Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Delibera AGCOM numero 469/19/CONS del 27 novembre 2019

 

AGCOM
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

 

Prot. numero: 469/19/CONS del 27/11/2019

Modalità di tariffazione delle comunicazioni connesse nell’ambito dei servizi di notifica a mezzo posta (atti giudiziari e comunicazioni connesse, violazione del codice della strada).

 

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 27 novembre 2019;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità" come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO l'articolo 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" ai sensi del quale "Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019".

VISTA la direttiva 97/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2008/6/CE;

VISTO il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio" così come modificato dal d.lgs. n. 58/2011, che ha recepito la direttiva 2008/6/CE e, da ultimo, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205;

VISTO il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici" come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e, in particolare, l'art. 21, che conferisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito denominata Autorità o AGCOM) i poteri previamente attribuiti all'Agenzia di regolamentazione dall'art. 2, comma 4, del d.lgs. n. 261/1999 sopra richiamato;

VISTA la legge 20 novembre 1982, n. 890, recante "Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari";

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo codice della strada" e, in particolare, l'art. 201 in materia di notificazione delle violazioni;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)";

VISTA la delibera n. 728/13/CONS, del 19 dicembre 2013, recante "Determinazione delle tariffe massime dei servizi postali rientranti nel servizio universale", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 396/15/CONS;

VISTA la legge 4 agosto 2017, n. 124, recante "Legge annuale per il mercato e la concorrenza" e, in particolare, l'art. 1, commi 57 e 58;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare, l'art. 1, comma 461;

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021";

VISTA la delibera n. 77/18/CONS, del 20 febbraio 2018, recante "Approvazione del regolamento in materia di rilascio delle licenze per svolgere il servizio di notificazione a mezzo posta di atti giudiziari e comunicazioni connesse (legge 20 novembre 1982, n. 890) e di violazioni del codice della strada (articolo 201 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)";

VISTA la delibera n. 285/18/CONS, del 27 giugno 2018, recante "Approvazione dei modelli di buste e moduli da utilizzare per la notificazione di atti a mezzo del servizio postale di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890";

VISTA la delibera n. 600/18/CONS, del 12 dicembre 2018, recante "Approvazione del regolamento in materia di misure e modalità di corresponsione degli indennizzi relativi alle notificazioni di atti a mezzo del servizio postale.";

VISTA la delibera n. 155/19/CONS, del 8 maggio 2019, recante "Integrazioni alla regolamentazione in materia di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.";

VISTA la delibera n. 307/19/CONS, del 9 luglio 2019, recante "Consultazione pubblica concernente la revisione delle tariffe massime dei servizi di notifica a mezzo posta (atti giudiziari e comunicazioni connesse, violazione del codice della strada)";

VISTI i contributi prodotti da Assopostale, da Fulmine group S.r.l. (di seguito anche Fulmine), Nexive S.p.A. e da Poste Italiane S.p.A. (di seguito anche PI);

CONSIDERATO, altresì, quanto segue:

 

INDICE

1 ITER ISTRUTTORIO [pag. 5]
2 PROFILI OPERATIVI DEL SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA [pag. 5]
3 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO DI RIFERIMENTO [pag. 6]
4 IL MERCATO DELLE NOTIFICHE A MEZZO POSTA [pag. 9]
5 LE TARIFFE MASSIME DELLE NOTIFICHE A MEZZO POSTA [pag. 10]
   5.1 Le osservazioni preliminari dei partecipanti alla consultazione [pag. 11]
   5.2 Le valutazioni dell'Autorità alle osservazioni preliminari [pag. 11]
   5.3 Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione sulle tariffe massime [pag. 12]
   5.4 Le valutazioni dell'Autorità sulle tariffe massime delle notifiche a mezzo posta [pag. 12]
6 ORIENTAMENTI SULLA MODALITÀ DI TARIFFAZIONE DELLE COMUNICAZIONI CONNESSE (CAN E CAD) [pag. 13]
   6.1 Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione sulla modalità di tariffazione delle comunicazioni connesse (CAN e CAD) [pag. 14]
   6.2 Le valutazioni dell'Autorità sulla modalità di tariffazione delle comunicazioni connesse (CAN e CAD) [pag. 15]

 

1 ITER ISTRUTTORIO

1. L'Autorità con la delibera n. 307/19/CONS, pubblicata sul proprio sito web in data 19 luglio 2019, ha sottoposto a consultazione pubblica la proposta di provvedimento concernente la revisione delle tariffe massime dei servizi di notifica a mezzo posta (atti giudiziari e comunicazioni connesse, violazione del codice della strada).

