Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Comunicazione di servizio Ministero Infrastrutture e Trasporti numero 7 del 6 ottobre 2023 - prot. 227428 del 9 ottobre 2023

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest

 

Comunicazione di servizio n. 7 del 06/10/2023 - prot. 0227428 del 09/10/2023

 

OGGETTO: Veicoli con guida a destra destinati alla circolazione nei paesi con senso di marcia a sinistra ovvero con sistema di misurazione “imperiale” (mercato inglese). Nazionalizzazione. - Applicazione della normativa.

   

   A seguito di richieste di chiarimenti pervenute dagli UU.M.C. in merito all’oggetto, si ritiene opportuno fornire alcune indicazioni e precisazioni sulle norme che presentano differenziazioni nelle prescrizioni tecniche dovute al senso di circolazione, ovvero con riferimento a posizioni del conducente.

   Il riferimento è relativo ai veicoli di categoria M1-N1; per le altre categorie è necessario valutare di caso in caso.

 

Norma di riferimento:
 INSTALLAZIONE RETROVISORI 2003/37/CE-2005/27/CE UNECE 46-04

PRESCRIZIONI
 L’attuale normativa (Regolamento UNECE 46.04 ed anche le ultime direttive 2003/97/CE e 2005/27/CE) prescrive un campo di visibilità posteriore perfettamente simmetrico ed indipendente dal posto di guida.
 I retrovisori esterni principali (piccoli) di categoria III sono 2 obbligatori (uno per lato).
 La precedente direttiva – la direttiva 71/127/CEE da ultimo emendata dalla direttiva 88/321/CEE – valida ai fini dell’immatricolazione fino al 26/01/2010, prevedeva come obbligatorio un solo retrovisore esterno di categoria III montato dal lato opposto al senso di circolazione. Il campo di visibilità era differenziato in funzione del senso di circolazione.
 Risulta pertanto necessario procedere a verifica ed adeguamento nel caso di veicolo rispondente solo alla normativa precedente.
Nell’APPENDICE sono riportati gli schemi di verifica desunti dalle norme.

 

Norma di riferimento:
 TACHIMETRO (direttive 75/443/CEE – 97/39/CE e UNECE 39-01)

PRESCRIZIONI
 Sia l’attuale normativa, Regolamento UNECE 39-01, che la direttiva 75/443/CEE-97/39/CE (i testi che interessano sono in APPENDICE) prescrivono l’indicazione delle velocità in km/h consentendo in aggiunta l’indicazione delle mph. Non dovrebbero pertanto sussistere problemi in quanto tutti i veicoli quantomeno circolanti dalla fine degli anni ’70 dovrebbero avere tachimetri con la sola scala metrica ovvero con la doppia scala e non con la sola scala in mph.

 

Norma di riferimento:
 INSTALLAZIONE LUCI REGOLAMENTO UNECE 48 (la direttiva 76/756/CEE come da ultimo emendata dalla direttiva 2008/89/CE rimanda per l’installazione alle prescrizioni del Regolamento UNECE 48)

 Aggiornamento

 I regolamenti UNECE n. 19-98-112-113-119-123 sono stati “congelati” e inglobati nel nuovo regolamento UNECE n. 149 (Road Illumination Devices).
 Dal 15/11/2021 non è più possibile omologare i dispositivi secondo i vecchi regolamenti anche se le omologazioni già rilasciate ai loro sensi continueranno ad essere valide.
 I contenuti del Regolamento n. 149 non variano però rispetto a quelli a fianco indicati che pertanto rimangono validi.

PRESCRIZIONI
 
Luce posteriore per nebbia
L’attuale normativa consente che la luce posteriore per nebbia (obbligatoria) possa essere costituita da un solo dispositivo da collocare posteriormente o in asse o nella parte opposta al senso di circolazione (in Italia a sinistra in quanto il senso di circolazione è a destra). In quest’ultimo caso, è necessaria pertanto la verifica di corretta installazione. Si riporta in appendice il testo della norma.

