Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti prot. 32982 del 3 novembre 2023

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE, PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE

 

IL DIRETTORE GENERALE

 

OGGETTO: Riordino, in coerenza delle disposizioni del DM 15.11.2021 e del DD 16.2.2022, delle istruzioni relative all’iscrizione al RUI nonché alle attività di accesso ai corsi di formazione iniziale (di modulo B) o di integrazione dell’abilitazione da modulo B a modulo C, alla collazione del fascicolo del candidato e dell’ispettore ed all’accesso all’esame, quali attività prodromiche all’iscrizione al RUI.
Formazione di aggiornamento. Ridefinizione calendario per l'assolvimento dell’obbligo.

   

 PREMESSA

 Con circolare prot. n. 32235 del 30.10.2023 è stata anticipata la prossima pubblicazione in GURI dei decreti:

 Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2023 recante: “Modifiche al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 15 novembre 2021 in materia di "Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti"", di seguito complessivamente “DM 15.11.2021”;

 Decreto del Direttore generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese, in materia di trasporti e navigazione 26 ottobre 2023 recante “Modifiche al decreto dirigenziale 16 febbraio 2022 in materia di “Regime di autorizzazione degli ispettori autorizzati dei centri di controllo privati, relativi requisiti e regime sanzionatorio””, di seguito complessivamente “DD 16.2.2022”.

 Entrambi i provvedimenti entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

 La citata circolare prot. n. 32235 del 30.10.2023 conclude: “Nelle more della ridefinizione delle istruzioni impartite con precedenti circolari, ove necessarie, le stesse restano applicabili, in quanto compatibili.”.

 Pertanto, con la presente circolare si provvede a riordinare le istruzioni già impartite con riferimento all’iscrizione al RUI in coerenza con le disposizioni del DM 15.11.2021 e del DD 16.2.2022 e – con l’occasione -, anche quelle relative alle attività di accesso ai corsi di formazione iniziale (di modulo B) o di integrazione dell’abilitazione da modulo B a modulo C, alla collazione del fascicolo del candidato e dell’ispettore ed all’accesso all’esame, che sono precedenti logici dell’iscrizione al RUI.

 

 IL RUI

 Come è noto, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera l), del DM 15.11.2021, è definito "registro unico degli ispettori di revisione" o “RUI: l'elenco informatico di registrazione degli ispettori e delle informazioni ad essi associate, istituito ai sensi del decreto D.M. 11 dicembre 2019”.

 Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e), del DD 16.2.2022, quest’ultimo disciplina “le modalità di implementazione, aggiornamento e funzionamento del RUI, con riferimento agli ispettori autorizzati ed agli ispettori di cui all’articolo 15, co. 3, del DM 15 novembre 2021”.
La prima novità che si evidenzia è dunque che, fermo restando che nel RUI – per la sua natura di registro unico – sono iscritti tutti gli ispettori come definiti dall’articolo 1, comma 1, lettera g), del DM 15.11.2021 (1), il DD 16.2.2022, con l’articolo 16, disciplina espressamente solo l’“Iscrizione nel registro unico degli ispettori autorizzati”, come definiti dal punto n. 3 del citato articolo 1, comma 1, lettera g), del DM 15.11.2021.

 Pertanto con la presente circolare nulla si innova rispetto a quanto già disposto in materia di iscrizione al RUI degli ispettori ausiliari e degli ispettori abilitati e le istruzioni già impartite sono confermate fino ad eventuali diverse indicazioni.

 Quanto agli ispettori autorizzati, l’articolo 16 del DD 16.2.2022, al comma 2, lettera a.2, ne distingue tre categorie: “ispettore di modulo B ope legis, ispettore di modulo B e ispettore di modulo C”. 

 

 GLI ISPETTORI OPE LEGIS

 L’articolo 15, comma 3, del DM 15.11.2021 recita: “Ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, co.2, del D.M. 19 maggio 2017 e co. 7 ultimo periodo del Decreto Direttoriale 18 maggio 2018, gli ispettori che, in possesso del possesso del titolo di studio prescritto, alla data del 20 maggio 2018 erano già autorizzati o abilitati o che, avendo partecipato ai corsi conclusisi entro la predetta data abbiano superato il prescritto esame di abilitazione secondo le modalità previgenti entro la data del 31 agosto 2018, possono accedere direttamente alla formazione di modulo C e, conclusa la frequenza, sostenere il relativo esame.”.

 Nelle premesse del DD 16.2.2022 si legge, tra l’altro: “VISTO, infine, l’articolo 15, comma 3, del più volte citato DM 15 novembre 2021, che disciplina: “gli ispettori che, in possesso del possesso del titolo di studio prescritto, alla data del 20 maggio 2018 erano già autorizzati o abilitati o che, avendo partecipato ai corsi conclusisi entro la predetta data abbiano superato il prescritto esame di abilitazione secondo le modalità previgenti entro la data del 31 agosto 2018,”- di seguito, ai fini del presente decreto “ispettori ope legis”.

 Sono dunque ispettori ope legis coloro che in possesso del possesso del titolo di studio prescritto, alla data del 20 maggio 2018 erano già autorizzati o abilitati o che, avendo partecipato ai corsi conclusisi entro la predetta data abbiano superato il prescritto esame di abilitazione secondo le modalità previgenti entro la data del 31 agosto 2018. Come tali gli ispettori ope legis hanno un’abilitazione sostanzialmente equiparata a quella di modulo B.

 Così definiti, ai fini dell’iscrizione al RUI occorre ulteriormente distinguere a seconda che si tratti di:

  • ispettore ope legis in attività, ovvero che svolge la sua attività in maniera continuativa e, come “responsabile tecnico” esclusiva, presso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, (di seguito “veicoli leggeri”);
  • ispettore ope legis non in attività.

 Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del DM 15.11.2021 in combinato disposto con le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 8, dell’Accordo 17 aprile 2019 (2) gli ispettori ope legis, che intendano integrare l’abilitazione posseduta da B a C, hanno accesso diretto alla formazione di modulo C.

 A tal fine, però, occorre ulteriormente distinguere a seconda che:

  • un ispettore ope legis abbia avuto accesso alla formazione di modulo C entro il 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del DM 16.2.2022 ante modifiche);
  • un ispettore ope legis abbia avuto accesso alla formazione di modulo C dopo il 26 febbraio 2022

senza necessità di comprovare i requisiti previsti dall’articolo 2, commi 3 (3) e 5 (4), del citato Accordo.

 Tutto ciò premesso, ai fini di quanto in oggetto della presente circolare si contemplano i seguenti casi:

1) iscrizione al RUI di un ispettore autorizzato non ope legis, e cioè che ha conseguito l’abilitazione di modulo B in conformità alle disposizioni di cui all’Accordo 17 aprile 2019 e DD 16.2.2022 (si rammenta che, ai fini delle istruzioni impartite con la presente circolare, si intende DD 16.2.2022 il testo come modificato dal DD 28.10.2022, restando ovviamente confermate le iscrizioni al RUI operate in conformità al DD 16.2.2022, ante modifica, e relative pregresse istruzioni)

1.a) come ispettore autorizzato di modulo B;
1.b) come ispettore autorizzato di modulo C, e dunque a seguito di un corso di integrazione dell’abilitazione da modulo B a modulo C e superamento del relativo esame;

2) iscrizione al RUI di un ispettore ope legis:

2.a) in attività, come su definito;
2.b) che, avuto accesso alla formazione di modulo C, ha superato il relativo esame, ulteriormente distinguendo, per taluni profili, a seconda che l’accesso alla formazione di modulo C sia avvenuto entro il 26 febbraio 2022 o dopo il 26 febbraio 2022.

In ogni caso, per tale tipo di iscrizione, è irrilevante che l’ispettore ope legis sia in attività o meno.

 

***

 

RIORDINO, IN COERENZA DELLE DISPOSIZIONI DEL DM 15.11.2021 E DEL DD 16.2.2022, DELLE ISTRUZIONI RELATIVE ALL’ISCRIZIONE AL RUI NONCHÉ ALLE ATTIVITÀ DI ACCESSO AI CORSI DI FORMAZIONE INIZIALE (DI MODULO B) O DI INTEGRAZIONE DELL’ABILITAZIONE DA MODULO B A MODULO C, ALLA COLLAZIONE DEL FASCICOLO DEL CANDIDATO E DELL’ISPETTORE ED ALL’ACCESSO ALL’ESAME, QUALI ATTIVITÀ PRODROMICHE ALL’ISCRIZIONE AL RUI. – PRIME ISTRUZIONI.

 

1.A) ISCRIZIONE AL RUI DI UN ISPETTORE AUTORIZZATO (NON OPE LEGIS) COME ISPETTORE DI MODULO B

 

 ISCRIZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE - Come è noto, per conseguire l’abilitazione di ispettore autorizzato alla revisione dei veicoli, il primo livello di formazione ed abilitazione richiesto è quello di modulo B.

 Pertanto, un soggetto che non sia qualificabile come ispettore ope legis, deve provvedere ad iscriversi ad un corso di formazione iniziale presso un organismo di formazione di cui all’articolo 4 del DD 16.2.2022, il quale è tenuto ad assicurare un corpo docenti in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 3, comma 9, dell’Accordo 17 aprile 2019 (5).

 L’organismo di formazione erogatore del corso di formazione iniziale verifica ai soli fini dell’accesso al corso che il soggetto (di seguito “candidato”) che chiede di iscriversi possegga i seguenti requisiti (6):

  • titolo di studio di cui all’articolo 2, comma 3 (3), dell’Accordo;
  • documentazione attestante l’esperienza nelle aree riguardanti i veicoli stradali, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 5 (4), dell’Accordo
  • se si tratta di un candidato cittadino di uno Stato extra-UE, che con tale Stato sia operante specifica condizione di reciprocità (circostanza che allo stato attuale non ricorre con alcun Paese) e che il candidato abbia una certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue;

ed acquisisce il titolo di studio e la documentazione comprovante l’esperienza maturata.

 Si precisa che la verifica dei requisiti di cui ai tre punti precedenti, effettuata dall’organismo di formazione, non impegna in alcun modo né l’organismo di supervisione, al quale sarà poi inoltrata l’istanza di ammissione all’esame, né la Commissione d’esame stessa: ed infatti, come espressamente enunciato dagli articoli 6, comma 2, e 14 del DD 16.2.2022, la verifica sostanziale della sussistenza dei requisiti professionali e di idoneità è operata dalla Commissione d’esame, in fase di valutazione della domanda.

 Ciò non di meno, è bene che la valutazione richiesta agli organismi di formazione sia operata dagli stessi con la massima diligenza e professionalità, al fine di non indurre – con grossolana approssimazione di valutazione - un soggetto a sostenere il corso di formazione iniziale ed a formalizzare la successiva domanda d’esame in carenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente.

 EROGAZIONE DEL CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE (MODULO B) – Sul punto resta confermata la disciplina previgente, salvo quanto segue:

  • l’organismo di formazione rende le comunicazioni di cui all’articolo 7, comma 1, del DD 16.2.2022, esclusivamente alla Regione che lo ha accreditato o, se del caso, alla Provincia Autonoma di Trento o Bolzano: tali comunicazioni sono infatti strettamente funzionali alla attività di vigilanza sull’organismo di formazione, che compete ai predetti Enti. Nell’espletamento dell’attività di vigilanza, tali Enti possono chiedere un supporto operativo agli UMC (7).
  • è stata soppressa la previsione di cui all’articolo 7, comma 3, del DD 16.2.2022 che, per sua natura, era riferibile all’emergenza sanitaria da COVID 19, ormai conclusa.

 FASCICOLO DEL CANDIDATO - Conclusa l’erogazione del corso di formazione iniziale, l’organismo di formazione – previa valutazione positiva di idoneità del candidato - rilascia allo stesso un attestato di frequenza con profitto, nonché il fascicolo del candidato, sottoscritto digitalmente ed in formato elettronico.

 Il fascicolo del candidato contiene:

  • titolo di studio e la documentazione comprovante l’esperienza maturata;
  • l’attestato di frequenza con profitto del modulo B frequentato.

 ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ESAME - Per essere ammesso a sostenere l’esame, il candidato deve quindi inviare all’indirizzo PEC all’uopo fornito dall’organismo di supervisione (8) l’istanza di ammissione all’esame - firmata digitalmente oppure manualmente, in questo ultimo caso corredata da copia di un documento di identità in corso di validità – recante in allegato:

  • titolo di studio, documentazione comprovante l’esperienza maturata ed attestato di frequenza con profitto del modulo B frequentato (e dunque il fascicolo del candidato);
  • ricorrendone il caso, certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
  • dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 240, comma 1, lettere da a) ad e) del Regolamento di esecuzione al codice della strada (e dunque i requisiti di onorabilità);
  • attestazione di versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a euro 16,00, per la domanda di ammissione all'esame per conseguire l’abilitazione di ispettore autorizzato di modulo B;
  • attestazione del pagamento di un importo pari a euro 123,95 - Diritto di ammissione ad una sessione di esame per i candidati che non siano già titolari di un certificato di idoneità relativo a uno dei moduli previsti dall’Accordo (Tariffa A1).

 COMPETENZE DELL’ORGANISMO DI SUPERVISIONE - L’organismo di supervisione territorialmente competente a ricevere l’istanza di ammissione all’esame è determinato in ragione del luogo ove ha sede l’organismo di formazione, fatta eccezione per il caso di istanza d’esame formalizzata in seguito a corsi già conclusi alla data del 31.12.2022, che può essere anche presentata presso l’organismo di supervisione competente in ragione della residenza del candidato (9).

 L’organismo di supervisione valuta la sola completezza formale delle istanze ricevute, ai fini degli adempimenti di cui all’articolo 14, commi da 1 a 5, del DD 16.2.2022.

 COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI D’ESAME, COMPENSI E SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME – Sul punto resta confermata la disciplina vigente salvo quanto di seguito si evidenzia:

  • ai sensi dell’articolo 15, comma 16-bis del DD 16.2.2022, l’attestato di frequenza con profitto ha validità amministrativa pari a tre anni. Pertanto, è possibile iscriversi ad una prova scritta entro il termine divalidità dell’attestato di formazione con profitto. Rispettato tale termine, non rileva la circostanza che l’esame, teorico o pratico, sia eventualmente concluso successivamente;
  • presentando apposita istanza e rispettando l’intervallo temporale di un mese tra una prova e l’altra (10), la prova scritta può essere ripetuta una o più volte, la prova pratica può invece essere ripetuta solo una volta (11); fallita per la seconda volta la prova pratica, dovrà essere ripetuto l’intero esame, compresa la prova scritta.

 FASCICOLO DELL’ISPETTORE - Sostenuto l’esame con esito positivo, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del DD 16.2.2022 il neo ispettore formalizza istanza, firmata digitalmente, per il rilascio del certificato di formazione professionale e, eventualmente, per l’iscrizione al RUI. L’istanza va inoltrata all’organismo di supervisione competente in ragione del luogo dove l’ispettore ha sostenuto l’esame, allegando alla stessa:

  • l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a euro 16,00, di cui all’articolo 12, comma 4, lettera b), terza alinea, del DD 16.2.2022;
  • l’attestazione di versamento di euro 5,16 - Diritti per il rilascio del certificato (Tariffa A3).

 Il certificato di formazione professionale è dunque inserito nel fascicolo del candidato che così diventa fascicolo dell’ispettore (12).

 ISTANZA DI ISCRIZIONE AL RUI – Ai sensi dell’articolo 7 dell’Accordo 17 aprile 2019, l’organismo di supervisione competente in ragione del luogo ove si è sostenuto l’esame (e dunque la DGT o l’Autorità a Statuto speciale) richiede alla DGMOT, in ragione dell’eventuale istanza in tal senso ricevuta dal neo ispettore, l’iscrizione dell’ispettore stesso al RUI.