2. Alla consultazione hanno inviato i propri contributi Assopostale (associazione di cui fanno parte numerosi operatori postali tra cui Citypost S.p.A. e Globe Postal Service S.r.l.), Fulmine group, Nexive e PI.

 

2 PROFILI OPERATIVI DEL SERVIZIO DI NOTIFICA A MEZZO POSTA

3. I servizi di notifica a mezzo posta sono servizi di posta registrata, rientranti nel servizio universale, che includono gli atti giudiziari e le comunicazioni connesse di cui alla legge n. 890/1982 e s.m.i. (legge n. 80/2005 e legge n. 31/2008), nonché le notificazioni di cui all'art. 201 del decreto legislativo n. 285/1992 (violazioni del Codice della Strada).

4. Il servizio di notifica a mezzo posta è composto da due invii raccomandati: l'atto da consegnare al destinatario e l'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

5. Le comunicazioni connesse comprendono la comunicazione di avvenuta notifica (CAN) e la comunicazione di avvenuto deposito (CAD), che sono due servizi aggiuntivi a pagamento previsti nel caso in cui il destinatario dell'atto non sia presente presso il proprio domicilio.

6. La CAN è una raccomandata senza ricevuta di ritorno che è inviata dall'agente postale qualora la consegna dell'atto giudiziario sia stata effettuata ad una persona diversa dal destinatario dell'atto (ad esempio, portiere, vicino o familiare del destinatario). Attraverso la CAN si informa il destinatario dell'avvenuta notifica, della data in cui è stato consegnato l'atto e della persona che lo ha ricevuto.

7. La CAD è una raccomandata con ricevuta di ritorno inviata al destinatario della notificazione, qualora il recapito dell'atto giudiziario non sia stato possibile eseguirlo o per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità, o assenza delle altre persone che la legge abilita alla ricezione per conto dell'interessato. Attraverso la CAD si informa il destinatario del tentativo di notifica e si comunica la data di deposito e l'indirizzo dell'ufficio postale presso cui l'atto è in giacenza.

8. Relativamente alle violazioni del Codice della Strada, le procedure di notifica dei verbali sono identiche a quelle previste per la notificazione degli atti giudiziari.

9. La legge per il mercato e la concorrenza del 2017 ha abrogato il regime di esclusiva in capo a PI dei servizi di notifica a mezzo posta, attribuendo all'Autorità il compito di regolamentare il regime degli specifici requisiti ed obblighi per il conseguimento della nuova tipologia di licenza. Con l'adozione, da parte dell'Autorità, del regolamento per il rilascio delle licenze individuali (febbraio 2018) e la pubblicazione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, del disciplinare per il rilascio dei titoli (settembre 2018), i presupposti per l'apertura del mercato alla concorrenza potevano considerarsi definiti.

10. La legge di bilancio per il 20191, all'art. 1, comma 814, è intervenuta sulla decorrenza delle disposizioni in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato: il mittente, a partire dal 1° giugno 2019, può chiedere la restituzione via PEC dell'avviso di ricevimento entro 5 giorni dalla consegna del plico.

11. É questo un elemento di novità importante che impone di valutare se debbano essere riviste le modalità di riscossione delle tariffe per le comunicazioni connesse (CAN e CAD) che possono essere emesse durante il procedimento di notifica degli atti giudiziari. Sono comunicazioni che si generano solo quando il destinatario non è presente al momento della notifica dell'atto giudiziario e, pertanto, non sono oggetto di pagamento da parte del mittente al momento dell'invio.

12. Ad oggi, il mittente che sia un cliente "non contrattualizzato", effettua il pagamento del solo atto giudiziario da notificare e dell'avviso di ricevimento, mentre il pagamento del corrispettivo per le comunicazioni CAN e CAD è rimandato al momento della consegna al mittente dell'avviso di ricevimento. Per gli invii dei clienti contrattualizzati, invece, le tariffe includono forfettariamente anche le spese per l'emissione sia di CAN che di CAD.

