Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare ACI - Automobile Club d'Italia protocollo numero DPFA AEKJ8R3/0002823/23 del 10 maggio 2023

 

ACI - Automobile Club d'Italia
Direzione Gestione e Sviluppo del Pra Fiscalità Automobilistica e Servizi agli Enti Territoriali

 

Protocollo n. DPFA AEKJ8R3/0002823/23 del 10/05/2023

OGGETTO: D. Lgs. n. 83 del 17/6/2022. Codice della Crisi di Impresa e dell’insolvenza. Trascrizione al PRA della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e controllata, del decreto di apertura del concordato preventivo e del concordato minore. Prime istruzioni.

(Indirizzi omessi)

 

  1) CONSIDERAZIONI GENERALI

 Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore il Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, introdotto con il D. Lgs. n. 83 del 17/6/2022 (di seguito definito Codice) che sostituisce la precedente Legge Fallimentare e introduce innovazioni per quanto riguarda la disciplina della crisi da sovraindebitamento (fattispecie in precedenza prevista dalla L. n. 3/2012).

 Il nuovo Codice ha introdotto sostanziali e importanti modifiche rispetto alla previgente Legge Fallimentare, prevedendo nuovi istituti e nuove modalità operative che influiscono, sia sotto il profilo operativo che sotto il profilo fiscale, sulla pubblicità nel PRA.

 Al riguardo, proprio in relazione ad alcuni decreti e sentenze emessi dal giudice in relazione alle varie procedure concorsuali disciplinate dal suddetto Codice e per le quali è prevista la pubblicità in presenza di beni mobili registrati, sono sorti dubbi interpretativi sia in relazione alle modalità di esecuzione della trascrizione sia in relazione agli importi dovuti per tali operazioni.

 Come verrà evidenziato successivamente nella descrizione delle singole fattispecie, solo in caso di liquidazione giudiziale è prevista dalla norma la notifica della sentenza ai pubblici registri e conseguentemente la trascrizione d’ufficio della formalità al PRA in esenzione da importi, analogamente a quanto previsto dalla previgente legge fallimentare per la trascrizione della sentenza di fallimento.

 Per le altre procedure quali il concordato preventivo, il concordato minore e la liquidazione controllata, la norma prevede che la trascrizione avvenga su ordine espresso del giudice nella sentenza o nel decreto o, come nel caso della trascrizione del concordato preventivo, il legislatore si è limitato a prevedere che la trascrizione venga eseguita a cura del commissario giudiziale.

 Stando al dettato letterale delle norme, quindi, sembra che il legislatore abbia solo disposto che tali provvedimenti debbano essere trascritti quando interessino beni immobili o beni mobili registrati, non prevedendo una procedura specifica riguardo alle modalità attraverso le quali la trascrizione debba essere eseguita, formalità che, in assenza di diversa disposizione, non può che seguire le regole generali stabilite dalla normativa speciale che disciplina la pubblicità nel PRA, anche per quanto riguarda l’assolvimento delle imposte e dei diritti, fatto salvo il caso in cui il giudice autorizzi la trascrizione con prenotazione a debito.

 Al riguardo la Direzione scrivente ha da tempo provveduto ad inoltrare alle Amministrazioni competenti - Ministero della Giustizia per gli aspetti operativi e Ministero delle Finanze per gli aspetti fiscali - specifici quesiti, in ordine ai quali ancora non è pervenuto riscontro.

 Nel frattempo, considerato che il Codice in parola è entrato in vigore ormai da alcuni mesi e stanno pervenendo agli Uffici del PRA richieste di trascrizione sulla base delle nuove norme, nelle more dei citati chiarimenti interpretativi richiesti ai competenti Ministeri, si è ritenuto necessario fornire prime istruzioni attenendosi, ai principi generali delle norme sopra evidenziati.

 

 2) PRINCIPALI NOVITA’

 La nuova disciplina si applica alle procedure concorsuali aperte a partire dal 17 luglio 2022; per quelle aperte prima di tale data continua ad essere applicata la normativa previgente.

 Si evidenzia che le pratiche sotto indicate devono essere presentate al PRA, preferibilmente allo sportello virtuale (https://www.aci.it/index.php?id=7544) secondo le modalità indicate nella specifica scheda dedicata ai Servizi per avvocati, curatori fallimentari ed altri "soggetti titolati" o allo sportello fisico dell’Ufficio senza necessità di preventiva prenotazione.

 Si precisa comunque che la notifica della sentenza di liquidazione giudiziale e l’atto di rinuncia all’attivo di cui all’art. 213 del Codice (vedi successivo punto 3) dovrà essere notificata all’Ufficio necessariamente tramite pec e verrà eseguita d’ufficio dal PRA secondo le modalità già in uso per la sentenza di fallimento.

 In via generale si precisa che la trascrizione dei provvedimenti deve essere eseguita utilizzando l’applicativo Copernico mediante il cod. operazione 71, mentre per la relativa cancellazione va utilizzato il cod. operazione 78. Al riguardo è stato commissionato alla Società ACI Informatica l’adeguamento delle procedure con l’inserimento di nuove causali.

 Transitoriamente, in attesa delle sopra citate implementazioni procedurali, saranno utilizzate le causali attualmente in uso secondo le indicazioni riportate nei paragrafi descrittivi delle singole fattispecie; al fine di individuare il provvedimento trascritto, l’operatore PRA, in sede di lavorazione della formalità cod. 71, dovrà inserire nel testo libero il tipo di provvedimento di cui è stata richiesta la trascrizione.

 Si descrivono di seguito nel dettaglio le principali procedure concorsuali disciplinate dal nuovo Codice che rilevano ai fini delle operazioni di pubblicità nell’archivio del PRA. Si allega anche uno schema sinottico riassuntivo delle singole pratiche e delle relative modalità di presentazione (all. 1).

 

 3) LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

 La liquidazione giudiziale è la procedura che ha sostituito il fallimento previsto dalla normativa previgente e ha come finalità quella di liquidare il patrimonio dell’impresa insolvente al fine di soddisfare i creditori.

 L’art. 197 del Codice, ricalcando sostanzialmente l’art. 88 della Legge fallimentare, prevede che l’estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale sia notificata, in presenza di beni mobili registrati o beni immobili, a cura del curatore, ai pubblici registri ai fini della trascrizione.

 Modalità di trascrizione

 Analogamente a quanto avveniva per la trascrizione della sentenza di fallimento, il PRA esegue la trascrizione mediante formalità d’ufficio (cod. PRA 71) a seguito di notifica da parte del curatore di copia conforme della sentenza trasmessa tramite pec.

 Come già previsto per la sentenza di fallimento (rif. TU provvedimenti giudiziari vers. 4.0 parag. 8.1), si procede d’ufficio alla trascrizione anche nel caso in cui, invece dell’estratto della sentenza di fallimento, venga notificata la sentenza integrale.

 Importi dovuti

 La trascrizione è esente da imposte e diritti.

 Cancellazione della trascrizione

 Ai fini della cancellazione della sentenza di liquidazione giudiziale precedentemente annotata costituisce titolo il decreto emesso dal Tribunale che dichiara la chiusura della procedura (art. 235 del Codice).

 Qualora il veicolo sia venduto a terzi nell’ambito delle procedure di liquidazione dei beni previste dal Codice stesso, l’acquirente potrà chiedere la cancellazione della liquidazione giudiziale sulla base di un provvedimento del giudice delegato che autorizzi la cancellazione.

 A tale fine la parte deve richiedere mediante nota PRA Mod. NP3 la formalità di cancellazione cod. 78 - causale PG - allegando il titolo in copia conforme.

 Importi dovuti:

 Sono dovuti: imposta di bollo per la nota, emolumenti e IPT in misura fissa.