 A tal fine con apposito applicativo - al quale può accedere l’ispettore stesso tramite SPID, oppure uno studio di consulenza automobilistica tramite il proprio codice meccanografico/operativo con il quale è censito presso il CED – sono fornite le seguenti informazioni:

  • nome e cognome;
  • data e luogo di nascita, indicando Comune e Provincia o Stato estero;
  • codice fiscale;
  • indirizzo di residenza;
  • indirizzo di posta elettronica ordinaria (P.E.O.) e certificata (P.E.C.) (13).

 Sono poi valorizzati i campi relativi alla:

  • data di scadenza del certificato di firma digitale, di cui al punto a.9 del citato articolo 16, comma 2, lettera a);
  • data dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione di modulo B;
  •  data del certificato di formazione professionale.

 Sono inoltre caricati negli appositi campi i seguenti documenti giustificativi:

  • il fascicolo dell’ispettore, che a questo punto si compone di titolo di studio, documentazione comprovante l’esperienza maturata ed attestato di frequenza con profitto del modulo B frequentato;
  • ricorrendone il caso, certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
  • dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 240, comma 1, lettere da a) ad e) del Regolamento di esecuzione al codice della strada (ai fini dei requisiti di onorabilità);
  • il certificato di formazione professionale ottenuto all’esito del superamento dell’esame;
  • estremi della firma digitale (allo stato rilasciata da una delle due seguenti CA: Aruba o Infocert).

 Tutti i documenti su citati sono acquisiti nel documentale a supporto del RUI.

 L’organismo di supervisione, accedendo al medesimo applicativo, effettua una verifica di coerenza tra i campi valorizzati ed i documenti caricati e, se del caso, approva la richiesta di iscrizione al RUI.

 Tale operazione formalizza l’istanza presso il CED della DGMOT che genera il codice di iscrizione RUI di cui all’articolo 16, comma 2, lettera a) punto a.1, che è comunicato all’ispettore per mezzo dell’indirizzo PEC che ha fornito.

 Si rammenta che l’iscrizione al RUI è condizione per l’esercizio dell’attività di revisione (14).

 E’ corollario di questo principio che : “l'ispettore non può operare in assenza della iscrizione al RUI attiva ed in corso di validità.” (15): l’aggettivo  “valida” è correlato al permanere di tutti i requisiti prescritti per l’iscrizione al RUI e l’esercizio dell’attività di ispettore autorizzato; l’aggettivo “attiva” è correlato all’obbligo dei corsi di formazione di aggiornamento, alla non sussistenza di provvedimenti di sospensione dell’abilitazione attivi e, limitatamente all’ispettore di modulo C, all’aver reso le dichiarazioni comprovanti la terzietà rispetto di cui all’articolo 17, commi 3, 4 e 5, del DM 15.11.2021, di cui si dirà in chiusura della presente circolare.

 Pertanto, è possibile che un soggetto che abbia conseguito l’abilitazione di ispettore autorizzato di modulo B non si iscriva al RUI ma, evidentemente, lo stesso non potrà essere adibito in alcun modo all’esercizio dell’attività di revisione di veicoli leggeri.

 DATI REGISTRATI NEL RUI – All’esito del processo di iscrizione al RUI su descritto, per un ispettore di modulo B non ope legis nel RUI risultano registrati i seguenti dati:

 nella sezione “anagrafica dell'ispettore”

  • codice di iscrizione RUI, generato dal sistema informatico ed identificativo dell'ispettore;
  • categoria: ispettore di modulo B;
  • nome e cognome;
  • data e luogo di nascita, Comune e Provincia o Stato estero;
  • codice fiscale;
  • indirizzo di residenza;
  • indirizzo di posta elettronica ordinaria (P.E.O.) e certificata (P.E.C.);
  • data di scadenza del certificato di firma digitale;

 nella sezione: “informazioni relative ai corsi di formazione iniziale o di integrazione dell’abilitazione ed al superamento del relativo esame”

 • data dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione di ispettore di modulo B;
 • data del certificato di formazione professionale come ispettore di modulo B.

 

1.B) ISCRIZIONE AL RUI DI UN ISPETTORE AUTORIZZATO (NON OPE LEGIS) COME ISPETTORE DI MODULO C, E DUNQUE A SEGUITO DI UN CORSO DI INTEGRAZIONE DELL’ABILITAZIONE DA MODULO B A MODULO C E SUPERAMENTO DEL RELATIVO ESAME

 

 ISCRIZIONE AL CORSO DI INTEGRAZIONE DELL’ABILITAZIONE DA MODULO B A MODULO C – Un ispettore autorizzato di modulo B, non qualificabile come ope legis, che intende acquisire l’abilitazione anche di modulo C deve iscriversi ad un corso di integrazione dell’abilitazione presso un organismo di formazione di cui all’articolo 4 del DD 16.2.2022, il quale è tenuto ad assicurare un corpo docenti in possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 3, comma 9, dell’Accordo 17 aprile 2019 (5).

 Si noti che la previsione di cui all’articolo 6, comma 1, del DD 16.2.2022, che richiede che l’organismo di formazione erogatore del corso verifichi - ai soli fini dell’accesso al corso -, che l’ispettore che si iscrive al corso di integrazione possegga i seguenti requisiti di cui all’articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5 dell’Accordo del 17 aprile 2019, nel caso in esame è risolta dall’esibizione del certificato di formazione professionale di modulo B oppure dall’iscrizione al RUI come ispettore di modulo B.

 Pertanto l’organismo di formazione dovrà unicamente provvedere ad acquisire la documentazione comprovante l’abilitazione di modulo B posseduta ed a tal fine, ancora una volta, sarà sufficiente comprovare l’avvenuta iscrizione al RUI come ispettore di modulo B.

 Anche in tal caso si rammenta che, ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 14 del DD 16.2.2022, la verifica sostanziale della sussistenza dei requisiti professionali e di idoneità è operata dalla Commissione d’esame, in fase di valutazione della domanda.

 EROGAZIONE DEL CORSO DI INTEGRAZIONE DELL’ABILITAZIONE DA MODULO B A MODULO C – Sul punto si rimanda a quanto esposto nel corrispondente paragrafo dell’ISCRIZIONE AL RUI DI UN ISPETTORE AUTORIZZATO (NON OPE LEGIS) COME ISPETTORE DI MODULO B.

 FASCICOLO DEL CANDIDATO - Conclusa l’erogazione del corso di integrazione dell’abilitazione da modulo B a modulo C, l’organismo di formazione – previa valutazione positiva di idoneità del candidato - rilascia allo stesso un attestato di frequenza con profitto, nonché il fascicolo del candidato, sottoscritto digitalmente ed in formato elettronico.

 Il fascicolo del candidato contiene:

  • la documentazione comprovante l’abilitazione di modulo B posseduta;
  • l’attestato di frequenza con profitto del modulo C frequentato.

 ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ESAME - Per essere ammesso a sostenere l’esame, il candidato deve quindi inviare all’indirizzo PEC all’uopo fornito dall’organismo di supervisione (8) l’istanza di ammissione all’esame - firmata digitalmente oppure manualmente, in questo ultimo caso corredata da copia di un documento di identità in corso di validità – recante in allegato:

  • documentazione comprovante l’abilitazione di modulo B posseduta ed attestato di frequenza con profitto del modulo C frequentato (e dunque il fascicolo del candidato);
  • ricorrendone il caso, certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
  • dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 240, comma 1, lettere da a) ad e) del Regolamento di esecuzione al codice della strada (e dunque i requisiti di onorabilità);
  • attestazione di versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a euro 16,00, per la domanda di ammissione all'esame per estendere l’abilitazione di ispettore autorizzato da modulo B a modulo C;
  • attestazione del pagamento di un importo pari a euro 103,29 - Diritto di ammissione ad una sessione di esame per integrazione, peri candidati già in possesso di un certificato (Tariffa A2).

 COMPETENZE DELL’ORGANISMO DI SUPERVISIONE - Sul punto si rimanda a quanto esposto nel corrispondente paragrafo dell’ISCRIZIONE AL RUI DI UN ISPETTORE AUTORIZZATO (NON OPE LEGIS) COME ISPETTORE DI MODULO B.

 COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI D’ESAME, COMPENSI E SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME - Sul punto si rimanda a quanto esposto nel corrispondente paragrafo dell’ISCRIZIONE AL RUI DI UN ISPETTORE AUTORIZZATO (NON OPE LEGIS) COME ISPETTORE DI MODULO B.

 FASCICOLO DELL’ISPETTORE - Sostenuto l’esame con esito positivo, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del DD 16.2.2022 il neo ispettore di modulo C formalizza istanza, firmata digitalmente, per il rilascio del certificato di formazione professionale e, eventualmente, per l’iscrizione al RUI. L’istanza va inoltrata all’organismo di supervisione competente in ragione del luogo dove l’ispettore ha sostenuto l’esame, allegando alla stessa:

  • l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a euro 16,00, di cui all’articolo 12, comma 4, lettera b), terza alinea, del DD 16.2.2022;
  • l’attestazione di versamento di euro 5,16 - Diritti per il rilascio del certificato (Tariffa A3).

 Il certificato di formazione professionale è dunque inserito nel fascicolo dell’ispettore, eventualmente già contenuto in formato elettronico nel documentale a supporto del RUI.

 ISTANZA DI ISCRIZIONE AL RUI – Ai sensi dell’articolo 7 dell’Accordo 17 aprile 2019, l’organismo di supervisione competente in ragione del luogo ove si è sostenuto l’esame (e dunque la DGT o l’Autorità a Statuto speciale) richiede alla DGMOT, in ragione dell’eventuale istanza in tal senso ricevuta dal neo ispettore di modulo C, l’iscrizione dell’ispettore stesso al RUI.

 A tal fine con l’applicativo di cui si è già fatto cenno - al quale può accedere l’ispettore stesso tramite SPID, oppure uno studio di consulenza automobilistica tramite il proprio codice meccanografico/operativo con il quale è censito presso il CED – sono fornite le seguenti informazioni, distinguendo il caso che il neo ispettore di modulo C sia già stato iscritto al RUI come ispettore di modulo B, o meno:

  • qualora il neo ispettore di modulo C sia già stato iscritto al RUI come ispettore di modulo B:

- data dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione di modulo C;
- data del certificato di formazione professionale di modulo C;
- estremi e data di scadenza della polizza assicurativa comprovante di “essere dotati di copertura assicurativa contro i rischi professionali avente massimale per singolo sinistro non inferiore a euro 500.000,00. La copertura deve estendersi anche ai rischi per danni cagionati a persone o cose, nonché agli infortuni sul lavoro riguardanti la propria persona e quella di terzi, occorsi nell’esercizio della propria funzione durante le prove di revisione dei veicoli pesanti” (16). A tal fine, possono essere stipulate una o più polizze: in tal caso dovrà essere indicata, tra le varie date di scadenza, quella che scade prima;
- sussistenza o meno (SI/NO) di condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto agli operatori autorizzati operanti nell’ambito della competenza territoriale degli Uffici della motorizzazione civile o sezioni delle DGT presso i quali si è dichiarato disponibile ad operare (17) (si veda circolare 7 giugno 2023, n. 110).

 Sono inoltre caricati negli appositi campi i seguenti documenti giustificativi:

- certificato di formazione professionale ottenuto all’esito del superamento dell’esame di modulo C.
- documentazione comprovante di “essere dotati di copertura assicurativa contro i rischi professionali avente massimale per singolo sinistro non inferiore a euro 500.000,00. La copertura deve estendersi anche ai rischi per danni cagionati a persone o cose, nonché agli infortuni sul lavoro riguardanti la propria persona e quella di terzi, occorsi nell’esercizio della propria funzione durante le prove di revisione dei veicoli pesanti”. Come detto, possono essere stipulate una o più polizze, fermo restando che – ove più polizze abbiano scadenze diverse – per poter valutare che l’iscrizione al RUI sia “valida” rileverà quella, tra le varie date di scadenza, quella che interviene prima;
- dichiarazione, resa ai sensi articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di “non sussistenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto agli operatori autorizzati operanti nell’ambito della competenza territoriale degli Uffici della motorizzazione civile o sezioni delle DGT presso i quali si è dichiarato disponibile ad operare; ove ne ricorra il caso, con la medesima dichiarazione segnala ogni situazione di  conflitto, anche potenziale. Ai fini del periodo precedente sono considerate situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse quelle previste dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62” (17).

 Sembra utile ricordare che, ai sensi del richiamo all’articolo 6, comma 1, del citato dPR n. 62 del 2013 l’ispettore autorizzato di modulo C deve dichiarare per iscritto “tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni precisando:

 - se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
 - se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all’attività
” di revisione che è chiamato ad espletare.

 La dichiarazione va resa anche qualora non sussista alcuno dei predetti rapporti.

  • qualora il neo ispettore di modulo C non sia già stato iscritto al RUI come ispettore di modulo B:

 oltre a quanto riportato nel punto precedente, dovranno essere altresì fornite le informazioni e caricati i documenti giustificativi indicati nel paragrafo ISTANZA DI ISCRIZIONE AL RUI di ISPETTORE AUTORIZZATO (NON OPE LEGIS) DI MODULO B.

 Tutti i documenti su citati sono acquisiti nel documentale a supporto del RUI.

 L’organismo di supervisione, accedendo al medesimo applicativo, effettua una verifica di coerenza tra i campi valorizzati ed i documenti caricati e, se del caso, approva la richiesta, rispettivamente rispetto alle casistiche su evidenziate:

  • di iscrizione al RUI di un ispettore di modulo B e C; oppure
  • di aggiornamento dell’iscrizione al RUI di un ispettore, già registrato come modulo B, in ispettore di modulo C.

 Tale operazione formalizza l’istanza presso il CED della DGMOT che, se del caso, genera il codice di iscrizione RUI di cui all’articolo 16, comma 2, lettera a) punto a.1, che è comunicato all’ispettore per mezzo dell’indirizzo PEC che ha fornito.

 Si rammenta che l’iscrizione al RUI è condizione per l’esercizio dell’attività di revisione (14).

 Come è del tutto evidente, anche per l’ispettore di modulo C vale il corollario che: “l'ispettore non può operare in assenza della iscrizione al RUI attiva ed in corso di validità.” (15), nel senso già esposto.

 DATI REGISTRATI NEL RUI – All’esito del processo su descritto, per un ispettore di modulo B non ope legis e C nel RUI risultano registrati i seguenti dati:

 nella sezione “anagrafica dell'ispettore”

  • codice di iscrizione RUI, generato dal sistema informatico ed identificativo dell'ispettore;
  • categoria: ispettore di modulo B e C;
  • nome e cognome;
  • data e luogo di nascita, Comune e Provincia o Stato estero;
  • codice fiscale;
  • indirizzo di residenza;
  • indirizzo di posta elettronica ordinaria (P.E.O.) e certificata (P.E.C.);
  • estremi della polizza con indicazione della data di scadenza o, nel caso si tratti di due o più polizze, della prima data di scadenza (18);
  • data di scadenza del certificato di firma digitale;

 nella sezione “informazioni relative ai corsi di formazione iniziale o di integrazione dell’abilitazione ed al superamento del relativo esame””

  • data dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione di ispettore di modulo B;
  • data del certificato di formazione professionale come ispettore di modulo B;
  • data dell’esame di integrazione dell’abilitazione con il modulo C;
  • data del certificato di formazione professionale come ispettore di modulo C.

 Sarà infine presente il campo “sussistenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto agli operatori autorizzati” valorizzato con SI o NO.

 

 2.A) ISCRIZIONE AL RUI DI UN ISPETTORE OPE LEGIS IN ATTIVITÀ

 

 Sul punto, si riconferma quanto già disposto al paragrafo 6, primo capoverso, della circolare prot. n. 33774 del 28.10.2022: “Con riferimento agli ispettori autorizzati al 31 agosto 2018 in attività, la procedura di iscrizione al RUI non è attiva nelle more dell’implementazione di soluzioni in grado di semplificare e rendere sostenibili le procedure in capo alle autorità pubbliche coinvolte nell’inserimento dei dati.”.

 Tali soluzioni sono state implementate e saranno rese note all’esito delle opportune verifiche, anche con le “autorità pubbliche coinvolte nell’inserimento dei dati”.

