Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 24489 del 11 agosto 2023

 

MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione
Divisione 3

 

Prot. n. 0024489 del 11/08/2023

 

OGGETTO: Ditta rimorchi (omissis) procedure per l'agganciamento di autoveicoli con rimorchi e semirimorchi - Richiesta di chiarimenti sull'indicazione del numero di targa e/o del numero di telaio.

   

 Con riferimento alla richiesta indicata in oggetto, si condividono le osservazioni formulate sull'argomento da codesto CPA.

 Si premette che, il dettato normativo all'art. 63 del d.lgs n. 285 del 1992 (Codice della Strada, di seguito CdS) e all'art. 219 comma 3 del D.P.R. n. 495 del 1992 (Regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada), impone l'obbligo di agganciamento con visita e prova, per i veicoli che, singolarmente o nel complesso, superano i limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62 del CdS (veicoli eccezionali), secondo le procedure prescritte all'appendice III del Regolamento sopra citato.

 La suddetta appendice III non riporta alcun riferimento al numero di targa ma, genericamente, si riferisce all'abbinamento tecnico dei veicoli interessati e lo stesso art. 219, comma 2, del Regolamento di esecuzione al CdS indica che sul documento unico di circolazione e di proprietà dei rimorchi e semirimorchi venga annotato il tipo/tipi di motrici idonee al traino, senza specificare se per targa o per numero di telaio.

 Le disposizioni contenute nella circolare ministeriale n. 739/MOT2/C del 03.03.2005 in merito ai veicoli rimorchiati eccezionali telescopici e modulari, al punto H), prevedono che l'abbinamento avvenga mediante visita e prova da parte di un qualunque Ufficio periferico e che, per tale compito, gli UMC possono avvalersi delle annotazioni riportate nell'allegato n° 3, redatto dal CPA ai soli fini tecnici, il quale indica l'abbinamento per telaio e non per targa.

 Al riguardo risulta che, ad oggi, gli agganciamenti vengono effettuati normalmente per targa con relative annotazioni sui documenti dei veicoli, per consentire un controllo immediato da parte della Polizia.

 Tuttavia, non sempre è agevole per i costruttori dei veicoli eccezionali, venire in possesso dei dati di immatricolazione (numero di targa) dei veicoli da abbinare, per cui l'abbinamento con riferimento al numero di telaio può costituire una valida e sicura alternativa.

 È evidente, poi, anche sulla base del dettano normativo sopra citato, che l'agganciamento per targa costituisca una prassi e non un obbligo, e che lo stesso potrebbe essere considerato riduttivo in quanto l'identificazione mediante il numero di telaio assicura la permanenza nel tempo del riconoscimento del veicolo, a differenza della targa che potrebbe cambiare in seguito a smarrimento o furto.

 Pertanto, ferma restando l'applicazione delle prescrizioni tecniche contenute nella circolare 739/MOT2/C del 03.03.2005 per i veicoli rimorchiati telescopici e modulari, in considerazione del dettato normativo sopracitato, è possibile effettuare l'agganciamento per i veicoli eccezionali sia per targa sia per numero di telaio, riportando sui documenti (certificato di approvazione) delle motrici eccezionali la seguente dicitura: "i rimorchi/semirimorchi eccezionali trainabili, devono essere identificati a seguito di visita e prova a seguito di visita e prova per agganciamento ai sensi dell'articolo 63 del CdS."

 Sul documento unico di circolazione e di proprietà dei rimorchi/semirimorchi, di conseguenza, l'identificazione del veicolo trattore potrà essere effettuata indifferentemente per targa o numero di telaio.

 

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Ing. Paolo Sappino

 

 

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