Cancellazione della liquidazione giudiziale a seguito di mancata acquisizione all’attivo del veicolo

 L’art. 213 comma 2 del Codice prevede la possibilità che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, possa non acquisire all’attivo o rinunci a liquidare uno o più beni qualora l’attività di liquidazione non sia conveniente.
 In tal caso la norma prevede che l’istanza del curatore e l’autorizzazione del comitato dei creditori venga notificata agli Uffici competenti ai fini dell’annotazione nei pubblici registri.
 Poiché tali beni rientrano nella disponibilità del debitore, l’istanza del curatore corredata della prescritta autorizzazione dà luogo alla cancellazione della trascrizione della liquidazione giudiziale precedentemente annotata sul veicolo.
 La cancellazione avviene d’ufficio, in esenzione da imposte e diritti previa notifica dei sopra citati provvedimenti.
 Si evidenzia che, qualora non sia stata precedentemente trascritta sul veicolo la liquidazione giudiziale, non si potrà dare corso alla trascrizione del provvedimento in parola, in quanto lo stesso non modificherebbe in alcun modo la situazione giuridica del veicolo. Infatti, non essendo stata precedentemente trascritta la sentenza di liquidazione giudiziale, il veicolo risulta al PRA nella piena disponibilità del debitore
.

 

 4) CONCORDATO PREVENTIVO

 Il concordato preventivo, istituto già previsto nella legge fallimentare, è disciplinato negli artt. 84 - 120 del Codice.

 Si tratta di uno strumento che consente all’impresa in crisi di proporre un piano concordatario che deve essere approvato dai creditori e omologato dal Tribunale. Come nella previgente normativa, gli amministratori continuano a gestire l’impresa sotto la supervisione di un Commissario giudiziale nominato dal Tribunale. Il Codice prevede due fattispecie di concordato: il concordato semplificato in continuità aziendale e il concordato semplificato con finalità liquidatorie.

 L’art. 93 del Codice prevede che se il debitore possiede beni immobili o altri beni sottoposti a pubblica registrazione il decreto di apertura del concordato viene trascritto a cura del commissario giudiziale.

 Modalità di trascrizione

 Si evidenzia che, a differenza della previgente Legge Fallimentare dove anche il decreto di apertura del concordato era assoggettato a notifica, analogamente alla sentenza di fallimento, la nuova normativa introdotta dal Codice ha innovato non disponendo più la notifica del decreto di apertura del concordato e limitandosi solo a prevederne la trascrizione a cura del Commissario giudiziale. Ne deriva che, ai fini della trascrizione del suddetto decreto, per entrambe le tipologie di concordato sopra citate, non sarà sufficiente la semplice notifica tramite pec del decreto in copia conforme ma deve essere presentata specifica richiesta di trascrizione (formalità cod. PRA 71 - causale PG) da parte del commissario giudiziale mediante predisposizione della nota PRA NP3 (nota libera).

 Si evidenzia che il legislatore non ha, invece, previsto la possibilità che il giudice disponga la trascrizione della sentenza di omologa del concordato preventivo, sentenza per la quale è disposto solo l’obbligo di registrazione nel Registro delle Imprese (art. 113 del Codice).

 Importi dovuti

 Per i motivi sopra illustrati e, salvo diversa determinazione del MEF al quale è stato posto specifico quesito, la formalità è assoggettata al pagamento dell’imposta di bollo sulla Nota NP3, dell’emolumento e dell’IPT in misura fissa.

 Cancellazione della trascrizione:

 La cancellazione del concordato avviene su istanza della parte sulla base del decreto di autorizzazione del giudice. La richiesta deve essere presentata utilizzando la nota NP3 e allegando il suddetto decreto in copia conforme, con il versamento dell’imposta di bollo per la nota, l’emolumento e l’IPT in misura fissa.

 

 5) CONCORDATO MINORE

 Il concordato minore è una figura già prevista nella L. n. 3/2012 e che nel nuovo Codice delle Imprese in crisi trova più compiuta disciplina (artt. 74 - 83); il concordato minore è finalizzato a consentire ai piccoli imprenditori che si trovino in crisi da sovraindebitamento di poter superare tale crisi continuando a svolgere la propria attività imprenditoriale.

 Tale procedura si fonda, in particolare, sulla proposta formulata dal debitore ai propri creditori, con l’ausilio degli organismi di composizione della crisi (OCC), avente ad oggetto la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti sulla base di un piano che consenta di poter proseguire l’attività imprenditoriale o professionale.

 La procedura di concordato si apre con l’emanazione del decreto di apertura da parte del giudice; se il piano prevede la cessione o l’affidamento a terzi di beni immobili o mobili registrati, il giudice ne ordina la trascrizione presso gli Uffici competenti (art. 78 comma 2 lett. b).

