Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Ministero della Difesa
DECRETO 29/05/2023, n. 149
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31 ottobre 2023 - Suppl. Ordinario n. 37
(Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2023)

 

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 29 maggio 2023, n. 149

Regolamento concernente modifiche al decreto 25 luglio 2012, n. 162, recante l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

(Gazzetta Ufficiale n. 255 del 31/10/2023 - Suppl. Ordinario n. 37)
(Entrata in vigore del provvedimento: 15/11/2023)

 

IL MINISTRO DELLA DIFESA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

 

 Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
 Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare;
 Visto in particolare, l'articolo 300, comma 4, del predetto decreto legislativo, come modificato dall'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20, che demanda a un regolamento, da adottare con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi dei quali le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, hanno l'uso esclusivo, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, nonchè delle specifiche modalità attuative;
 Visto altresì l'articolo 535 del predetto decreto legislativo, che stabilisce la costituzione della società per azioni Difesa Servizi S.p.a. della quale il Ministero della difesa può avvalersi, ai sensi del citato articolo 300, comma 1, del medesimo decreto legislativo, per consentire l'uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri;
 Visto in fine l'articolo 1475 del predetto decreto legislativo, che consente la costituzione di associazioni o circoli fra militari, con il preventivo assenso del Ministro della difesa;
 Visto il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273, e in particolare gli articoli 10, 124, 125 e 126;
 Visto l'articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti pubblici;
 Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
 Visto in particolare, l'articolo 941 del predetto decreto del Presidente della Repubblica, che elenca le associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati;
 Visto il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico il 25 luglio 2012, n. 162, concernente l'individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell'art. 300, comma 4, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
 Visto il decreto del Ministro della difesa, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico il 2 agosto 2017, n. 144, concernente integrazioni al decreto 25 luglio 2012, n. 162, al fine dell'inclusione dell'emblema e dei segni distintivi del Circolo ufficiali delle Forze armate;
 Considerate le variazioni ordinative delle Forze armate intervenute successivamente all'entrata in vigore del predetto regolamento;
 Ritenuto necessario, per garantire la tutela legale agli emblemi e altri segni distintivi delle Forze armate, modificare il citato regolamento sostituendo gli allegati allo stesso e, altresì, abrogare le successive integrazioni;
 Considerato altresì, che le associazioni costituite tra il personale militare possono utilizzare denominazioni che richiamano l'appartenenza degli associati, ma non delle associazioni stesse, alla Forza armata;
 Ritenuta pertanto, necessaria una disposizione volta a prevenire incertezze nell'applicazione della normativa che tutela le denominazioni delle Forze armate, con riferimento alle denominazioni delle associazioni costituite tra personale militare in servizio, in congedo o pensionati;
 Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 4 ottobre 2022;
 Visto l'assenso espresso dal Ministero delle imprese e del made in Italy con la nota n. 6071 del 14 marzo 2023 e dal Ministero dell'economia e delle finanze con la nota n. 14930 del 6 aprile 2023;
 Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri del 16 maggio 2023;

 

Adotta

il seguente regolamento:

 

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministro della difesa 25 luglio 2012, n. 162

 1. Dopo l'articolo 4 del decreto del Ministro della difesa 25 luglio 2012, n.162, è inserito il seguente:
 «Art. 4-bis (Uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate da parte delle associazioni costituite tra militari delle Forze armate). - 1. Alle associazioni costituite tra militari delle Forze armate, ivi incluse quelle di cui all'articolo 941 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, è consentito l'uso nella propria denominazione del nome identificativo di categoria o di specialità della Forza Armata o del Corpo cui appartengono gli associati fermo restando, salvo diversa disposizione normativa o autorizzazione dell'Amministrazione competente, il divieto di uso delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi propri delle Forze armate di cui agli allegati al presente regolamento.
 2. Alle associazioni di cui al precedente comma è, in ogni caso, vietato l'uso a scopo di profitto delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate.».

 2. Gli allegati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto 25 luglio 2012, n. 162 sono sostituiti dagli allegati al presente regolamento.

 

Art. 2
Abrogazioni

 1. è abrogato il decreto del Ministro della difesa 2 agosto 2017, n. 144.

 

Art. 3
Clausola di invarianza finanziaria

 1. Dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 Roma, 29 maggio 2023

 

Allegato 1
Allegato 1, dell'articolo 2, comma 1, lettera a) 
Denominazioni, anche sotto forma di logo, di cui le Forze armate esercitano il diritto all'uso esclusivo

Allegato 2
Allegato 2, dell'articolo 2, comma 1, lettera b) 
Stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi dell'Esercito Italiano

Allegato 3
Allegato 3, dell'art. 2, comma 1, lettera b) 
Stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi della Marina Militare

Allegato 4
Allegato 4, dell'articolo 2, comma 1, lettera b) 
Stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi dell'aeronautica Militare

Allegato 5
Allegato 5, dell'articolo 2, comma 1, lettera b) 
Stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi dell'Arma dei Carabinieri 

Allegato 6
Allegato 6, dell'articolo 2, comma 1, lettera b) 
Stemmi, emblemi e altri segni distintivi o marchi in ambito interforze

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale