Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
DECRETO 04/10/2023
Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2023

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 ottobre 2023

Disposizioni per l'attuazione dell'art. 2-bis del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, riguardante l'istituzione del tavolo tecnico permanente per la trasmissione delle informazioni all'Organismo di coordinamento intracomunitario, ai sensi dell'art. 7 della direttiva 2006/22/CE, nell'ambito dei controlli nel settore dei trasporti su strada.

(Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 259 del 06/11/2023)
In vigore dal 06/11/2023

 

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'INTERNO

e con

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

 

  Vista la direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;
  Visto l'art. 2 del decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 27, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento UE n. 1024/2012»;
  Visto l'art. 2-bis del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, recante «Attuazione della direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CE) n. 561/2006 E (UE) n. 165 2014 e della direttiva 2022/15/CE relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio»;

 

Decreta:

 

Art. 1

 1. Il tavolo tecnico permanente previsto dall'art. 2-bis del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, è istituito presso la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e trasporti. I sei componenti di predetto tavolo sono individuati tra i funzionari delle amministrazioni interessate con le seguenti modalità:
    a) due componenti sono designati con provvedimento del direttore generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
    b) due componenti sono designati con provvedimento del direttore centrale per la polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i reparti speciali della Polizia di Stato - servizio polizia stradale del Ministero dell'interno;
    c) due componenti sono designati con provvedimento del direttore centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

 

Art. 2

 1. L'Organismo di coordinamento intracomunitario di cui all'art. 2 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144 acquisisce l'assistenza tecnica e il contributo specialistico del tavolo tecnico permanente, per la gestione delle seguenti attività di sua competenza:
    a) per la elaborazione delle linee strategiche nazionali di controllo, su strada e presso i locali delle imprese;
    b) per la redazione e l'aggiornamento del modello di lista di controllo per le attività di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144.

 

Art. 3

 1. I componenti del tavolo tecnico restano in carica tre anni e possono essere riconfermati o sostituiti con le medesime modalità di cui all'art. 1.

 2. Il tavolo tecnico ha la propria sede operativa presso la Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, Div. 7, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sita in Roma alla via G. Caraci n. 36 - che ne garantisce i relativi servizi di segreteria.

 3. I componenti del tavolo tecnico permanente svolgono la loro attività senza il riconoscimento di alcun compenso, comunque denominato.

 4. Il tavolo tecnico si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni volta in cui l'Organismo di coordinamento intracomunitario o almeno un terzo dei componenti ne ravvisi la necessità. La Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto invia la convocazione all'ufficio da cui dipende il singolo componente, con un preavviso di almeno cinque giorni lavorativi, contenente il relativo ordine del giorno. Della convocazione viene, inoltre, data comunicazione, entro il medesimo termine di cui al periodo precedente, ai singoli componenti tramite invio di posta elettronica all'indirizzo individuale comunicato in fase di nomina.

 5. Le riunioni del tavolo tecnico si svolgono in presenza presso i locali della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto. Per esigenze dei singoli componenti del tavolo è ammessa la partecipazione da remoto. Il tavolo tecnico è validamente costituito con la presenza di almeno un componente per ciascuna delle amministrazioni interessate. Nella prima riunione di insediamento del tavolo tecnico permanente si procede alla nomina del segretario e del suo vice, al quale spetta il compito della redazione del verbale della riunione e relativa trasmissione all'Organismo di coordinamento intracomunitario.

 

Art. 4

 1. Ai sensi di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 2-bis del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, si stabilisce che le informazioni da parte del Ministero dell'interno e del Ministero del lavoro delle politiche sociali utili alla elaborazione delle comunicazioni di cui all'art. 2 del citato decreto sono trasmesse all'Organismo di coordinamento intracomunitario presso la Divisione 7 della Direzione generale per la sicurezza stradale e l'autotrasporto, in modalità telematica, o in alternativa, attraverso posta ordinaria o posta elettronica certificata.

 2. Le informazioni utili alle comunicazioni di cui alle lettere c) e d) dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, devono pervenire all'Organismo di coordinamento intracomunitario, con le modalità di cui al precedente comma 1, entro il 15 luglio dell'anno in cui vanno trasmesse le predette informazioni alla Commissione europea.

 3. Le informazioni utili alle comunicazioni di cui alla lettera f) dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, devono pervenire all'Organismo di coordinamento intracomunitario, con le modalità di cui al precedente comma 1, per quanto attiene al primo semestre dell'anno, entro il successivo 30 settembre, mentre per il secondo semestre, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

 4. Le notizie utili allo scambio di informazioni previsto dalla lettera g) dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 4 agosto 2008, n. 144, sono rese dalla competente amministrazione entro quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Organismo di coordinamento intracomunitario.

 

Art. 5

 1. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 Roma, 4 ottobre 2023

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Salvini

Il Ministro dell'interno
Piantedosi

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Calderone

 

 

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