 Inoltre l’art. 80, al comma 1, prevede che il giudice, verificata l’ammissibilità della proposta, procede all’emissione della sentenza di omologa e, se lo ritiene necessario, può ordinarne la trascrizione. Pertanto, ai fini della eventuale trascrizione al PRA della sentenza di omologazione, è necessario che sia previsto l’espresso ordine del giudice.

 La trascrizione della sentenza di omologazione, provvedimento che chiude la procedura di concordato e apre la successiva fase di esecuzione del piano omologato, presuppone che sia stato precedentemente trascritto al PRA il decreto di apertura della procedura.

 Modalità di trascrizione

 La trascrizione dell’apertura del concordato minore avviene su istanza dell’OCC mediante presentazione di formalità cod. 71 - causale PG - con nota mod. NP3 accompagnata dal decreto di apertura del concordato in copia conforme; analogamente si procede in caso di successiva richiesta di trascrizione della sentenza di omologazione del concordato.

 Importi dovuti

 Per la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore e dell’eventuale e successiva sentenza di omologa valgono le medesime considerazioni già esposte in precedenza per il concordato preventivo.

 Al momento e, salvo diversa indicazione del MEF, entrambe le pratiche sono assoggettate al pagamento dell’imposta di bollo sulla Nota NP3, dell’emolumento e dell’IPT in misura fissa.

 Cancellazione della trascrizione:

 La cancellazione della trascrizione del decreto di apertura del concordato e/o della trascrizione della sentenza di omologa (se trascritta) avviene su istanza della parte sulla base di specifico provvedimento del giudice presentato in copia conforme.

 La richiesta deve essere presentata utilizzando la nota NP3 con il pagamento dell’imposta di bollo per la nota, l’emolumento e l’IPT in misura fissa.

 Nell’ipotesi in cui dal provvedimento si rilevi che la procedura di concordato minore sia giunta a completa definizione con il superamento definitivo della crisi, si potrà procedere alla cancellazione sia del decreto di apertura che dell’eventuale sentenza di omologa trascritta presentando un’unica richiesta.

 Nelle more delle implementazioni delle procedure informatiche, occorre procedere nel seguente modo:

   1) cancellazione del decreto di apertura con formalità di parte a pagamento (form. cod. 78 causale PG);
   2) cancellazione d’ufficio della sentenza di omologa (form. cod. 78 causale PG in esenzione totale da importi).

 

 6) PIANO DI RISTRUTTURAZIONE SOGGETTO AD OMOLOGAZIONE (PRO)

 L’art. 64 bis disciplina il Piano di Ristrutturazione soggetto ad Omologazione (PRO), nuovo istituto previsto dal Codice, che rientra negli strumenti di regolazione negoziata della crisi ed è stato introdotto in applicazione di quanto previsto dalla Direttiva UE 2019/1023 che richiede la previsione nei vari ordinamenti nazionali di ciascuno Stato membro dell’adozione di un quadro di ristrutturazione che possa prescindere dalla regole distributive delle procedure concorsuali ma che può essere omologato solo se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto.

 La peculiarità del PRO consiste nella possibilità per il debitore di derogare alle norme previste dal codice civile, anche sulla graduazione dei creditori privilegiati, che disciplinano il soddisfacimento dei creditori sul patrimonio del debitore nelle procedure concorsuali. Costituisce condizione essenziale per l’omologazione del piano da parte del giudice che questo sia approvato all’unanimità da tutte le classi dei creditori.

 La procedura si apre con il ricorso da parte del debitore (imprenditore commerciale) al Tribunale competente al quale devono essere allegati la proposta ai creditori e il piano, e si conclude con l’omologazione del piano.

 L’art. 64 bis, al comma 9; richiama le disposizioni del Codice applicabili al PRO, tra i quali anche l’art. 93 che disciplina la trascrizione del decreto di apertura del concordato preventivo nel caso in cui vi siano beni immobili o beni mobili registrati.

