Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Decisione di esecuzione della Commissione numero (C) 2011 3579 del 7 giugno 2011

 

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE
(C) 20113579 del 07/06/2011

Relativa al calcolo del periodo di guida giornaliero conformemente al regolamento (CE)
n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che modifica i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 3821/851 e (CE) n. 2135/98 e abroga il regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, in particolare l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:


(1) Il "periodo di guida giornaliero" è definito alla lettera k) dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006, come il periodo complessivo di guida tra il termine di un periodo di riposo giornaliero e l'inizio del periodo di riposo giornaliero seguente o tra un periodo di riposo giornaliero e un periodo di riposo settimanale;

(2) il periodo di riposo giornaliero è definito alla lettera g) dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006, come il periodo giornaliero durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo e comprende sia il "periodo di riposo giornaliero regolare" sia il "periodo di riposo giornaliero ridotto": Il "periodo di riposo giornaliero regolare" è definito come ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 11 ore; in alternativa, il riposo giornaliero regolare può essere preso in due periodi, il primo dei quali deve essere di almeno 3 ore senza interruzione e il secondo di almeno 9 ore senza interruzione. Il "periodo di riposo giornaliero ridotto" è definito come ogni tempo di riposo ininterrotto di almeno 9 ore, ma inferiore a 11 ore;

(3) L'articolo 8 paragrafo 2) del regolamento (CE) n. 561/2006 prevede che i conducenti devono aver effettuato un nuovo periodo di riposo giornaliero nell'arco di 24 ore dal termine del precedente periodo di riposo giornaliero o settimanale.

(4) Le autorità preposte degli Stati membri applicano norme differenti per il calcolo del periodo di guida giornaliero quando i conducenti non hanno preso i periodi di riposo completi previsti dal regolamento (CE) n. 561/2006.

(5) Queste differenze conducono ad un'applicazione non uniforme del regolamento (CE) n. 561/2006, dato che il mancato rispetto dei periodi di riposo può portare a diverse infrazioni con diversi livelli di gravità in conformità alla direttiva 2006/22/EC del Parlamento europeo e del Consiglio2, e a seconda dello Stato membro in cui l'infrazione viene accertata. Di conseguenza, le informazioni scambiate tra gli Stati membri riguardo alle infrazioni, vengono condizionate da tale circostanza.

(6) Ciò lascia impregiudicato il fatto che il mancato rispetto delle disposizioni sui periodi di riposo di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 deve sempre essere considerato un'infrazione al detto regolamento.

(7) Ai fini di un'applicazione chiara, effettiva, proporzionata e uniforme delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 561/2006, è opportuno assicurare un'interpretazione armonizzata delle norme e una coerenza di approccio tra le autorità incaricate degli Stati membri e pertanto adottare un approccio raccomandato riguardo al problema in questione.

(8) La presente decisione è conforme all'opinione del comitato di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 3821/853,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:


Articolo 1

Fatto salvo l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 561/2006, l'approccio raccomandato al solo scopo di calcolare il periodo di guida giornaliero nel caso in cui il conducente non abbia preso i periodi di riposo completi di cui al regolamento (CE) n. 561/2006, è il seguente: il calcolo del tempo di guida giornaliero finisce all'inizio di un periodo di riposo ininterrotto di almeno sette ore. Il calcolo del tempo di guida giornaliero seguente inizia di conseguenza al termine del suddetto periodo di riposo di almeno sette ore.

Articolo 2

 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

 

Fatto a Bruxelles, il 7.6.2011

Per la Commissione
Siim KALLAS
Il vicepresidente.


(1) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 1.
(2) GU L 102 dell'11.4.2006, pag. 35.
(3) GU L 370 del 31.12.1985, pag. 8.

 

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