Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 300/STRAD/1/0000035611.U/2022 del 27 ottobre 2022

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONE E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

 

Protocollo n. 300/STRAD/1/0000035611.U/2022 del 27/10/2022

OGGETTO: Dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli leggeri (categorie M1, N1, O1 e O2).
Catene da neve in tessuto.

(Indirizzi omessi)

 

  

   È stata posta all’attenzione la questione relativa alla possibilità di utilizzare le cosiddette “calze da neve” in virtù della nuova norma UNI EN 16662-1:2020 di receplmento della norma EN 16662-1:2020 con la quale sono state fornite specifiche tecniche sui requisiti di sicurezza, prestazioni e qualità per i dispositivi supplementari di aderenza per pneumatici omologati. Sull’argomento, si rende necessario fornire nuove indicazioni operative riassunte nell’allegata scheda (all. 1).

*****

 Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 Questa Direzione Centrale provvederà per i rispettivi Compartimenti di Specialità e per gli altri uffici della Polizia di Stato.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Stradiotto

 

(All. 1)

 

 Con circolare n. 300/A/8321/12/105/1/2 del 5 novembre 2013 sono state fornite disposizioni relative alla necessita di non assumere atteggiamenti operativi suscettibili di contestazione nei confronti degli utilizzatori di dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici in tessuto cosiddette “calze da neve”. Ciò, in quanto, occorreva attendere l’esito del contenzioso che era stato instaurato da parte di un’azienda produttrice di uno dei dispositivi in argomento (1).

 II contenzioso si è concluso con sentenza del Consiglio di Stato n. 04967/2021 del 4 maggio 2021, con la quale è stata accolta la tesi sostenuta dal MIMS, secondo la quale i dispositivi in argomento non potevano essere considerati conformi alle norme nazionali e, pertanto, non utilizzabili.

 Tuttavia, nel frattempo sono state emanate nuove norme, in particolare la UNI EN 16662-1:2020 di recepimento della norma EN 16662-1:2020, che ha sostituito la precedente UNI-11313 alla quale il DM del 2011 fa esplicito riferimento.

 Infatti, al fine di adeguare le prescrizioni al progresso e all’evoluzione della tecnica rappresentati dalla nuova norma, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili ha redatto un progetto di decreto ministeriale, di modifica del DM del 10 maggio 2011.

 Tale progetto di decreto, dovendo passare attraverso la notifica alla Commissione europea (2), non potrà essere approvato prima del 2 gennaio 2023.

 Ciò premesso, acquisito il conforme parere della Direzione generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del MIMS, si evidenzia come la norma EN 1662-1:2020 permetta la certificazione di dispositivi supplementari di aderenza diversi da quelli metallici come, ad esempio, i dispositivi tessili, quali le cosiddette “calze da neve”. Pertanto, i prodotti in argomento potranno essere legittimamente utilizzati se conformi alla predetta norma EN, che sarà richiamata nel nuovo DM in corso di approvazione.

 In tale ottica, nelle more della pubblicazione del DM, si ritiene opportuno non sanzionarne l'utilizzo.

 Per ogni utilità, si riporta di seguito un’immagine indicativa delle cosiddette “calze da neve”.

 

Dispositivi conformi alla norma EN 1662-1:2020

(Omissis)

 

(1) Che aveva presentato ricorso al TAR del Lazio contro il provvedimento emanato in data 11 luglio 2012 dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita sostenibili, con il quale era stata dichiarata la non conformità delle calze da neve al Decreto ministeriale dello stesso Dicastero del 10 maggio 2011, concernente I ‘applicazione della normativa italiana ai dispositivi per la marcia su neve o ghiaccio.
(2) Come previsto dal D.lgs. 223/2017.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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