Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 26/09/2023 n. 371

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
 

DECRETO del 26 settembre 2023 n. R.0000371

"Disposizioni di attuazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili  15 luglio 2022, n. 222."

 

IL DIRETTORE GENERALE 


 VISTO l’articolo 1, commi 14 e 15, legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 20202022";
 VISTA, altresì, la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";
 VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2020, recante "Ripartizione del fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021);
 VISTO il Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 luglio 2022 n. 222 (registrato dalla Corte dei Conti in data 5 settembre 2022), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 246 del 20 ottobre 2022, recante "Modalità di erogazione delle risorse finanziarie, destinate ad incentivare le imprese autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone a investire nel rinnovamento del parco autobus ad elevata sostenibilità ecologica ad alimentazione alternativa o a gasolio euro VI step E";
 VISTO il decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto 22 febbraio 2023 prot. R.D. n. 52 che dispone in ordine alle modalità operative della misura di incentivazione di cui al D.M. n. 222/22, con specifico riferimento alle modalità di presentazione delle domande di ammissione, alle fasi di accantonamento e di rendicontazione, nonché all’istruttoria procedimentale;
 VISTO l’articolo 4, comma 1, del predetto decreto dirigenziale che prevede, quale termine per la fase di rendicontazione, quello del 29 settembre 2023 ore 16 e l’articolo 5, comma 1, del medesimo decreto, a norma del quale, in fase di rendicontazione, le imprese istanti producono il Documento Unico di Circolazione dell'autobus o, in alternativa, producono l’istanza di immatricolazione, debitamente protocollata dall’ufficio motorizzazione civile, recante gli estremi dell'omologazione dell'autobus, oppure producono il contratto di acquisto effettuato tra la società finanziatrice e il fornitore in caso di locazione finanziaria o patto di riservato dominio;
 CONSIDERATO che la produzione del Documento Unico di Circolazione o dell’istanza di immatricolazione presuppone la consegna dell’autobus all’impresa istante;
 VISTE le richieste di proroga del termine di chiusura della fase di rendicontazione pervenute dall’associazione di categoria delle imprese di trasporto viaggiatori ANAV in data 14 marzo 2023 (prot. n. 106/DIR/CaGi), dalle associazioni della filiera dell’industria automobilistica italiana e estera (ANFIA, FEDERAUTO e UNRAE) ad agosto e a settembre 2023, le quali hanno tutte rappresentato delle enormi criticità relative ai tempi di produzione, distribuzione e consegna di autobus ad alta sostenibilità ecologica quali quelli oggetto dell’incentivo di cui al D.M. 222/2022;
 VISTE le richieste pervenute dalle imprese istanti per il tramite del soggetto gestore CONSAP s.p.a. le quali hanno evidenziato i ritardi riscontrati nella consegna degli autobus per i quali sono state avanzate le domande di incentivo;
 CONSIDERATO che, a causa di tali ritardi nella consegna dei veicoli, ad oggi, hanno completato la fase di rendicontazione un residuo numero di imprese;
 CONSIDERATO che il soggetto gestore di cui all'articolo 4, comma 1, Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 luglio 2022 n. 222, può effettuare i pagamenti degli incentivi previsti esclusivamente qualora sia effettivamente ad esso accreditata la somma impegnata in termini di cassa;

 

Decreta: 

 

Articolo 1

1. Il decreto dirigenziale 22 febbraio 2023, prot. R.D. n. 52 è modificato come segue:
   a) all’articolo 2, comma 1, lettera b), le parole "in scadenza entro il 20 settembre 2023" sono sostituite dalle parole "in scadenza entro la data in cui l’impresa completa la rendicontazione"; le parole "deve avvenire nel periodo compreso tra il 20 ottobre 2022 e il 20 settembre 2023" sono sostituite dalle parole "deve avvenire nel periodo compreso tra il 20 ottobre 2022 e la data in cui l’impresa completa la rendicontazione";
   b) all’articolo 3, comma 2, le parole "già avvenuta dal 20 ottobre 2022 o da effettuare entro il 20 settembre 2023" sono sostituite dalle parole "o da effettuare entro la data in cui l’impresa completa la rendicontazione";
   c) all’articolo 4, comma 1, le parole "entro le ore 16.00 del 29 settembre 2023" sono sostituite dalle parole "entro le ore 16.00 del 1° luglio 2024";
   d) all’articolo 4, comma 1, lettera c), le parole "in scadenza entro il 20 settembre 2023 come da piano di ammortamento" sono sostituite dalle parole "in scadenza, come risulta dal piano di ammortamento, entro la data in cui l’impresa completa la rendicontazione";
   e) all’articolo 5, comma 2, le parole "ed il 20 settembre 2023" sono sostituite dalle parole "e la data in cui l’impresa completa la rendicontazione".

2. Le imprese che, alla data del presente decreto, hanno completato la rendicontazione non hanno ulteriori oneri aggiuntivo. Le imprese, che, invece, hanno rendicontato soltanto parzialmente gli investimenti per i quali hanno proposto domanda di incentivo, possono completare la rendicontazione entro il termine di cui all’articolo 4, comma 1, del decreto dirigenziale 22 febbraio 2023, prot. R.D. n. 52 come modificato.

3. Per l’esercizio finanziario 2023, il soggetto gestore di cui all'articolo 4, comma 1, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 luglio 2022 n. 222, è autorizzato a effettuare il pagamento dell'incentivo, qualora sia effettivamente disponibile la somma in termini di cassa a tal fine impegnata, a favore delle imprese che, alla data del 31 ottobre 2023, avendo presentato la rendicontazione, rientrino tra quelle beneficiarie individuate dal decreto di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto dirigenziale 22 febbraio 2023, prot. R.D. n. 52.

 

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. ing. Vito Di Santo)

 

 

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