13. La facoltà del mittente di ottenere l'avviso di ricevimento per mezzo PEC annulla il contatto fisico tra il mittente non contrattualizzato e l'addetto alla consegna, rendendo così spesso difficoltosa e onerosa la riscossione di quanto dovuto all'operatore postale per le ulteriori comunicazioni – CAN e CAD appunto - connesse al procedimento. É un tema questo di carattere generale, che potrà avere un impatto anche sugli operatori che, ottenuto il titolo per fornire i servizi di notifica a mezzo posta, stanno per entrare sul mercato e devono definire la loro offerta.

14. L'Autorità ha ritenuto pertanto necessario svolgere un'analisi per la revisione delle tariffe massime dei servizi di notifica a mezzo posta, al fine di individuare modalità di tariffazione e di riscossione di tali servizi più consone alla nuova realtà di mercato.

 

3 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO DI RIFERIMENTO

(Omissis)

 

4 IL MERCATO DELLE NOTIFICHE A MEZZO POSTA

(Omissis)

 

5 LE TARIFFE MASSIME DELLE NOTIFICHE A MEZZO POSTA

29. La delibera n. 728/13/CONS, all'art. 10, indica che i prezzi dei servizi di notifica a mezzo posta sono, per ciascuna classe di peso, ancorati a quelli della raccomandata pro, un servizio di posta registrata utilizzato prevalentemente dalla clientela business, con l'obbligo di non superare il livello dei prezzi vigente nel 2013.

30. A seguito della liberalizzazione del mercato ed all'ingresso di nuovi licenziatari nel segmento delle notifiche a mezzo posta, le condizioni concorrenziali di questo mercato sono ovviamente profondamente mutate. Per questo motivo l'Autorità nel documento di consultazione ha proposto di valutare una revisione del sistema di tariffe massime per questi prodotti postali, anche in considerazione del fatto che la delibera n. 728/13/CONS fissava i prezzi per il periodo 2013-2016.

Domanda 1): Si condivide la proposta dell'Autorità di rivedere le tariffe massime dei servizi di notifica a mezzo posta (atti giudiziari, comunicazioni connesse CAD e CAN, e violazioni del codice della strada)? 

 

5.1 Le osservazioni preliminari dei partecipanti alla consultazione

(Omissis)

 

5.2 Le valutazioni dell'Autorità alle osservazioni preliminari

(Omissis)

 

5.3 Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione sulle tariffe massime

(Omissis)

 

5.4 Le valutazioni dell'Autorità sulle tariffe massime delle notifiche a mezzo posta

V.3. Dai contributi ricevuti risulta una generale condivisione in merito alla necessità di rivedere le tariffe dei servizi di notifica a mezzo posta.

V.4. Per quanto concerne l'osservazione di PI secondo cui le tariffe dei servizi di notifica non dovrebbero avere alcun collegamento con i prezzi di altri prodotti postali, l'Autorità ritiene che per la revisione di queste tariffe sia necessaria un'analisi più approfondita che esamini separatamente il segmento di mercato degli invii singoli e quello degli invii multipli, in quanto si tratta di segmenti caratterizzati presumibilmente da un differente dinamica concorrenziale; l'analisi dovrebbe inoltre valutare se sul mercato sono presenti prodotti postali sostituibili.

V.5. Dato il regime di esclusiva vigente in capo a PI ai tempi della delibera n. 728/13/CONS, tutti i servizi di notifica a mezzo posta furono in tale contesto collocati in un mercato distinto. A seguito della liberalizzazione intervenuta nel frattempo, si ritiene però opportuno rivedere le tariffe di tali servizi postali valutando nell'insieme le mutate condizioni di tutto il mercato dei prodotti postali rientranti nel servizio universale. Per tale ragione, l'Autorità ritiene opportuno accogliere la richiesta di PI di far confluire il tema della revisione delle tariffe dei servizi di notifica a mezzo posta nel nuovo procedimento che riguarderà tutte le tariffe dei servizi postali universali (comunicazione di avvio del procedimento, pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 21 ottobre 2019, recante "Avvio del procedimento istruttorio di analisi del mercato dei servizi di corrispondenza e determinazione delle tariffe massime dei servizi postali universali").

