina, corsa notturna; iii) tariffa trasporto bagaglio e tariffa trasporto cane.

Il procedimento di approvazione delle nuove tariffe proposte nell'ambito della richiesta di parere è stato avviato dal Comune sempre a seguito di istanza presentata dagli operatori taxi.

Rispetto alle tariffe vigenti risultano le seguenti variazioni: primo scatto +16,3% (da 4,30 € a 5,00 €), tariffa chilometrica +66,7% (da 1,50 € a 2,50 €), tariffa minutaria di sosta +42,9% (da 0,35 € a 0,50 €), corsa minima +28,06% (da 7,00 € a 9,00 €), maggiorazione per chiamata alla colonnina +33,3% (da 1,50 € a 2,00 €), supplemento bagaglio +42,9% (da 0,70 € a 1,00 €) e supplemento trasporto cane +25% (da 2,00 € a 2,50 €), oltre all'introduzione del supplemento corsa festiva, pari a 0,80 € e supplemento 5a e 6 a persona, pari a 2,00 €.

Il vigente tariffario infine prevede tre tariffe predeterminate relative ai percorsi: i) percorso Porto - Via Marina Chiaiolella n. 33, ii) Porto - Cimitero - Via Marina Chiaiolella n. 33 e iii) Porto - Cimitero - Via Marina Chiaiolella - Solchiaro.

Preliminarmente si rileva che il Regolamento, adottato in data 14 luglio 2005, non tiene conto degli sviluppi normativi intervenuti negli ultimi due decenni, ampiamente illustrati in premessa. Si rende pertanto necessario provvedere ad adeguare, quanto prima, la disciplina del servizio taxi sulla base dei criteri da 1 a 4 della lettera m) dell'art. 37, comma 2, del d.l. 201/2011, tenendo conto anche delle Linee guida in materia di adeguamento del servizio taxi per Regioni ed Enti Locali approvate dall'Autorità con delibera n. 46/2022 del 23 marzo 2022, previa richiesta di parere all'Autorità ai sensi della sopracitata disposizione normativa.

Ciò premesso e richiamato il procedimento di aggiornamento tariffario illustrato negli atti prodotti dal Comune, l'Autorità esprime le seguenti osservazioni.

   II.1 Metodologia di determinazione dell'aggiornamento tariffario

Occorre premettere che l'aggiornamento tariffario, secondo i meccanismi previsti dalla Linee guida, presuppone una struttura tariffaria rispondente alle indicazioni contenute nei punti da 48 a 59, con particolare riferimento ai principi di orientamento al costo e sostenibilità del costo per l'utenza. I successivi incrementi dovrebbero poi essere correlati all'effettivo aumento dei costi intervenuti (Punto 62 delle Linee guida). Pertanto, è necessario che il Comune, quanto meno prima dei prossimi adeguamenti successivi a quello proposto, verifichi la rispondenza della struttura tariffaria ai principi delle linee guida e la conformità dell'adeguamento proposto all'effettivo aumento dei costi.

Al riguardo, gli Uffici dell'Autorità, al fine di valutare il livello delle tariffe vigenti con realtà simili, non risultando apposite analisi da parte del Comune, hanno effettuato alcune simulazioni basate sul criterio della "corsa standard", utilizzando i parametri (2) di cui al punto 54 delle Linee guida, dalle quali è emerso che la corsa standard a tariffe vigenti del Comune di Procida risulta in linea con il prezzo medio della corsa standard di Comuni con popolazione residente inferiore ai 20.000 abitanti, che presentano una analoga vocazione turistica (3).

Ciò posto in relazione alla struttura tariffaria vigente, la metodologia di aggiornamento tariffario utilizzata dal Comune appare prima facie conforme a quanto previsto dal punto 61 delle Linee guida. Tuttavia, in concreto talune componenti tariffarie sono state aggiornate a percentuali superiori rispetto agli indici ISTAT di riferimento, con periodo di osservazione agosto 2011-aprile 2023 (4). Al riguardo, la qualificazione del servizio taxi quale servizio pubblico impone all'Amministrazione comunale di contemperare l'esigenza dei titolari di licenza di conseguire un ragionevole profitto e l'esigenza delle diverse categorie di utenza di poter usufruire dei servizi a costi accessibili. A tal fine, è necessario, pertanto, che il Comune contenga gli incrementi tariffari entro l'aumento percentuale dell'indice ISTAT FOI (senza tabacchi) e/o IPCA.

