Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Delibera ART Autorità di Regolazione dei Trasporti protocollo numero 149 del 12/10/2023

 

ART
Autorità di Regolazione dei Trasporti

 

Delibera n. 149/2023

12 ottobre 2023

OGGETTO: Procedimento di individuazione delle condizioni minime di qualità per i servizi di trasporto locale su strada connotati da obblighi di servizio pubblico avviato con delibera n. 22/2023 del l’8 febbraio 2023.
Indizione di consultazione pubblica.

   

L’Autorità, nella sua riunione del 12 ottobre 2023

 

 VISTO l’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (di seguito: decreto-legge n. 201/2011), che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l’Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e, in particolare, il comma 2, lettera d) che attribuisce all’Autorità il compito di “stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta”;

 VISTO il decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, recante il “Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica” (di seguito: “d.lgs. 201/2022”), emanato in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 8 della legge 5 agosto 2022, n. 118 (legge annuale per il mercato e la concorrenza), ed in particolare l’articolo 7 che prevede, al comma 1, che: “Nei servizi pubblici locali a rete le autorità di regolazione individuano, per gli ambiti di competenza, (…), gli indicatori e i livelli minimi di qualità dei servizi”; il suddetto decreto legislativo si colloca nell’ambito degli adempimenti previsti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) rientrando nella Milestone M1C2-8;

 VISTO il Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, come modificato dal Regolamento (UE) n. 2338/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2016, (di seguito: Regolamento (CE) n. 1370/2007);

 VISTA la Comunicazione della Commissione europea sugli orientamenti interpretativi concernenti il Regolamento (CE) n. 1370/2007 relativo ai servizi pubblici di trasporto passeggeri su strada e per ferrovia, (2023/C 222/01), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 26 giugno 2023;

 VISTO il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 e successive modificazioni;

 VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il codice del consumo, e, in particolare, l’articolo 101 in tema di erogazione dei servizi pubblici;

 VISTO l’articolo 48 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96;

 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1998 recante lo “Schema generale di riferimento per la predisposizione della Carta dei servizi pubblici del Settore Trasporti”;

 VISTO l’Accordo sancito nella Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città ed Autonomie Locali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulle Linee guida relative ai criteri da applicare per individuare i principi e gli elementi minimi da inserire nei contratti di servizio e nelle carte di qualità dei servizi pubblici locali, con particolare riferimento al ruolo delle Associazioni dei consumatori, ai sensi dell’articolo 2, comma 461 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 254 del 29 ottobre 2013, supplemento ordinario n. 72;

 VISTA la delibera n. 48/2017 del 30 marzo 2017, con la quale l’Autorità ha approvato l’atto di regolazione recante la definizione della metodologia per l’individuazione degli ambiti di servizio pubblico e delle modalità più efficienti di finanziamento, ai sensi dell’articolo 37, comma 3, lettera a), del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell’articolo 37, comma 1, del decreto-legge n. 1 del 2012, e, in particolare, la Misura n. 4 che stabilisce che gli obblighi di servizio pubblico garantiscano “almeno le condizioni minime di qualità dei servizi ed il contenuto minimo dei diritti degli utenti definiti ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nonché il rispetto dei diritti dei passeggeri di cui ai relativi Regolamenti europei e disposizioni nazionali di esecuzione” (punto 1) e che “Rientra tra le condizioni minime di qualità dei servizi (…) una adeguata offerta di servizi negli orari nei quali maggiormente si concentra l’utenza che si sposta per ragioni di lavoro o di studio, come ad esempio nelle fasce orarie di punta dei periodi non festivi” (punto 2);

 VISTA la delibera n. 16/2018 dell’8 febbraio 2018 con la quale l’Autorità ha approvato le “Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri per ferrovia, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

 VISTA la delibera n. 56/2018 del 30 maggio 2018 con la quale l’Autorità ha approvato l’atto di regolazione recante “misure volte ad assicurare condizioni di accesso equo e non discriminatorio alle autostazioni che soddisfano le esigenze di mobilità dei passeggeri attraverso la connessione intermodale e intramodale dei servizi”;

 VISTA la delibera n. 96/2018 del 4 ottobre 2018 con la quale l’Autorità ha approvato l’Atto di regolazione recante “Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto passeggeri via mare, nazionali e locali, connotati da oneri di servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

 VISTA la delibera n. 154/2019 del 28 novembre 2019 con la quale l’Autorità ha approvato l’atto di regolazione recante “Revisione della delibera n. 49/2015 - Misure per la redazione dei bandi e delle convenzioni relativi alle gare per l’assegnazione dei servizi di trasporto pubblico locale passeggeri svolti su strada e per ferrovia e per la definizione dei criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici, nonché per la definizione degli schemi dei contratti di servizio affidati direttamente o esercitati da società in house o da società con prevalente partecipazione pubblica”;

