Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 11170 del 25 settembre 2023

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ufficio per l'Amministrazione Generale del Dipartimento

 

Prot.: 557/PAS/U/011170/12982.D(1) del 25/09/2023

 

OGGETTO: Decreto del Ministro dell'interno del 24 febbraio 2023, concernente le "Armi e materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alla persona ovvero non dotati di significativa capacità offensiva".

(Indirizzi omessi)

 

1. Premessa

   Sulla Gazzetta Ufficiale n. 136 del 13 giugno u.s. é stato pubblicato il decreto indicato in oggetto, adottato in attuazione dell'art. 2098, comma 1, lett. a), del Decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare" (COM).

   Tale disposizione stabilisce che il diritto all'obiezione di coscienza non é esercitabile da parte di coloro che risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del Tulps, ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacita offensiva, individuati con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi.
    Acquisito, pertanto, il parere della Commissione consultiva centrale per le sostanze esplodenti - nel frattempo subentrata nell'esercizio delle funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti alla Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, ormai soppressa - è stato adottato il decreto de quo che ha dunque la finalità di individuare le armi ed i materiali esplodenti con le caratteristiche sopra enunciate, costituendo per codesti Uffici, per i privati e gli altri portatori di interesse una fonte certa ed univoca di riferimento peri profili di interesse e, in particolar modo, per individuare le fattispecie in cui lo "status" di obiettore di coscienza non costituisce causa ostativa per il rilascio delle licenze di pubblica sicurezza in materia di armi ed esplosivi.

 

2. La genesi del decreto.

   Come detto in premessa, l’istituto dell'obiezione di coscienza è attualmente disciplinato dal COM e, in particolare, ai fini qui di interesse, si richiama l'attenzione sul disposto di cui agli artt. 2098, n. 1, lett. a) e 2111, nn. 6 e 7, i quali, rispettivamente, stabiliscono quanto segue:

 > non è esercitabile il diritto all'obiezione di coscienza da parte di coloro che risultino titolari di licenze o autorizzazioni relative alle armi indicate negli articoli 28 e 30 del Tulps, ad eccezione delle armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacita offensiva; ai soggetti sottoposti ad obbligo di leva che richiedano il rilascio del porto d'armi uso caccia, il Questore, prima di concederlo, comunica che il conseguimento del titolo comporta la rinuncia all'esercizio del diritto di obiezione di coscienza (art. 2098, n. 1, lett. a);
 > ai soggetti ammessi a prestare il servizio civile, è vietato detenere ed usare le armi di cui all'art. 2098, n. 1, lett. a), nonché assumere ruoli imprenditoriali o direttivi nella fabbricazione e commercializzazione, anche a mezzo di rappresentanti, delle predette armi, munizioni e materiali esplodenti, con espresso divieto alle autorità di pubblica sicurezza di rilasciare o rinnovare ai medesimi soggetti e salvo il caso di rinuncia allo status di obiettore di coscienza, qualsiasi autorizzazione afferente all'esercizio delle attività sopra indicate (art. 2111, nn. 6 e 7).

   Le predette disposizioni sono frutto di alcuni interventi normativi (1), originati da una pronuncia di legittimità della Corte Costituzionale (2) e finalizzati a rendere la normativa in materia di obiezione di coscienza compatibile con l'interpretazione fornita dalla predetta Corte.
   E, proprio declinando i principi desumibili dal disposto della sentenza della Corte Costituzionale, in uno con le derivate disposizioni del COM, è stato possibile individuare le armi e i materiali esplodenti per i quali il rilascio/rinnovo della licenza di pubblica sicurezza non sia incompatibile con lo status di obiettore di coscienza.
   In particolare, secondo quanto affermato dalla Corte Costituzionale, il criterio di discrimine affinché anche l'obiettore di coscienza consegua una licenza di pubblica sicurezza nel campo degli esplosivi è da individuarsi, inequivocabilmente ed esclusivamente, nella destinazione a fini civili degli stessi.
   Sulla scorta della predetta traccia sono state individuate anche le armi che possono soddisfare il medesimo requisito ed essere, quindi, rilasciate a soggetti che abbiano esercitato il diritto all'obiezione di coscienza.
   Pur apparendo un ossimoro che possano esistere armi prive di attitudine a recare offesa alla persona posto che le armi, per loro stessa natura, sono oggetti destinati all'offesa, Punico elemento obiettivamente scriminante è stato individuato nell'uso e nella finalità dell'uso delle stesse.
   A tal fine, - ed al netto di quanto già statuito dal COM che prevede il solo divieto del rilascio del titolo di porto d'armi per uso caccia in favore di quei soggetti che abbiano esercitato il diritto all'obiezione di coscienza a meno di una rinuncia allo status - si è fatto riferimento alle seguenti ulteriori normative: la legge 25 marzo 1986, n. 85 (3) ed il decreto ministeriale 9 agosto 2001, n. 362 (4).
   Più in dettaglio:

 > l'art. 2 della legge 85/86 individua le armi per uso sportivo, qualificate tali a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco Nazionale di prova di Gardone Val Trompia, sentite anche le federazioni sportive affiliate o associate al CONI; definendo, al comma 2 del medesimo articolo, come armi sportive quelle, sia lunghe sia corte, che per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive;
 > il Titolo I del Decreto ministeriale n. 362/2001 definisce le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe sia corte, i cui proiettili, dotati di energia cinetica non superiore a 7,5 joule, sono considerate armi con modesta capacita offensiva non assimilate alle armi comuni da sparo.
Armi di libera vendita ai maggiorenni e, pertanto, accessibili a chiunque, anche ai soggetti che hanno esercitato il diritto all'obiezione di coscienza.