 

6 ORIENTAMENTI SULLA MODALITÀ DI TARIFFAZIONE DELLE COMUNICAZIONI CONNESSE (CAN E CAD)

31. Considerando l'evoluzione dei servizi di notificazione a mezzo posta, è necessario tenere conto sia del processo di digitalizzazione in atto, sia delle novità legislative che hanno riguardato il mercato.

32. Poste Italiane fornisce, ai soli clienti che spediscono sulla base di contratti (c.d. clienti contrattualizzati), un servizio in modalità digitale per la gestione dei servizi di notifica a mezzo posta (vedi sistema SIN 7): solo per tali utenti, ai corrispettivi dovuti per le attività di postalizzazione e di notifica delle comunicazioni connesse (CAN e CAD) eventualmente emesse, è applicato un importo aggiuntivo forfettario e calcolato sulla base della effettiva incidenza percentuale di tali comunicazioni sul totale delle notifiche.

33. Come già accennato, inoltre, il legislatore è intervenuto in materia di avviso di ricevimento digitale del piego raccomandato: il mittente, a partire dal 1° giugno 2019, ha la facoltà di chiedere la restituzione via PEC dell'avviso di ricevimento in alternativa alla consegna dello stesso a mezzo posta. L'assenza di un contatto tra l'addetto alla consegna ed il mittente ha un impatto sulla modalità di riscossione delle tariffe per le comunicazioni connesse (CAN e CAD) emesse durante il processo di notifica degli atti giudiziari (tale problematica non sembra essere presente qualora il mittente opti per la restituzione fisica dell'avviso di ricevimento); allo stesso tempo, l'eventuale dematerializzazione dell'avviso di ricevimento in fase di recapito potrebbe però generare un vantaggio all'utenza grazie all'abbattimento dei costi relativi alla restituzione fisica al mittente.

34. L'attività di riscossione delle comunicazioni connesse (CAN e CAD) avviene attraverso il pagamento all'addetto deputato al recapito nel caso di un cliente non contrattualizzato e se l'avviso di ricevimento viene recapitato fisicamente al mittente, oppure con il pagamento di una tariffa forfettizzata nel caso di clienti contrattualizzati con il sistema SIN sopracitato, il quale permette la ricezione e la gestione telematica degli avvisi di ricevimento da parte del mittente. Per la riscossione degli importi dovuti in seguito all'emissione delle comunicazioni connesse, ad oggi non sembrano possibili modalità organizzative diverse da quelle attualmente offerte da Poste Italiane.

35. Alle difficoltà oggettive derivanti dalla facoltà di dematerializzare la consegna dell'avviso di ricevimento, che annulla il contatto fisico con il soggetto che deve corrispondere il pagamento della CAN o della CAD, si aggiungono le difficoltà da sempre riscontrate nel gestire questa fase con i clienti non contrattualizzati nonché gli oneri derivanti dalla necessità di mantenere due cicli di lavorazione notevolmente differenti sia sotto il profilo contabile che gestionale. Inoltre, sebbene il mercato sia liberalizzato, al momento non risultano operanti altri soggetti per la fornitura del servizio di notifica a mezzo posta e, pertanto, non è possibile valutare modalità alternative per la riscossione di tali prodotti che possano ovviare alle difficoltà riscontrate.

36. La dematerializzazione dell'avviso di ricevimento comporterà la necessità di organizzare un nuovo processo per il pagamento delle comunicazioni connesse CAN e CAD eventualmente emesse, in particolare quando il servizio è venduto a clienti che usano il servizio in maniera sporadica e non sono oggetto di un contratto. Una tariffazione a forfait delle comunicazioni connesse rappresenta una soluzione percorribile anche per il segmento di mercato dei clienti non contrattualizzati.

37. L'implementazione di un'unica modalità di tariffazione, con l'indicazione di un prezzo finale unico e comprensivo di tutto il processo di notifica, comprese le fasi eventuali, permette la razionalizzazione dei processi produttivi per la riscossione di tali corrispettivi da parte dei soggetti operanti in tale segmento di mercato; inoltre, la definizione di un prezzo unico potrebbe aumentare la certezza e trasparenza del costo del servizio nonché la comparabilità delle offerte commerciali dei diversi operatori. Per tali motivi, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica la possibilità di prevedere, anche per tutta la clientela non contrattualizzata, una tariffazione forfettaria delle comunicazioni connesse CAN e CAD, da calcolare sulla base della effettiva incidenza percentuale di tali comunicazioni sul totale delle notifiche.