 Un ispettore ope legis in attività può certamente accedere alla formazione di modulo C e, superato il relativo esame, acquisito il certificato di formazione professionale di modulo C, richiedere l’iscrizione al RUI. In tal caso, per l’iscrizione al RUI si fa rinvio al paragrafo 2.C) ISCRIZIONE AL RUI (CON ABILITAZIONE DI MODULO C) DI UN ISPETTORE OPE LEGIS

 

 2.B) ISCRIZIONE AL RUI DI UN ISPETTORE OPE LEGIS NON IN ATTIVITÀ (ISPETTORE OL-NA)

 Gli ispettori che, in possesso del titolo di studio prescritto, alla data del 20 maggio 2018 erano già autorizzati o abilitati o che, avendo partecipato ai corsi conclusisi entro la predetta data abbiano superato il prescritto esame di abilitazione secondo le modalità previgenti entro la data del 31 agosto 2018, sono ope legis equiparati a ispettori di modulo B.

 Ancorché non in attività, possono richiedere l’iscrizione al RUI, senza dover provvedere alla frequenza di un corso di formazione iniziale né a sostenere il relativo esame.

 ISTANZA DI ISCRIZIONE AL RUI – L’organismo di supervisione competente in ragione del luogo di residenza dell’ispettore OL-NA (e dunque la DGT o l’Autorità a Statuto speciale) richiede alla DGMOT, in ragione dell’istanza in tal senso ricevuta dall’ispettore stesso, l’iscrizione di quest’ultimo al RUI.

 A tal fine con apposito applicativo - al quale può accedere l’ispettore OL-NA stesso tramite SPID, oppure uno studio di consulenza automobilistica tramite il proprio codice meccanografico/operativo con il quale è censito presso il CED – sono fornite le seguenti informazioni:

  • nome e cognome;
  • data e luogo di nascita, indicando Comune e Provincia o Stato estero;
  • codice fiscale;
  • indirizzo di residenza;
  • indirizzo di posta elettronica ordinaria (P.E.O.) e certificata (P.E.C.) (19).

 Sono poi valorizzati i campi relativi alla:

  • data di scadenza del certificato di firma digitale, di cui al punto a.9 del citato articolo 16, comma 2, lettera a);
  • data (in ogni caso non successiva al 31.8.2018) di abilitazione o di autorizzazione ad espletare attività come responsabile tecnico presso un’officina di revisione per veicoli leggeri e l’indicazione della Provincia, o Città metropolitana o Regione a Statuto speciale, all’epoca competente per l’abilitazione o l’autorizzazione.

 Qualora l’ispettore OL-NA sia stato, a suo tempo, sia abilitato che autorizzato, le predette informazioni saranno riferite all’esame di abilitazione.

 Sono quindi caricati negli appositi campi i seguenti documenti giustificativi:

  • documentazione rilasciata dalla Provincia, o Città metropolitana o Regione a Statuto speciale competente, che attesti che, alla data del 31.8.2018, l’ispettore OL-NA aveva superato un esame di abilitazione e/o era stato autorizzazione ad espletare attività come responsabile tecnico presso un’officina di revisione per veicoli leggeri;
  • dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 240, comma 1, lettere da a) ad e) del Regolamento di esecuzione al codice della strada (ai fini dei requisiti di onorabilità);
  • estremi della firma digitale (allo stato rilasciata da una delle due seguenti CA: Aruba e Infocert).

 È infine caricata l’attestazione di versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a euro 16,00, per la domanda di iscrizione al RUI.

 Tutti i documenti su citati sono acquisiti nel documentale a supporto del RUI.

 L’organismo di supervisione, accedendo al medesimo applicativo, effettua una verifica di coerenza tra i campi valorizzati ed i documenti caricati e, qualora il pagamento del bollo sia avvenuto tramite avviso di pagamento PagoPA generato dal sistema dei pagamenti del MIT, verifica la ricevuta (IUV) e la “brucia” tramite le apposite funzioni applicative.

 Infine l’organismo di supervisione, se del caso, approva la richiesta di iscrizione al RUI.

 Tale operazione formalizza l’istanza presso il CED della DGMOT che genera il codice di iscrizione RUI di cui all’articolo 16, comma 2, lettera a) punto a.1, che è comunicato all’ispettore per mezzo dell’indirizzo PEC che ha fornito.

 Sebbene l’iscrizione al RUI sia condizione per l’esercizio dell’attività di revisione, per il caso di ispettore OLNA tale condizione necessaria non è tuttavia sufficiente, essendo necessario, come ispettore di modulo B, che lo stesso intraprenda la sua attività in maniera continuativa e, come “responsabile tecnico” esclusiva, presso la sede operativa di un'impresa o presso un consorzio cui è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione veicoli leggeri e diventi, dunque “in attività”.

 DATI REGISTRATI NEL RUI – All’esito del processo di iscrizione al RUI su descritto, per un ispettore di modulo B OL-NA nel RUI risultano registrati i seguenti dati:
 nella sezione “anagrafica dell'ispettore”

  • codice di iscrizione RUI, generato dal sistema informatico ed identificativo dell'ispettore;
  • categoria: ispettore di modulo B ope legis;
  • nome e cognome;
  • data e luogo di nascita, Comune e Provincia o Stato estero;
  • codice fiscale;
  • indirizzo di residenza;
  • indirizzo di posta elettronica ordinaria (P.E.O.) e certificata (P.E.C.);
  • data di scadenza del certificato di firma digitale;

 nella sezione: “informazioni relative ai corsi di formazione iniziale o di integrazione dell’abilitazione ed al superamento del relativo esame”

  • data dell’esame di abilitazione oppure data dell’autorizzazione (entro il 31.8.2018);
  • Provincia/Città metropolitana/Regione a Statuto speciale competente.

 E’ fatta salva per l’ispettore OP-NA di non richiedere l’iscrizione al RUI come modulo B ope legis, ma di procedere direttamente a richiedere l’ISCRIZIONE AL RUI (CON ABILITAZIONE DI MODULO C) ai sensi del paragrafo 2.C).

 

 2.C)  ISCRIZIONE AL RUI (CON ABILITAZIONE DI MODULO C) DI UN ISPETTORE OPE LEGIS

 

 Si è già detto che gli ispettori che, in possesso del titolo di studio prescritto, alla data del 20 maggio 2018 erano già autorizzati o abilitati o che, avendo partecipato ai corsi conclusisi entro la predetta data, avevano superato il prescritto esame di abilitazione secondo le modalità previgenti entro la data del 31 agosto 2018, possono accedere direttamente alla formazione di modulo C senza dimostrare il titolo di studio di cui all’articolo 2, comma 3, dell’Accordo 17 aprile 2019 né l’esperienza di cui all’articolo 2, comma 5, dello stesso Accordo, richiesti per il modulo B.

 Ciò è, del resto, ribadito infra articolo 7, comma 5, del DD 16.2.2022.

 ISCRIZIONE AL CORSO DI INTEGRAZIONE DELL’ABILITAZIONE DA MODULO B A MODULO C – Per quanto su esposto, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, lettera b), del DD 16.2.2022, nel caso in esame l’organismo di formazione che eroga il corso di integrazione dell’abilitazione di modulo B in modulo C, “ai soli fini dell’accesso ai corsi predetti” deve verificare che l’ispettore ope legis (non rileva se in attività o non in attività) che ne richiede l’iscrizione possegga i requisiti di cui all’articolo 2, commi 2 e 4, dell’Accordo 17 aprile 2019 ma non quelli di cui ai commi 3 e 5, ed acquisisce documentazione comprovante l’abilitazione posseduta, ai fini della costituzione del fascicolo del candidato.

 La documentazione comprovante l’abilitazione posseduta potrà consistere in qualsiasi documentazione con la quale la Provincia, la Città Metropolitana o la Regione a Statuto Speciale competente attesti che l’ispettore ope legis, alternativamente:

- svolge la sua attività in maniera continuativa presso la sede operativa di una impresa o di un consorzio cui è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli leggeri;
- era già autorizzato o abilitato alla data del 20 maggio 2018;
- avendo partecipato ai corsi conclusisi entro il 20 maggio 2028, aveva superato il prescritto esame di abilitazione secondo le modalità previgenti entro la data del 31 agosto 2018.