 

3. Il decreto.

   Il decreto si compone di quattro articoli.
   L'art. 1 individua l'ambito di applicazione dello stesso, ossia l'individuazione, come già detto ai sensi dell'art. 2098, n. 1, lett. a) del COM, delle armi e dei materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone ovvero non dotati di significativa capacita offensiva e per i quali i soggetti che hanno esercitato il diritto all'obiezione di coscienza possono conseguire le relative autorizzazioni di pubblica sicurezza.
   L'art. 2 si compone di tre commi:

 > il comma 1 individua quali armi non dotate di significativa capacita offensiva quelle disciplinate dal Titolo I del Decreto ministeriale n. 362/2001: si tratta, come già anticipato, di armi già di libera vendita e, pertanto, già accessibili anche al soggetto che ha esercitato il diritto all' obiezione di coscienza;
 > il comma 2 individua come armi da considerare non dotate di attitudine a recare offesa alle persone, esclusivamente quando utilizzate nell'ambito della pratica sportiva di tiro cui sono destinate, le armi classificate per uso sportivo ai sensi dell'art. 2 della legge 85/86: come già detto, infatti, l'art. 2098 del COM vieta espressamente agli obiettori di coscienza il solo esercizio della caccia, lasciando quindi impregiudicata l'attività sportiva, sebbene esercitata con le armi;
 > il comma 3 individua, infine, quali materiali esplodenti privi di attitudine a recare offesa alle persone quelli inequivocabilmente ed esclusivamente destinati ad essere utilizzati a fini civili, quali, ad esempio, gli esplosivi impiegati in cave, miniere, o i fuochi artificiali e simili, che per le caratteristiche del loro confezionamento e le modalità del loro impiego, non sono destinati all'offesa.

   Cosi come formulato, vengono dunque consentite anche al soggetto obiettore di coscienza tutte le attività imprenditoriali e professionali connesse al maneggio, alla fabbricazione, al deposito ed alla vendita di materie esplodenti non connesse all'armamento di Forze armate e/o di polizia.
   L'art. 3 racchiude una disposizione transitoria che fa salva la validità delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate a soggetti che hanno esercitato il diritto all'obiezione di coscienza, in data anteriore all'entrata in vigore del decreto, al fine di preservare posizioni giuridiche acquisite ed evitare, nel contempo, probabili contenziosi per l'Amministrazione.
   Infine, l'art. 4 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che tutte le amministrazioni interessate all'attuazione del decreto devono provvedere nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza dunque comportare o prevedere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

4. Conclusioni.

   Tanto si rappresenta al fine di correttamente orientare le attività di codesti Uffici, che dovranno d'ora in poi conformarsi alle disposizioni del Decreto del Ministro dell'Interno del 24 febbraio 2023.
   L'adozione del decreto impone, infatti, in sede di istruttoria preordinata al rilascio di autorizzazioni di pubblica sicurezza aventi ad oggetto armi ed esplosivi, di verificare se il richiedente abbia, nel tempo, esercitato l'opzione dell'obiezione di coscienza e, in caso di esito positivo, di determinarsi in ossequio alle regulae iuris individuate dallo stesso D.M..
   Si confida nella consueta fattiva collaborazione di codesti Uffici ai fini della puntuale osservanza delle indicazioni qui rese, rappresentando che il dipendente Ufficio IV - Polizia amministrativa e di sicurezza resta a disposizione per ogni ulteriore contributo o chiarimento.

 

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
Mannella

 

(1) La Legge 8 luglio 1998, n. 230 recante "Nuove norme in materia di obiezione di coscienza" ha abrogato la Legge 15 dicembre 1972, n. 772 recante "Norme per il riconoscimento dell’obiezione di coscienza"; a seguito della pronuncia di legittimità della Corte costituzionale di cui alla nota n. 2, è stata emanata la Legge 2 agosto 2007, n. 130 recante "Modifiche alla L. 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza", con l'emanazione del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice dell'ordinamento militare", la disciplina sull'obiezione di coscienza è stata assorbita negli artt. 2098, n. 1, lett. a) e 2111, nn. 6 e 7, che sono ora le uniche norme di riferimento.
(2) Del 7 aprile 2006, n. 141.
(3) Recante: "Norme in materia di armi per uso sportivo".
(4) Recante: "Regolamento recante la disciplina specifica dell'utilizzo delle armi ad aria compressa o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili erogano un'energia cinetica non superiore a 7,5 joule delle repliche di armi antiche ad avancarica di modello anteriore al 1890 a colpo singolo".

 

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