Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decreto
Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14/01/2014

 

DECRETO 14 gennaio 2014

Prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico.

(G.U. n. 28 del 04/02/2014)
 


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

 Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada - e successive modifiche ed integrazioni; 
 Visto il decreto-legge n. 145 del 23 dicembre 2013 ed in particolare l'art. 13, comma 12, che introduce, dopo il comma 2 dell'art. 114 del Nuovo codice della strada, il comma 2-bis;
 Visto il comma 2-bis dell'art. 114 del Nuovo codice della strada che demanda al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di stabilire, con proprio decreto, le relative prescrizioni tecniche per l'immissione in circolazione dei carrelli che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico;
 Visto del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada - e successive modifiche ed integrazioni;
 Visto il decreto ministeriale 14 giugno 1985.

DECRETA 


Art. 1

 1. I carrelli di cui all'art. 58 comma 2, lettera c) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, elevatori, trasportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione in quanto destinati ad operare prevalentemente all'interno di stabilimenti, magazzini, depositi ed aree aeroportuali, per poter collegare più reparti dei medesimi ovvero per poter provvedere ad operazioni di carico e scarico, possono effettuare su strada brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a pieno carico alle condizioni stabilite nei successivi articoli.

 

Art. 2

 1. Ai fini di quanto stabilito all'art. 1, il carrello:
   a) deve essere munito di una scheda tecnica sottoscritta in originale dal costruttore contenente i seguenti dati: nome del costruttore, tipo, numero di serie, dimensioni (lunghezza, larghezza, altezza, interassi, sbalzi); masse (a vuoto, a pieno carico, massime ammesse per ogni asse, eventuale massa rimorchiabile); pneumatici ammessi; anno di costruzione; tipo di motore e alimentazione, con relativi estremi dell'omologazione se di tipo termico;
   b) deve essere munito dei dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione previsti per le macchine operatrici di cui all'art. 58, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e del dispositivo supplementare di cui all'art. 266 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
   c) deve essere dotato di pannelli retroriflettenti a strisce bianche e rosse (o di analoghi sistemi) atti a segnalare l'ingombro dei dispositivi di sollevamento ovvero le parti a sbalzo di sezione ridotta;
   d) deve essere munito di almeno un dispositivo retrovisore collocato sul lato sinistro che consenta la visibilità verso il retro nonchè, se munito di cabina con parabrezza, di un dispositivo tergicristallo;
   e) deve essere munito di un sistema di frenatura, agente su almeno un asse, che consenta il graduale arresto del veicolo; 
   g) deve essere munito delle certificazioni, rilasciate dal costruttore, di rispondenza alla direttiva macchine, alla normativa sulla compatibilità elettromagnetica;
   f) deve essere munito dello specifico simbolo attestante la rispondenza alla direttiva 2006/42/CE e successive modificazioni (direttiva macchine);
   h) deve essere accompagnato da personale a terra, che coadiuvi il conducente; tale obbligo non ricorre quando sono rispettate le prescrizioni di cui ai punti 1.3 e 2.2 dell'allegato tecnico al decreto ministeriale 14 giugno 1985 e l'ingombro trasversale degli oggetti trasportati non eccede di oltre il 50% la larghezza massima del veicolo, nel rispetto comunque della sagoma limite di 2,55 m. I limiti di altezza del carico trasportato che garantiscono il rispetto della visibilità da parte del conducente, come prescritto al citato punto 1.3, dovranno essere indicati sulla scheda tecnica e riprodotti su targhetta applicata in maniera visibile e permanente sul veicolo.

 

Art. 3

 1. I trasferimenti su strada sono consentiti a velocità non superiore a 10 km/h.

 

Art. 4

 1. L'Ufficio motorizzazione civile competente per territorio, al quale va presentata la domanda per l'autorizzazione alla circolazione saltuaria del carrello, provvederà, previo benestare dell'Ente proprietario della Strada, a rilasciare al richiedente un'autorizzazione su un modello conforme al fac-simile allegato al presente decreto.

 2. Detta autorizzazione avrà validità massima di un annoprorogabile.

 3. Restano in vigore le autorizzazioni alla circolazione già rilasciate in conformità al decreto del Ministero dei trasporti del 28 dicembre 1989, ed è consentita la proroga della loro validità, con le medesime modalità in vigore all'atto della precedente autorizzazione, purchè la stessa non sia scaduta in data antecedente al 31 dicembre 2007.

 Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 Roma, 14 gennaio 2014

Il direttore generale: Vitelli 

 

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