 VISTA la delibera n. 28/2021 del 25 febbraio 2021 con la quale l’Autorità ha approvato l’atto recante “Misure concernenti il contenuto minimo degli specifici diritti che gli utenti dei servizi di trasporto ferroviario e con autobus possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle relative infrastrutture con riguardo al trattamento dei reclami”;

 VISTO il Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse, approvato con delibera n. 5/2014 del 16 gennaio 2014;

 VISTO il Regolamento di disciplina dell’analisi di impatto della regolazione e della verifica di impatto della regolazione adottato con delibera n. 54/2021 del 22 aprile 2021;

 VISTO il Regolamento recante “Attuazione dell’art. 9, comma 3, della legge 5 agosto 2022, n. 118 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) per gli ambiti di competenza dell’Autorità di regolazione dei trasporti” approvato con delibera n. 243/2022 del 14 dicembre 2022;

 CONSIDERATO che con il sopra citato atto di regolazione approvato con la delibera n. 16/2018, l’Autorità, stabilendo le condizioni minime di qualità del servizio del trasporto ferroviario che comprendono gli obblighi e/o le prestazioni (minime) da misurare attraverso indicatori e livelli qualitativi e quantitativi, che garantiscono il soddisfacimento delle esigenze essenziali di mobilità degli utenti, ha individuato indicatori e livelli minimi di qualità dei servizi di trasporto pubblico per il settore ferroviario;

 RITENUTO di procedere, in attuazione del combinato disposto dell’articolo 37, comma 2, lett. d) del decreto-legge n. 201/2011 con il citato articolo 7, comma 1, del d.lgs. 201/2022, all’individuazione delle condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto locale su strada connotati da obblighi di servizio pubblico, che consentano di definire indicatori e standard di qualità del servizio uniformi su tutto il territorio nazionale, adeguati alle esigenze degli utenti, e che tengano conto, tra l’altro, delle opportunità derivanti dalle innovazioni tecnologiche in corso di sviluppo nel settore, anche attraverso l’introduzione di nuovi aspetti qualitativi da monitorare;

 CONSIDERATO che l’art. 17 del d.lgs. 201/2022 ha introdotto nuovi obblighi di motivazione per gli affidamenti in house e, in particolare, al comma 2, dispone che “Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici […] gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta […] anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house”; il comma 5 di tale articolo dispone, altresì, che gli enti affidanti diano conto “delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione”, e che pertanto l’introduzione e il monitoraggio delle condizioni minime di qualità assumono particolare rilevanza nell’ambito della scelta di affidare in house il servizio;

 VISTA la delibera n. 22/2023 dell’8 febbraio 2023 con la quale l’Autorità ha approvato l’“Avvio del procedimento di individuazione delle condizioni minime di qualità per i servizi di trasporto locale su strada connotati da obblighi di servizio pubblico ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lett. d) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e in attuazione dell’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201”;

 VISTA la delibera n. 97/2023 del 31 maggio 2023, con la quale nell’ambito del suddetto procedimento è stata avviata una Call for input fino al 10 luglio 2023 al fine di approfondire alcuni aspetti puntuali, concernenti l’approccio metodologico, emersi nelle prime fasi istruttorie, nonché acquisire dagli stakeholder specifici dati, informazioni e osservazioni utili per la definizione del contenuto delle misure regolatorie;

 TENUTO CONTO degli esiti della Call for input avviata con la predetta delibera n. 97/2023;

 RILEVATA la necessità di sottoporre a consultazione pubblica lo schema di atto di regolazione predisposto nell’ambito del procedimento in oggetto, in applicazione dell’articolo 5 del sopra citato Regolamento per lo svolgimento in prima attuazione dei procedimenti per la formazione delle decisioni di competenza dell'Autorità e per la partecipazione dei portatori di interesse;

 RITENUTO di individuare nel 13 novembre 2023 il termine per la presentazione di osservazioni e proposte da parte degli interessati; 

 VISTI la Relazione illustrativa e lo schema di analisi di impatto della regolazione, predisposti dagli Uffici

su proposta del Segretario generale

 

DELIBERA

   1. è indetta una consultazione pubblica sul documento riportato nell’Allegato A alla presente delibera, contenente lo schema di atto recante “Condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto locale su strada connotati da obblighi di servizio pubblico, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera d), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”;

   2. i soggetti interessati possono formulare le proprie osservazioni e proposte sul documento di consultazione di cui al punto 1 entro e non oltre il termine del 13 novembre 2023 ed esclusivamente nel rispetto delle modalità indicate nell’Allegato B alla presente delibera;

   3. la presente delibera, completa degli Allegati A e B di cui ai punti 1 e 2, che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, nonché la Relazione illustrativa e lo schema di analisi di impatto della regolazione, sono pubblicati sul sito web istituzionale dell’Autorità.

 

Torino, 12 ottobre 2023

 

Il Presidente
Nicola Zaccheo

 

 

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