 Anche in tal caso si rammenta che, ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 14 del DD 16.2.2022, la verifica sostanziale della sussistenza dei requisiti professionali e di idoneità è operata dalla Commissione d’esame, in fase di valutazione della domanda.

 EROGAZIONE DEL CORSO DI INTEGRAZIONE DELL’ABILITAZIONE DA MODULO B A MODULO C – Sul punto si rimanda a quanto esposto nel corrispondente paragrafo dell’ISCRIZIONE AL RUI DI UN ISPETTORE AUTORIZZATO (NON OPE LEGIS) COME ISPETTORE DI MODULO B.

 FASCICOLO DEL CANDIDATO – Conclusa la frequenza del corso di modulo C, l’organismo di formazione – previa valutazione positiva di idoneità dell’ispettore ope legis candidato al conseguimento dell’abilitazione di modulo C – rilascia allo stesso il fascicolo del candidato che, ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera b), del DD 16.2.2022 si compone della documentazione comprovante l’abilitazione o l’autorizzazione posseduta e dell’attestato di frequenza con profitto del modulo formativo C frequentato.

 ISTANZA DI AMMISSIONE ALL’ESAME – Per essere ammesso a sostenere l’esame, l’ispettore ope legis deve quindi inviare all’indirizzo PEC all’uopo fornito dall’organismo di supervisione (8) l’istanza di ammissione all’esame - firmata digitalmente oppure manualmente, in questo ultimo caso corredata da copia di un documento di identità in corso di validità – recante in allegato:

  • documentazione comprovante l’abilitazione o l’autorizzazione posseduta ed attestato di frequenza con profitto del modulo formativo C frequentato (e dunque il fascicolo del candidato);
  • ricorrendone il caso, certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
  • dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 240, comma 1, lettere da a) ad e) del Regolamento di esecuzione al codice della strada (e dunque i requisiti di onorabilità);
  • attestazione di versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a euro 16,00, per la domanda di ammissione all'esame per estendere l’abilitazione di ispettore autorizzato da modulo B a modulo C;
  • attestazione del pagamento di un importo pari a euro 103,29 - Diritto di ammissione ad una sessione di esame per integrazione, peri candidati già in possesso di un certificato (Tariffa A2);
  • nel caso di accesso alla formazione di modulo C dopo il 26.2.2022, ai sensi dell’articolo 7, comma 5 (20), del DD 16.2.2022, l’ispettore ope legis che intende sostenere l’esame di estensione dell’abilitazione da modulo B a modulo C, deve allegare all’istanza di ammissione all’esame anche un attestato di frequenza, con profitto, di un corso di aggiornamento alla formazione, conforme all’articolo 9 del citato DD 16.2.2022, che è condizione di accesso all’esame.

 COMPETENZE DELL’ORGANISMO DI SUPERVISIONE - Sul punto si rimanda a quanto esposto nel corrispondente paragrafo dell’ISCRIZIONE AL RUI DI UN ISPETTORE AUTORIZZATO (NON OPE LEGIS) COME ISPETTORE DI MODULO B.

 COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI D’ESAME, COMPENSI E SVOLGIMENTO DELLE PROVE D’ESAME - Sul punto si rimanda a quanto esposto nel corrispondente paragrafo dell’ISCRIZIONE AL RUI DI UN ISPETTORE AUTORIZZATO (NON OPE LEGIS) COME ISPETTORE DI MODULO B.

 FASCICOLO DELL’ISPETTORE - Sostenuto l’esame con esito positivo, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, del DD 16.2.2022 il neo ispettore di modulo C formalizza istanza, firmata digitalmente, per il rilascio del certificato di formazione professionale e, eventualmente, per l’iscrizione al RUI. L’istanza va inoltrata all’organismo di supervisione competente in ragione del luogo dove l’ispettore ha sostenuto l’esame, allegando alla stessa:

  • l'attestazione del versamento relativa all'imposta di bollo, attualmente pari a euro 16,00, di cui all’articolo 12, comma 4, lettera b), terza alinea, del DD 16.2.2022;
  • l’attestazione di versamento di euro 5,16 - Diritti per il rilascio del certificato (Tariffa A3).

 Il certificato di formazione professionale è dunque inserito nel fascicolo dell’ispettore che – come già detto - sarà conservato nel documentale a supporto del RUI in formato digitale.

 ISTANZA DI ISCRIZIONE AL RUI – Ai sensi dell’articolo 7 dell’Accordo 17 aprile 2019, l’organismo di supervisione competente in ragione del luogo ove si è sostenuto l’esame (e dunque la DGT o l’Autorità a Statuto speciale) richiede alla DGMOT, in ragione dell’eventuale istanza in tal senso ricevuta dal neo ispettore, l’iscrizione dell’ispettore stesso al RUI.

 A tal fine con apposito applicativo- al quale può accedere l’ispettore stesso tramite SPID, oppure uno studio di consulenza automobilistica tramite il proprio codice meccanografico/operativo con il quale è censito presso il CED – sono fornite le seguenti informazioni:

  • nome e cognome;
  • data e luogo di nascita, indicando Comune e Provincia o Stato estero;
  • codice fiscale;
  • indirizzo di residenza;
  • indirizzo di posta elettronica ordinaria (P.E.O.) e certificata (P.E.C.).

 Sono poi valorizzati i campi relativi:

  • alla data di scadenza del certificato di firma digitale, di cui al punto a.9 del citato articolo 16, comma 2, lettera a);
  • alla data dell’abilitazione o autorizzazione posseduta e l’indicazione della Provincia, la Città Metropolitana o la Regione a Statuto Speciale competente;
  • alla data dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione di modulo C;
  • alla data del certificato di formazione professionale di modulo C;
  • nel caso di accesso alla formazione di modulo C dopo il 26.2.2022: data dell’attestato di frequenza con profitto del corso di aggiornamento della formazione di cui all’art. 9 del DD 16.2.2022;
  • agli estremi ed alla data di scadenza della polizza assicurativa comprovante di “essere dotati di copertura assicurativa contro i rischi professionali avente massimale per singolo sinistro non inferiore a euro 500.000,00. La copertura deve estendersi anche ai rischi per danni cagionati a persone o cose, nonché agli infortuni sul lavoro riguardanti la propria persona e quella di terzi, occorsi nell’esercizio della propria funzione durante le prove di revisione dei veicoli pesanti” (16). A tal fine, possono essere stipulate una o più polizze: in tal caso dovrà essere indicata, tra le varie date di scadenza, quella che scade prima;
  • alla sussistenza o meno (SI/NO) di condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto agli operatori autorizzati operanti nell’ambito della competenza territoriale degli Uffici della motorizzazione civile o sezioni delle DGT presso i quali si è dichiarato disponibile ad operare (17) (si veda circolare 7 giugno 2023, n. 110).

 Qualora l’ispettore ope legis sia stato, a suo tempo, sia abilitato che autorizzato, le relative informazioni saranno riferite all’esame di abilitazione.