 Ne consegue che, qualora venga richiesto dal commissario giudiziale, la trascrizione del Decreto del Tribunale conseguente al ricorso per l’omologazione del piano con il quale viene aperta la procedura in parola, il PRA procederà alla trascrizione del decreto secondo le modalità previste per la trascrizione del concordato preventivo (vedi punto 4).

 

7) LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

 La liquidazione controllata è equiparabile alla liquidazione giudiziale (vedi punto 1) in quanto ha come finalità la liquidazione del patrimonio del soggetto sovraindebitato.

 Si tratta di una procedura che si rivolge a quei debitori che si trovino in stato di crisi o di insolvenza che non sono assoggettabili alla procedura di liquidazione giudiziale quali ad es. il professionista, i piccoli imprenditori, le startup innovative.

 L’art. 270, comma 2 lett. g), prevede che il Tribunale nella sentenza di apertura della liquidazione controllata, qualora vi siano beni immobili o beni mobili registrati, ne ordina la trascrizione presso gli Uffici competenti.

 Modalità di trascrizione

 La sentenza, contenente l’ordine del Tribunale alla trascrizione, viene trascritta su richiesta del liquidatore. Il titolo deve essere presentato in copia conforme accompagnata dalla nota di richiesta mod. NP3 (nota libera) di formalità cod. 71 - causale PG.

 Importi dovuti

 Come previsto anche nei casi di trascrizione del concordato preventivo e del concordato minore, anche nel caso della liquidazione controllata il legislatore, a differenza della trascrizione della sentenza di liquidazione giudiziale, non ha 
previsto la notifica della sentenza ai pubblici registri ma ne ha disposto solo la trascrizione.

 Pertanto anche per tale fattispecie è previsto il versamento dell’imposta di bollo, dell’emolumento e dell’IPT in misura fissa.

 Cancellazione

 La cancellazione della trascrizione della sentenza di liquidazione controllata avviene mediante formalità ad istanza di parte con presentazione della nota NP3 di formalità cod. 78 - causale PG e del decreto di chiusura in copia conforme emesso ai sensi dell’art. 276 del Codice.

 Sono dovuti l’imposta di bollo, l’emolumento e l’IPT in misura fissa.

 

 8) PROCEDURA RISTRUTTURAZIONE DEBITI DEL CONSUMATORE

 L’art. 67 del Codice prevede che il consumatore sovraindebitato con l’ausilio dell’OCC possa proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi i tempi e le modalità per superare la crisi da sovraindebitamento.

 La domanda di ristrutturazione dei debiti viene presentata al giudice del Tribunale territorialmente competente tramite l’OCC.

 L’art. 70, comma 7, prevede che il giudice, verificata l’ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell’OCC.

 Modalità di trascrizione

 La sentenza di omologa, prodotta in copia conforme, contenente l’ordine del giudice alla trascrizione, viene trascritta su richiesta dell’OCC accompagnata dalla presentazione della nota di richiesta mod. NP3 (nota Libera) di formalità cod. 71 - causale PG.

 Importi dovuti

 Anche per tale fattispecie è previsto il versamento dell’imposta di bollo, dell’emolumento e dell’IPT in misura fissa

 Cancellazione

 La cancellazione avviene su istanza della parte mediante esibizione dell’ordine del giudice alla cancellazione della sentenza di omologazione (in copia conforme) precedentemente trascritta accompagnata dalla nota NP3.

 La cancellazione è assoggettata al pagamento dell’emolumento, dell’imposta di bollo e dell’IPT in misura fissa.

 

 9) LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA E AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

 Il nuovo Codice non ha innovato per quanto riguarda la pubblicità del provvedimento con il quale viene ordinata la liquidazione coatta amministrativa.

 In relazione a tale profilo l’art. 300 del Codice riproduce la disciplina già prevista dall’art. 197 della Legge Fallimentare prevedendo solo la pubblicazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa nella Gazzetta Ufficiale e la comunicazione al Registro delle Imprese, salvo eventuali altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento stesso.

 Per tale fattispecie si rinvia pertanto alle istruzioni già impartite al paragrafo 10.1 del TU sui provvedimenti amministrativi e giudiziari (vers. 4.0 trasmesso con lett. circ. n. 7633/2014).