38. L'importo forfettario della tariffa relativa al servizio di notifica a mezzo posta dovrebbe pertanto essere determinato tenendo conto dell'incidenza percentuale di CAN e CAD emesse. Poste Italiane ha recentemente dichiarato che, sulla base dei dati rilevati nel 2017, la CAN è emessa nel 14,9% dei casi, mentre la CAD è spedita nel 29,4% degli atti notificati.

39. La nuova tariffazione dovrebbe, inoltre, tenere conto della riduzione degli oneri in capo all'operatore a seguito della oggettiva razionalizzazione del servizio. La dematerializzazione dell'avviso di ricevimento in fase di recapito comporta un minor costo per la restituzione fisica al mittente nei casi in cui ciò avvenga per mezzo PEC. La gestione di un unico ciclo di lavorazione, anziché due come attualmente avviene, dovrebbe inoltre comportare anche il venir meno delle problematiche riscontrate nella fase di riscossione con la clientela non contrattualizzata

Domanda 2): Si condivide la proposta dell'Autorità di rivedere la modalità di tariffazione delle comunicazioni connesse CAN e CAD con una tariffa a forfait, calcolata sulla base della effettiva incidenza percentuale di tali comunicazioni sul totale delle notifiche, anche per tutta la clientela non contrattualizzata, oppure si ritengono possibili modalità di tariffazione alternativa?

(7) Servizi Integrati di Notifica

 

6.1 Le osservazioni dei partecipanti alla consultazione sulla modalità di tariffazione delle comunicazioni connesse (CAN e CAD)

(Omissis)

 

6.2 Le valutazioni dell'Autorità sulla modalità di tariffazione delle comunicazioni connesse (CAN e CAD)

V.6. Tutti i partecipanti alla consultazione condividono la proposta dell'Autorità di applicare a tutta la clientela non contrattualizzata una modalità di tariffazione forfettaria delle comunicazioni connesse, calcolata sulla base dell'effettiva incidenza dei volumi di CAN e CAD sul totale delle notifiche, altrimenti la riscossione delle tariffe delle comunicazioni connesse (CAN e CAD) sarebbe di difficile attuazione a seguito della dematerializzazione dell'avviso di ricevimento. Dai contributi pervenuti, infatti, non risultano proposte di modalità di tariffazione alternativa.

V.7. L'Autorità concorda con l'osservazione di Nexive e Assopostale secondo cui la dematerializzazione dell'avviso di ricevimento, grazie alla consegna via PEC, dovrebbe comportare un minor costo per la restituzione fisica al mittente. L'Autorità concorda, altresì, con l'osservazione di Assopostale secondo cui gli operatori potrebbero dover sostenere maggiori costi di giacenza per l'avviso di ricevimento in formato cartaceo e per il servizio di consegna dello stesso al mittente, qualora questo decida di ritirarlo. Tali variazioni di costo (in riduzione per la dematerializzazione ed in aumento per la giacenza) sono però al momento difficilmente quantificabili dal momento che la facoltà del mittente di richiedere la consegna dell'avviso di ricevimento in modalità digitale è in vigore solo dal 1° giugno del corrente anno, quindi, non è possibile elaborare dati statisticamente attendibili in merito agli avvisi di ricevimento effettivamente dematerializzati ed ai tempi di giacenza degli avvisi in formato cartaceo.

V.8. L'Autorità pertanto procederà ad una corretta valutazione dei minori costi di recapito dovuti alla dematerializzazione e dei maggiori costi di giacenza nell'ambito dell'analisi del mercato dei servizi di corrispondenza e determinazione delle tariffe massime dei servizi postali universali, già avviata con comunicazione del 21 ottobre 2019, che porterà ad una eventuale revisione delle tariffe dei servizi facenti parte del servizio universale.

V.9. In merito al valore del forfait, l'Autorità condivide quanto proposto da Nexive, vale a dire che il dato relativo alle percentuali di effettiva incidenza delle comunicazioni connesse CAN e CAD deve essere reso pubblico e deve essere oggetto di una revisione periodica, su base annuale.

