Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare IVASS protocollo numero 181476 del 27 luglio 2023

 

IVASS
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
Servizio Studi e Gestione Dati

Divisione Antifrode

 

Prot.: 0181476/23 del 27/07/2023

 

OGGETTO: Emissione dei contratti R.C. auto in presenza di Documento Unico (DU) non valido per la circolazione.

(Indirizzi omessi)

 

   Con sempre maggiore frequenza, questo Istituto riceve, da parte delle Forze dell’Ordine addette ai controlli su strada, segnalazioni per contratti R.C. auto emessi in relazione a veicoli dotati di un Documento Unico (nel seguito DU) recante la dicitura «Documento non valido per la circolazione». Inoltre, sono state anche riscontrate emissioni di contratti di R.C. auto a fronte di DU con la suddetta dicitura grossolanamente cancellata, ricoperta o abrasa.

   Come noto, il DU annotato come sopra descritto attesta che il veicolo è stato oggetto di “mini voltura”, ovverosia di trasferimento di proprietà a favore di “contribuenti che [ ... ] fanno commercio” di veicoli.

   Con tale particolare trasferimento, il cedente viene sollevato immediatamente da ogni responsabilità civile, penale e amministrativa, collegata alla proprietà e al possesso del veicolo, e l’acquirente, che usufruisce dei benefici fiscali di cui all’art. 56, comma 6 del D.Lgs. 446/1997, può porre legittimamente in circolazione il veicolo solo per finalità legate alla vendita (circolazione di prova ex art. 1 D.L. n. 474/2001), sempre che il veicolo sia munito di una targa prova e che la responsabilità derivante dalla circolazione dello stesso sia coperta da una particolare polizza assicurativa che preveda la targa prova quale strumento di attribuzione della garanzia.

   In sede di stipulazione di un contratto di R.C. auto, occultare o non dichiarare che il veicolo a cui l’assicurazione si riferisce è stato oggetto di “mini voltura” integra una dichiarazione inesatta, ovvero una reticenza entrambe dolose (ex art. 1892 c.c..), finalizzate all’elusione del regolare adempimento dell’obbligo assicurativo (1). Al fine di contrastare l’assunzione di contratti affetti dal descritto fenomeno, si invitano le imprese:

- a diramare apposita informativa agli intermediari sui controlli da effettuare sui documenti prodotti dai contraenti in sede di assunzione del rischio;
- a operare, in sede di verifiche presso le reti di vendita, specifici controlli idonei a intercettare ogni eventuale assunzione irregolare dei rischi in parola.

   Con l’obiettivo, inoltre, di valutare la sussistenza e l’entità del fenomeno, si invitano le imprese a realizzare un controllo campionario sui contratti R.C. auto che abbiano come contraente e/o proprietario del veicolo indicato in polizza soggetti “commercianti di veicoli”.

   Gli esiti delle verifiche dovranno essere comunicati a questo Istituto entro il 30 novembre 2023, avendo cura di indicare il numero dei contratti esaminati, le irregolarità accertate e gli eventuali intermediari interessati, nonché le misure poste in essere nei confronti della rete di vendita e per ripristinare la regolarità dei contratti.

   Distinti saluti.

 

Per delegazione del Direttorio Integrato

Firmato digitalmente da
RICCARDO CESARI

 

(1) La descritta condotta presenta, peraltro, altri aspetti di illegittimità, integrando la violazione dell’art. 98 C.d.S. e la violazione della disciplina sui benefici fiscali di cui si è avvalso l’operatore commerciale relativamente all’IPT (all’art. 56, comma 6 del D.Lgs. 446/1997) e alla tassa automobilistica.

 

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