 Anche in relazione all’amministrazione straordinaria, disciplinata da specifica normativa, si rinvia alle disposizioni previste al paragrafo 10.2 del sopra citato Testo Unico.

 Stante la complessità della nuova disciplina e i dubbi interpretativi sopra evidenziati nonché in assenza anche di una significativa giurisprudenza in materia, il sopra citato Testo Unico sarà aggiornato in una fase successiva.

 Come d’uso la presente Comunicazione sarà pubblicata nel Sito Tematico STA “Informativa e lettere circolari”, accessibile da parte di tutti gli STA tramite connessione al Dominio ACI.

Cordiali saluti.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
SALVATORE MORETTO

 

Allegato 1

 

Provvedimento
   Sentenza di apertura liquidazione giudiziale 
   (Art. 197)
Codice Pratica
   71
MODALITA'
   Trascrizione d’ufficio a seguito di notifica via pec della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale a cura del curatore.
IPT
   esente
EMOLUMENTI
   esente
IMPOSTA DI BOLLO
   esente

Provvedimento
   Decreto di apertura del Concordato preventivo
   (art. 93)
Codice Pratica
   71
MODALITA'
   Richiesta di trascrizione su istanza del commissario giudiziale
IPT
   IPT in misura fissa + maggiorazione Provincia
EMOLUMENTI
   27,00
IMPOSTA DI BOLLO
   32,00

Provvedimento
   Decreto di apertura del concordato minore
   (art. 78 , comma 2 , lett. b)
Codice Pratica
   71
MODALITA'
   Richiesta trascrizione del decreto di apertura del concordato minore contenente ordine del giudice alla trascrizione su istanza dell’OCC.
IPT
   IPT in misura fissa + maggiorazione Provincia
EMOLUMENTI
   27,00
IMPOSTA DI BOLLO
   32,00

Provvedimento
   Sentenza di omologa del concordato minore
   (art. 80 comma 1)
Codice Pratica
   71
MODALITA'
   Richiesta trascrizione della sentenza di omologa disposta dal giudice istanza del commissario giudiziale.
IPT
   IPT in misura fissa + maggiorazione Provincia
EMOLUMENTI
   27,00
IMPOSTA DI BOLLO
   32,00

Provvedimento
   Sentenza di apertura della liquidazione controllata
   (art. 270 , comma 2 lett. g)
Codice Pratica
   71
MODALITA'
   Richiesta trascrizione della sentenza di apertura della procedura di liquidazione controllata su istanza del liquidatore
IPT
   IPT in misura fissa + maggiorazione Provincia
EMOLUMENTI
   27,00
IMPOSTA DI BOLLO
   32,00

Provvedimento
   Decreto del Tribunale apertura della procedura di omologazione del PRO 
   (art, 64 bis)
Codice Pratica
   71
MODALITA'
   Richiesta di trascrizione su istanza del commissario giudiziale
IPT
   IPT in misura fissa + maggiorazione Provincia
EMOLUMENTI
   27,00
IMPOSTA DI BOLLO
   32,00

Provvedimento
   Sentenza di omologa piano ristrutturazione debiti del consumatore
   (art. 70 , comma 7)
Codice Pratica
   71
MODALITA'
   Trascrizione della sentenza su disposizione del giudice a cura dell’OCC
IPT
   IPT in misura fissa + maggiorazione Provincia
EMOLUMENTI
   27,00
IMPOSTA DI BOLLO
   32,00

Provvedimento
   Cancellazione liquidazione giudiziale/controllata e concordato
Codice Pratica
   78
MODALITA'
   Provvedimento di chiusura della procedura, ordine del giudice alla cancellazione, decreto di autorizzazione del giudice.
IPT
   IPT in misura fissa + maggiorazione Provincia
EMOLUMENTI
   27,00
IMPOSTA DI BOLLO
   32,00

Provvedimento
   Cancellazione della liquidazione giudiziale per mancata acquisizione dell’attivo
   (art. 213, comma 2)
Codice Pratica
   78
MODALITA'
   Cancellazione d’ufficio a seguito di notifica dell’istanza del curatore con autorizzazione del comitato dei creditori.
IPT
   Esente
EMOLUMENTI
   Esente
IMPOSTA DI BOLLO
   Esente

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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