 Sono inoltre caricati negli appositi campi i seguenti documenti giustificativi:

  • documentazione comprovante dell’abilitazione o autorizzazione posseduta rilasciata dalla Provincia, la Città Metropolitana o la Regione a Statuto Speciale competente.
  • ricorrendone il caso, certificazione attestante il possesso della competenza nella lingua italiana almeno al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue;
  • dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in merito alla sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 240, comma 1, lettere da a) ad e) del Regolamento di esecuzione al codice della strada (ai fini dei requisiti di onorabilità);
  • il certificato di formazione professionale ottenuto all’esito del superamento dell’esame di modulo C;
  • estremi della firma digitale (allo stato rilasciata da una delle due seguenti CA: Aruba o Infocert);
  • documentazione comprovante di “essere dotati di copertura assicurativa contro i rischi professionali avente massimale per singolo sinistro non inferiore a euro 500.000,00. La copertura deve estendersi anche ai rischi per danni cagionati a persone o cose, nonché agli infortuni sul lavoro riguardanti la propria persona e quella di terzi, occorsi nell’esercizio della propria funzione durante le prove di revisione dei veicoli pesanti”. Come detto, possono essere stipulate una o più polizze, fermo restando che – ove più polizze abbiano scadenze diverse – per poter valutare che l’iscrizione al RUI sia “valida” rileverà quella, tra le varie date di scadenza, quella che interviene prima;
  • dichiarazione, resa ai sensi articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non sussistenza di condizioni di incompatibilità o conflitto di interessi rispetto agli operatori autorizzati operanti nell’ambito della competenza territoriale degli Uffici della motorizzazione civile o sezioni delle DGT presso i quali si è dichiarato disponibile ad operare; ove ne ricorra il caso, con la medesima dichiarazione segnala ogni situazione di  conflitto, anche potenziale. Ai fini del periodo precedente sono considerate situazioni di incompatibilità o conflitto di interesse quelle previste dall’articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62” (17). Sul punto si rimanda a quanto esposto nel corrispondente paragrafo ISCRIZIONE AL RUI DI UN ISPETTORE AUTORIZZATO (NON OPE LEGIS) COME ISPETTORE DI MODULO C, E DUNQUE A SEGUITO DI UN CORSO DI INTEGRAZIONE DELL’ABILITAZIONE DA MODULO B A MODULO C E SUPERAMENTO DEL RELATIVO ESAME.
  • nel caso di accesso alla formazione di modulo C entro la data del 26.2.2022: ai sensi dell’articolo 16, comma 2, lettera b), punto b.3 (21), del DD 16.2.2022, ai fini dell’iscrizione al RUI deve allegare anche l’attestato di frequenza con profitto del corso di aggiornamento della formazione, di cui all’articolo 9 del DD 16.2.2022, che va a far parte del fascicolo dell’ispettore e, come tale, è acquisito digitalmente al RUI.

 DATI REGISTRATI NEL RUI - All’esito del processo di iscrizione al RUI su descritto, per un ispettore di modulo B OL-NA nel RUI risultano registrati i seguenti dati:

 nella sezione “anagrafica dell'ispettore”

  • codice di iscrizione RUI, generato dal sistema informatico ed identificativo dell'ispettore;
  • categoria: ispettore di modulo B ope legis e C
  • nome e cognome;
  • data e luogo di nascita, Comune e Provincia o Stato estero;
  • codice fiscale;
  • indirizzo di residenza;
  • indirizzo di posta elettronica ordinaria (P.E.O.) e certificata (P.E.C.);
  • estremi della polizza con indicazione della data di scadenza o, nel caso si tratti di due o più polizze, della prima data di scadenza (18)
  • data di scadenza del certificato di firma digitale;

 nella sezione: “informazioni relative ai corsi di formazione iniziale o di integrazione dell’abilitazione ed al superamento del relativo esame”

  • data dell’esame di abilitazione oppure data dell’autorizzazione (entro il 31.8.2018);
  • Provincia/Città metropolitana/Regione a Statuto speciale competente;
  • data dell'esame per l’esame di integrazione dell'abilitazione come ispettore di modulo C;
  • data del relativo certificato di formazione professionale come ispettore di modulo C;

 nella sezione “informazioni relative alla formazione di aggiornamento”:

  • data dell’attestato di frequenza con profitto del corso di aggiornamento della formazione.

 Si sottolinea che, nel caso di ispettore ope legis che consegue l’abilitazione di modulo C dovrà essere sempre presente, nel RUI, l’attestato di frequenza con profitto della alla formazione di aggiornamento che, come su detto, in taluni casi è condizione di accesso all’esame di modulo C, in altre condizioni, di iscrizione al RUI.

 

***

 

 Per mera completezza espositiva si rammenta che le disposizioni di cui all’articolo 17, commi 3, 4 e 5, del DM 15.11.2021 prevedono situazioni puntuali ricorrendo le quali un ispettore autorizzato di modulo C, ope legis o non ope legis, non può svolgere l’attività di revisione dei veicoli pesanti. Pertanto:

  • l’ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti non può in alcun caso svolgere tale attività presso l’operatore autorizzato con il quale ha un rapporto di lavoro subordinato;
  • l’ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti che ha un rapporto di lavoro con un centro di controllo privato per l’esercizio dell’attività di revisione dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo sedici persone compreso il conducente, o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, non può in alcun caso svolgere l’attività di revisione dei veicoli pesanti presso il medesimo centro, se questo è anche operatore autorizzato;
  • l’ispettore autorizzato per la revisione dei veicoli pesanti non può in alcun caso svolgere attività di revisione presso l’operatore autorizzato di cui sia titolare dell’impresa autorizzata ai sensi dell’articolo 80, comma 8, del codice della strada. Qualora l’impresa sia esercitata nella forma societaria, le limitazioni del periodo precedente si applicano nei riguardi di:

 a) tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
 b) i soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
 c) gli amministratori, per ogni altro tipo di società.

 Tale dichiarazione dovrà essere resa, evidentemente, in relazione agli operatori autorizzati che operano nell’ambito territoriale della o delle DGT per le quali l’ispettore autorizzato di modulo C ha dato disponibilità ad operare.

 Pertanto, si rammenta che ai fini dell’effettivo impiego di un ispettore di modulo C, ope legis o non ope legis, è indispensabile che questi abbia prima provveduto a:

  • indicare gli ambiti territoriali, ricompresi in una o più DGT presso le quali è disposto ad operare;
  • rendere alternativamente dichiarazione, ai sensi articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di:

 > sussistenza di una o più delle situazioni di incompatibilità di cui all’articolo 17, commi 3, 4 e 5, specificando puntualmente la denominazione, la sede ed il codice identificativo presso il CED della Motorizzazione di ciascun operatore autorizzato;
 > non sussistenza di alcuna delle predette situazioni di incompatibilità.

 Fino a che non saranno rese, l’ispettore autorizzato di modulo C non può essere impegnato in alcuna seduta di revisione, essendo l’iscrizione valida ma non attiva.

 

***

 

FORMAZIONE DI AGGIORNAMENTO. RIDEFINIZIONE CALENDARIO PER L'ASSOLVIMENTO DELL’OBBLIGO

 

 Con circolare prot. n. 14116 del 2 maggio 2022 si era provveduto, tra l’altro, a definire un calendario per l’assolvimento di tale obbligo, cadenzato in ragione della data nella quale gli ispettori ope legis, in attività o meno, hanno conseguito l’abilitazione oppure sono stati autorizzati ad operare come responsabili tecnici presso un’officina di revisione di veicoli leggeri.

 L’articolo 17, comma 1, lettera c), del DM 15.11.2021, dispone che “…(omissis)… La disciplina delle modalità di erogazione e dei contenuti della formazione di aggiornamento si conforma allo standard formativo di cui all’allegato A del presente decreto, parte integrante dello stesso. Con provvedimento della DGMOT sono stabiliti i termini entro i quali devono essere assolti gli obblighi della prima formazione di aggiornamento, in ragione della data di acquisizione dell’abilitazione all’esercizio delle funzioni di ispettore..

 Pertanto, rinviando al predetto allegato A quanto a contenuti e modalità di erogazione dei corsi di formazione di aggiornamento, si provvede a ridefinire il predetto calendario come segue.

 Gli ispettori ope legis assolveranno all'obbligo della formazione di aggiornamento e alla conseguente registrazione al RUI entro le date ultime di seguito riportate:

  • entro il 31 dicembre 2024, se abilitati o autorizzati prima del 31 dicembre 2010;
  • entro il 31 dicembre 2025, se abilitati o autorizzati tra il 1° gennaio 2011 e il 31 agosto 2018.

 Come è del tutto evidente l’obbligo di provvedere alla formazione di aggiornamento decorre:

  • per gli ispettori ope legis che hanno provveduto ad integrare l’abilitazione da modulo B a modulo C:

 > dalla data dell’esame di modulo C, se il corso di aggiornamento della formazione è stato frequentato ai fini dell’ammissione all’esame stesso;
 > dalla data di iscrizione al RUI come ispettore di modulo C, se il corso di aggiornamento della formazione è stato frequentato ai fini di detta iscrizione;

  • per gli ispettori di modulo B non ope legis o C, dalla data dell’esame di abilitazione di modulo B o C.