Oltre a ciò, come previsto dal punto 60 delle Linee guida, l'aggiornamento tariffario deve essere effettuato con una frequenza periodica definita dal soggetto competente, di norma pari a cinque anni, e comunque garantendo sempre il principio di accessibilità delle tariffe. Al riguardo, si rileva come l'assenza nel Regolamento della procedura di aggiornamento delle tariffe abbia comportato che tutti gli adeguamenti attuati dal Comune siano stati effettuati su iniziativa e con le modalità suggerite dai titolari di licenza come risulta dalle evidenze documentali ed in particolare dalla delibera comunale n. 107 del 13 luglio 2011 e dal verbale inerente alla seduta della Commissione Consultiva sull'aggiornamento tariffario, oggetto della presente richiesta di parere.

Occorre, pertanto, che il Comune, in sede di aggiornamento del Regolamento, formalizzi la metodologia e la periodicità dell'adeguamento tariffario, tenendo conto della necessità di garantire l'accessibilità del servizio taxi (punto 60 delle Linee Guida), ferma restando, comunque, la necessità che prima della formale adozione del Regolamento revisionato sia richiesto il parere preventivo all'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'art. 37, comma 2, lett. m) del d.l. 201/2011 e s.m.i.

Inoltre, il Comune potrebbe valutare l'opportunità di prevedere che l'aggiornamento tariffario sia correlato anche alla variazione del livello di qualità del servizio stesso, documentato mediante indagini di customer satisfaction e/o risultante in esito a rilevazioni aventi ad oggetto aspetti di qualità erogata del servizio da prevedere nell'ambito della Carta della qualità (punto 61 delle Linee Guida), che come evidenziato dal Comune risulta attualmente assente, sebbene l'ente auspichi che i futuri aggiornamenti tariffari possano essere effettuati in presenza del citato documento, nell'ambito del quale indicare standard di qualità da utilizzare quali parametri di riferimento al fine di misurare il mutamento del livello di qualità del servizio.

Al fine di migliorare la trasparenza del sistema tariffario e consentire agli utenti di valutare orientativamente la sostenibilità del costo del servizio taxi, si prescrive inoltre di riportare nel tariffario il prezzo teorico di una corsa standard, basata su un tragitto urbano di lunghezza 5 km con 5 minuti di sosta/attesa nel traffico - oppure sulla base di parametri dimensionali e temporali specificatamente individuati dall'Ente in relazione alle caratteristiche dell'isola - durante il servizio feriale diurno (cfr. punto 54 delle Linee guida), calcolata con le tariffe previste.

   II.2 Tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti

Nel tariffario sono previste le seguenti tariffe predeterminate per percorsi prestabiliti: i) percorso Porto Via Marina Chiaiolella n. 33, ii) Porto-Cimitero - Via Marina Chiaiolella n. 33 e iii) Porto - Cimitero - Via Marina Chiaiolella - Solchiaro.

Al riguardo, si evidenzia che le tariffe predeterminate costituiscono per l'utente un chiaro elemento di trasparenza, definendo un costo prestabilito, omnicomprensivo e invariabile per determinati percorsi, che garantisce una maggiore trasparenza del costo del servizio e rappresenta, pertanto, un elemento di maggior tutela del passeggero.

Il punto 67 delle Linee Guida prevede che le tariffe in esame debbano risultare più vantaggiose per l'utente rispetto ai prezzi ottenibili tramite l'applicazione delle tariffe a consumo e che, ai fini della fissazione dell'importo di ciascuna tariffa predeterminata, siano effettuate apposite simulazioni.

Ciò posto, benché nell'ambito delle interlocuzioni con il Comune sia emersa la presenza di tariffe predeterminate, esse non sono riportate nel nuovo schema di tariffario, trasmesso dall'ente con la nota di integrazione. Pertanto, si prescrive al Comune di darne adeguata pubblicizzazione attraverso l'inserimento nel nuovo tariffario.