Proiettori
 Per i proiettori (anabbaglianti) è prescritto l’utilizzo del fascio asimmetrico.
 Le norme di omologazione dei proiettori sono il Regolamento UNECE n. 112 (Proiettori per veicoli a motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico o un fascio abbagliante asimmetrico o entrambi e muniti di lampade a incandescenza e/o di moduli di diodi a emissione luminosa (LED) che è entrato in vigore il 21/09/2001 ed ha unificato, in un unico testo con aggiornamenti, i precedenti Regolamenti UNECE n.ri 1, 8, 20 e 72 (ognuno riferito a particolari tipi di proiettori) oppure il Reg. UNECE n. 98 (Proiettori muniti di sorgente luminosa a scarica di gas) che è entrato in vigore il 15/04/1996 o ancora il Reg. UNECE n. 123 (Sistemi di proiettori adattativi) che è entrato in vigore il 02/02/2007.
 In APPENDICE, si riporta l’estratto dei Regolamenti UNECE n.ri 112, 98 e 123 relativamente alle prescrizioni per la marcatura del senso di circolazione al quale il proiettore è adatto e alle condizioni di regolazione per i proiettori adattabili ad entrambi i sensi di circolazione.
 Sia i succitati Regolamenti sia gli altri Regolamenti non più vigenti prescrivono che nessun particolare simbolo, riferito al senso di marcia, sia applicato se il proiettore è destinato a veicoli con circolazione a destra (la stragrande maggioranza degli Stati aderenti) mentre un particolare simbolo (freccia con punta a destra -> ) se il proiettore è destinato ai veicoli circolanti a sinistra (nella Unione Europea, Gran Bretagna, Irlanda, Cipro e Malta) ovvero il simbolo (doppia freccia <--> ) se è idoneo per la circolazione in entrambi i sensi previa apposita regolazione prevista dal costruttore [ad esempio rotazione della lampada oppure della lente interna del proiettore nel caso di dispositivi con lente di proiezione (proiettori cosiddetti “ellittici”)].
 Risulta pertanto necessaria la verifica per quei veicoli provenienti da uno dei paesi indicati, solitamente muniti di guida a destra, dell’esistenza della possibilità di reversibilità dei proiettori e della sua corretta regolazione ovvero della loro sostituzione con dispositivi adatti alla circolazione a destra.

 

Norma di riferimento:
 POSIZIONE della TARGA di IMMATRICOLAZIONE POSTERIORE/ANTERIORE (direttiva 70/222/CEE, sostituita prima dal Regolamento UE n. 1003/2010 ed ora dal RUE n. 2021/535 Allegato III)

PRESCRIZIONI
 Sia la precedente che l’attuale normativa prescrivono che la posizione della targa d’immatricolazione posteriore sia univoca e non legata a disposizioni rispetto al senso di circolazione.
 Il Regolamento UE 2021/535 ha previsto anche l’alloggiamento della targa anteriore non contemplato nelle precedenti normative.
 In APPENDICE sono riportate le norme relative.

 

Norma di riferimento:
 RESTANTI NORME AVENTI RIFERIMENTI CON LA POSIZIONE

PRESCRIZIONI
 Urto frontale parziale – direttiva n. 96/79 – 1999/98 e Regolamento UNECE n. 94.04.(M1 fino a 3,5 t e N1 fino a 2,5 t).

 Urto frontale su tutta la larghezza – Regolamento UNECE n. 137.02 (veicoli M1 fino a 3,5t e N1).

 Urto laterale – Regolamento UNECE n. 95.05 e direttiva n. 96/27/CE - M1 fino a 3,5 t e N1 (con l’emendamento 05 è stata abrogata la precedente norma che limitava la prova ai veicoli N1 in cui il punto R di articolazione della gamba/tronco del sedile più basso si trova a una distanza massima di 700 mm dal suolo).

 Urto laterale contro un palo – Regolamento UNECE n. 135.01 (il Regolamento riguarda i veicoli M1 fino a 3,5t e i veicoli N1 che abbiano particolari caratteristiche definite nel Regolamento).

 Tergicristallo e sbrinamento/disappannamento
Tergicristallo/lavacristallo (parabrezza) – direttiva n. 78/318/CEE poi Regolamento UE n. 1008/2010 ed ora Regolamento UE n. 2021/535 Allegato IV
 Sbrinamento/disappannamento (parabrezza) - direttiva 78/317/CEE poi Regolamento UE 672/2010 ed ora Regolamento UE 2021/535 Allegato IV.

 Le norme sopra richiamate prevedono che le prove devono essere condotte normalmente con riferimento al lato del conducente. Le prescrizioni sono pertanto indipendenti rispetto ad un eventuale senso di circolazione in quanto – nella nazionalizzazione di veicoli con guida a destra – si parte dal presupposto che il posto di guida (a destra dell’abitacolo) rimane invariato.

   La presente comunicazione viene diramata al fine di rendere uniformi i criteri di verifica e le modalità operative sull’intero territorio della DGT del Nord-Ovest.

 

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Antonello PERSANO

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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