 Un corso di formazione di aggiornamento di modulo C assorbe l’obbligo di formazione di aggiornamento per il modulo B.

 

***

 

DISCIPLINA TRANSITORIA

 

 A far data dal 31 maggio 2024 saranno disponibili l’applicativo utile a formalizzare l’istanza di iscrizione al RUI e la nuova versione informatica del RUI conforme alle istruzioni di cui ai precedenti paragrafi. Fino a tale data:

  •  la documentazione descritta nella presente circolare, formalizzata secondo le istruzioni della stessa, è inoltrata all’indirizzo PEC dell’organismo di supervisione (DGT o Autorità a Statuto speciale) competente;
  • il RUI è implementato con le modalità attualmente in uso.

 Per gli ispettori di modulo B l’obbligo della firma digitale è disciplinato come segue:

  • per gli ispettori ope legis, a decorrere dal giorno successivo alla data ultima di registrazione al RUI del corso di formazione di aggiornamento, secondo il calendario su esposto;
  • per gli ispettori di modulo B non ope legis, dalla data di avvio di un’attività in maniera continuativa e, come “responsabile tecnico” esclusiva, presso la sede operativa di un'impresa o presso un consorzio cui è stata rilasciata l’autorizzazione all’esercizio dell’attività di revisione veicoli leggeri.

 Ogni istruzione impartita con precedenti circolari, non esplicitamente soppressa dalle istruzioni di cui alla presente, resta applicabile in quanto compatibile con il quadro normativo del DM 15.11.2021 e del DD 16.2.2022.

 

Il Direttore Generale
Dott. Ing. Antonello PERSANO

 

(1) Articolo 1, comma 1, lett g), del DM 15.11.2021: "g) “ispettore": la persona di cui all’articolo 3, lettera n) del D.M. 19 maggio 2017; in dettaglio:
   1) “ispettore abilitato”: il funzionario del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 81 del codice della strada abilitato allo svolgimento delle revisioni dei veicoli e dei loro rimorchi ai sensi dell’articolo 242 e della Tabella III.1 del regolamento di esecuzione al codice della strada;
   2) “ispettore autorizzato”: la persona che - dopo aver svolto la prescritta formazione ed aver superato il relativo esame -, è autorizzata ad effettuare presso i centri di controllo privati, o nei centri 870 nei limiti di quanto previsto dall’articolo 19-bis, attività di revisione di veicoli, rimorchi e semirimorchi compatibili con il livello di autorizzazione conseguito; 
   3) “ispettore ausiliario”: gli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2017, abilitati, ai sensi dell’articolo 92, co. 4-septies, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive proroghe, ad espletare le operazioni di cui all’articolo 80 del codice della strada su veicoli pesanti.
”.
(2) Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativo ai criteri di formazione dell'ispettore dei centri di controllo privati autorizzati all'effettuazione della revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi” sottoscritto dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 17 aprile 2019 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 06 agosto 2019.
(3) Articolo 2, comma 3. “I titoli di studio, di cui al comma 2, lettera a), identificati sia in base al nuovo ordinamento della scuola secondaria di secondo grado, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, sia in base all'ordinamento universitario, sono di seguito elencati:
  a) diploma di liceo scientifico;
  b) diplomi quinquennali rilasciati da istituti tecnici, settore tecnologico;
  c) laurea triennale in ingegneria meccanica;
  d) laurea in ingegneria del vecchio ordinamento o di laurea magistrale in ingegneria;
  e) diplomi quinquennali di maturità rilasciati dagli istituti professionali di Stato del settore industria/artigianato indirizzo manutenzione e assistenza tecnica;
  f) diplomi quadriennali di istruzione e formazione professionale di cui all' accordo in Conferenza-Stato-regioni del 27 luglio 2011 di tecnico riparatore di veicoli a motore;
  g) altri titoli dichiarati equipollenti nei modi di legge.
”.
(4) Articolo 2, comma 5. “L'esperienza, di cui al comma 2, lettera b), consiste in periodi di tirocinio o di lavoro o ricerca, anche in combinazione tra loro, aventi ad oggetto prevalente i veicoli stradali ovvero prove tecniche, anche di natura sperimentale, svolti presso:
  a) officine di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122;
  b) centri di controllo;
  c) aziende costruttrici di veicoli o loro impianti;
  d) Università o Istituti scolastici superiori.
”.
(5) Articolo 3, comma 9: “I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, assicurano che il corpo docente sia costituito da laureati con diploma di laurea pertinente alla materia d'insegnamento, ovvero da personale dipendente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abilitato alla revisione dei veicoli.”.
(6) Si veda l’articolo 6, comma 1, lettera a), del DD 16.2.2022.
(7) Si veda l’articolo 10 del DD 16.2.2022.
(8) Ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera i), del DM 15.11.2021: “ i) "organismo di supervisione": i soggetti a cui compete l’attuazione delle disposizioni di cui all’allegato V del D.M. 19 maggio 2017 e dunque, per quanto attiene ai profili di vigilanza tecnica ed in ragione della competenza territoriale, le Direzioni generali territoriali del Dipartimento per la mobilità sostenibile, di seguito DGT, e gli Uffici della motorizzazione delle Regioni o Province a Statuto speciale; per quanto attiene, invece, al rilascio dell’autorizzazione ed alla vigilanza amministrativa, le province e città metropolitane””.
(9) Si veda l’articolo 8, commi 3 e 4, DD 16.2.2022.
(10) Si veda l’ articolo 15, comma 12,DD 16.2.2022.
(11) Si veda l’articolo 15, comma 16, DD 16.2.2022.
(12)  Articolo 8, comma 5, DD 16.2.2022: “5. Il fascicolo del candidato, integrato con le abilitazioni e con gli attestati di superamento dei corsi di aggiornamento, costituisce il fascicolo dell'ispettore di cui all'art. 4, comma 2, dell'Accordo del 17 aprile 2019, che sarà conservato, in adempimento agli obblighi di legge e alle prassi esistenti, in formato digitale nel RUI.”.
(13) Si veda articolo 16, comma 2, lettera a), punti da a.2 ad a.7 del DD 16.2.2023.
(14) Si veda l’articolo 17, comma 1, DM 15.11.2021: “1. Alla conclusione della formazione di cui all'articolo 15 e superato l’esame di cui all’articolo 16, con l’emissione del certificato di idoneità di cui all’allegato IV, punto 3, del D.M.19 maggio 2017 si consegue la qualifica di ispettore autorizzato ad eseguire le prove di revisione di veicoli a motore e dei loro rimorchi e semirimorchi, in ragione del livello di autorizzazione conseguito. È condizione per l’esercizio della pertinente funzione l’iscrizione al RUI, istituito presso il CED …(omissis)…”.
(15) Si veda l’articolo 16, comma 7, DD 16.2.2022.
(16) Si veda l’articolo 17, comma 1, lettera b), del DM 15.11.2021.
(17) Si veda l’articolo 17, comma 6-bis, lettera a), del DM 15.11.2021.
(18) Si veda l’articolo 16, comma 2, lettera a), punto a.8, del DD 16.2.2022.
(19) Si veda articolo 16, comma 2, lettera a), punti da a.2 ad a.7 del DD 16.2.2023.
(20) Articolo 7, comma 5, DD 16.2.2022: “.(omissis)…; qualora il corso di modulo C sia stato iniziato dopo il 26 febbraio 2022, è condizione di accesso all’esame la frequenza, con profitto, di un corso di aggiornamento di cui all’articolo 9”.
(21) Articolo 16, comma 2, lettera b), punto b.3, del DD 16.2.2022: “b.3 limitatamente al caso di iscrizione come ispettore di modulo C di un ispettore ope legis, che ha iniziato la frequenza dei corsi di modulo C prima della data del 26 febbraio 2022, ed ha superato il relativo esame, è condizione di iscrizione al RUI l’esibizione di un attestato di frequenza con profitto del corso di aggiornamento della formazione”.

 

 

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