In aggiunta, al fine di consentire al Comune di valutare la rispondenza dell'offerta di servizio alle effettive esigenze di mobilità nel territorio di competenza, nonché l'adeguatezza del sistema tariffario adottato, circostanza ineludibile per un servizio pubblico, si invita il Comune ad attivare un sistema di monitoraggio periodico e sistematico, anche semplificato in considerazione della dimensione comunale, che permetta di rilevare le richieste di servizio inevase e i tempi di attesa per gli utenti in diverse ore del giorno, in diversi giorni della settimana e periodi dell'anno, nonché i dati di domanda e di offerta (cfr. Parte I punti 32-33 e Parte V delle Linee guida); tali dati potranno essere acquisiti attraverso l'eventuale numero unico, il tassametro, presso i gestori di sistemi di intermediazione tra domanda e offerta di servizio taxi anche a mezzo di piattaforme tecnologiche (laddove presenti) (5), mediante verifiche presso gli stazionamenti.

Al riguardo, si invita l'Ente, in occasione del futuro aggiornamento del Regolamento, a introdurre specifici obblighi di trasmissione periodica dei dati relativi all'utilizzo del servizio aventi come destinatari i tassisti, le eventuali organizzazioni associative degli stessi, nonché le piattaforme tecnologiche (laddove presenti) o qualunque altro soggetto li detenga, nell'ottica di un miglioramento continuo dell'offerta del servizio rispetto alle effettive esigenze di mobilità.

   II.3 Pubblicizzazione del tariffario

In relazione al tariffario, il documento mediante il quale si pubblicizzano le tariffe del servizio, il vigente Regolamento non prevede alcun obbligo di pubblicizzazione come imporrebbe il principio di trasparenza, a cui deve essere conformato il sistema tariffario del servizio pubblico di piazza tramite taxi.

Al riguardo, è necessario che il Regolamento preveda l'obbligo di esporre il tariffario in maniera ben visibile all'interno dei veicoli e di renderlo disponibile presso i luoghi di maggiore richiesta del servizio quali, a titolo esemplificativo: porto, ospedale, uffici di informazione turistica, posteggi taxi e principali luoghi turistici, oltre ad essere pubblicato sul sito istituzionale del comune insieme al Regolamento in un'apposita sezione dedicata al servizio, come previsto dal punto 57 delle Linee guida.

Si prescrive, inoltre, di inserire nel tariffario - che deve recare il logo dell'ente competente, il numero e la data dell'atto di approvazione delle tariffe - i recapiti dell'Ufficio al quale inoltrare suggerimenti e/o reclami (telefono, e-mail, modalità telematiche), così come previsto dal punto 55 delle Linee Guida, e di prevederne l'affissione all'interno dei veicoli immediatamente a seguito dell'approvazione dell'aggiornamento tariffario.

Attesa la natura turistica del Comune di Procida,si prescrive, infine, al Comune di pubblicare il tariffario, oltre che in lingua italiana, anche nella versione in lingua inglese con le medesime modalità sopra descritte.

***

Il presente parere, reso nel senso sopra indicato, è pubblicato sul sito web istituzionale dell'Autorità ed è trasmesso al Comune di Procida, con l'invito a dare seguito a quanto contenuto nello stesso.

 

Torino, 15 giugno 2023

 

Il Presidente
Nicola Zaccheo

 

(1) Adottata in attuazione dell'art. 28, co. 1 del vigente Regolamento.
(2) La corsa standard si basa su un percorso di 5 km con sosta/attesa di 5 minuti effettuata in un giorno feriale da parte di un utente privo di bagagli.
(3) Fonte: Classificazione Istat dei Comuni secondo la categoria turistica prevalente e i quintili degli indici sintetici di densità, disponibile al seguente link: https://www.istat.it/it/archivio/247191.
(4) Si riporta a titolo esemplificativo l'indice ISTAT FOI (senza tabacchi) pari al 22,9%.
(5) Cfr. verbale della Commissione Consultiva per l'aggiornamento delle tariffe taxi del 21 aprile 2021 con riferimento all'eventuale e futura introduzione di un'app per la chiamata centralizzata.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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