V.10. In merito alla richiesta di Fulmine di limitare la tariffazione a forfait solo alla clientela non contrattualizzata, l'Autorità osserva che l'implementazione di un'unica modalità di tariffazione a forfait sia per la clientela contrattualizzata, sia per quella non contrattualizzata, implica un minor aggravio di costi per il trattamento di questi prodotti postali, che convergeranno in un unico flusso di lavorazione.

V.11. L'Autorità concorda con le modalità di calcolo del forfait proposte da PI. Pertanto, la tariffa si compone, come già avviene nel caso della clientela contrattualizzata, del prezzo dell'atto oggetto di notifica per ciascuna fascia di peso, secondo i criteri previsti dall'art. 10 della delibera n. 728/13/CONS, più il forfait relativo a CAN e CAD, pari al prodotto tra l'incidenza delle comunicazioni connesse sul totale delle notifiche (aggiornato annualmente) ed il prezzo vigente degli invii raccomandati singoli. Tale valore per il 2019 è pari a 2,7 euro, come riportato nella tabella seguente, dove sono indicati anche i prezzi del servizio base suddivisi per scaglioni di peso.

 

Tabella 1: Tariffe atti giudiziari per le spedizioni dei clienti non contrattualizzati

Scaglioni di peso
 fino a 20 g

Tariffe Atto Giudiziario (in Euro)
 6,8
Forfait CAN e CAD (in Euro)
 2,7
Totale (in Euro)
 9,5

Scaglioni di peso
 oltre 20 g fino a 50 g

Tariffe Atto Giudiziario (in Euro)
 7,95
Forfait CAN e CAD (in Euro)
 2,7
Totale (in Euro)
 10,65

Scaglioni di peso
 oltre 50 g fino a 100 g

Tariffe Atto Giudiziario (in Euro)
 7,95
Forfait CAN e CAD (in Euro)
 2,7
Totale (in Euro)
 10,65

Scaglioni di peso
 oltre 100 g fino a 250 g

Tariffe Atto Giudiziario (in Euro)
 8,95
Forfait CAN e CAD (in Euro)
 2,7
Totale (in Euro)
 11,65

Scaglioni di peso
 oltre 250 g fino a 350 g

Tariffe Atto Giudiziario (in Euro)
 8,95
Forfait CAN e CAD (in Euro)
 2,7
Totale (in Euro)
 11,65

Scaglioni di peso
 oltre 350 g fino a 1000 g

Tariffe Atto Giudiziario (in Euro)
 10,25
Forfait CAN e CAD (in Euro)
 2,7
Totale (in Euro)
 12,95

Scaglioni di peso
 oltre 1000 g fino a 2000 g

Tariffe Atto Giudiziario (in Euro)
 10,25
Forfait CAN e CAD (in Euro)
 2,7
Totale (in Euro)
 12,95

Fonte: elaborazione AGCOM su dati di Poste Italiane

 

VISTI tutti gli atti del procedimento istruttorio;

UDITA la relazione del Commissario relatore Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;


DELIBERA

Articolo 1

1. Le tariffe dei servizi di notifica a mezzo posta sono determinate da Poste Italiane aggiungendo all'importo relativo all'atto da notificare, fissato secondo i criteri previsti dall'art. 10 della delibera n. 728/13/CONS per ogni singola fascia di peso, l'importo relativo alle comunicazioni connesse determinato in modo forfettario in base all'incidenza percentuale, registrata in ciascun anno solare, delle comunicazioni connesse sul totale delle notifiche a mezzo posta. Poste Italiane pubblica entro il mese di marzo l'incidenza percentuale registrata nel precedente anno solare e ridetermina l'importo relativo alle comunicazioni connesse. Per l'anno 2019 l'importo relativo alle comunicazioni connesse è pari a 2,7 euro.

La presente delibera è notificata alla società Poste Italiane ed è pubblicata sul sito web dell'Autorità.


Roma, 27 novembre 2019

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani


Per attestazione conformità a quanto deliberato
Il SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi.

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


Canale TELEGRAM

   Per essere sempre aggiornati sulle novità e sulle attività di Circolazione Stradale, è possibile iscriversi liberamente al canale pubblico Telegram di Circolazione Stradale attraverso questo link: https://t.me/CircolazioneStradale