Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Allegato 2
Circolare Ministero dell'Interno numero 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010
(Scheda assetto sanzionatorio art. 174 Codice della Strada)

 

Allegato 2
alla circolare del Ministero dell'Interno
Prot. n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010
Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010.

Scheda assetto sanzionatorio art. 174 Codice della Strada

 

.[Premessa dei curatori del portale: la presente scheda, allegata alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010 (Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010)", è stata redatta antecedentemente alle modifiche che hanno interessato il Regolamento (CE) n. 561/2006 riportate in calce al presente documento]

 

VERIFICA DEL PERIODO DI GUIDA GIORNALIERO

CALCOLO RISPETTO ALLE 9 ORE

Percentuale
   Entro il 10%

Eccedenza
   Fino a 54 minuti.
   Rientra in tale casistica un periodo di guida giornaliero superiore a 9 ore e 1 minuto fino a 9 ore e 54 minuti.

Percentuale
   Oltre il 10%
   ma entro il 20%

Eccedenza
   Da 55 minuti a 1 ora e 48 minuti.
   Rientra in tale casistica un periodo di guida giornaliero superiore a 9 ore e 54 minuti fino a 10 ore e 48 minuti.

Percentuale
   Oltre il 20%

Eccedenza
   Oltre 1 ora e 48 minuti.
   Rientra in tale casistica un periodo di guida giornaliero superiore alle 10 ore e 48 minuti.

CALCOLO RISPETTO ALLE 10 ORE
(consentite 2 volte in una settimana)

Percentuale
   Oltre il 10%
   ma entro il 20%

Eccedenza
   Fino a 1 ora.
   Rientra in tale casistica un periodo di guida giornaliero superiore a 10 ore e 1 minuto fino a 11 ore.

Percentuale
   Oltre il 10%
   ma entro il 20%

Eccedenza
   Da 1 ora e 1 minuto a 2 ore.
   Rientra in tale casistica un periodo di guida giornaliero superiore a 11 ore fino a 12 ore.

Percentuale
   Oltre il 20%

Eccedenza
   Oltre 2 ore.
   Rientra in tale casistica un periodo di guida giornaliero superiore a 12 ore.

 

VERIFICA DEL PERIODO DI RIPOSO GIORNALIERO

CALCOLO RISPETTO ALLE 11 ORE
(riposo giornaliero regolare)

Percentuale
   Oltre il 10%
   ma entro il 20%

Eccedenza
   Fino ad 1 ora e 6 minuti.
   Pertanto rientra in tale casistica un riposo giornaliero regolare che risulti compreso tra le 10 ore e 59 minuti e le 9 ore e 54 minuti.

Percentuale
   Oltre il 10%
   ma entro il 20%

Eccedenza
   Da 1 ora e 7 minuti a 2 ore e 12 minuti.
   Pertanto rientra in tale casistica un riposo giornaliero regolare che risulti compreso tra le 9 ore e 53 minuti e le 8 ore e 48 minuti.

Percentuale
   Oltre il 20%

Eccedenza
   Oltre le 2 ore e 12 minuti.
   Pertanto rientra in tale casistica un riposo giornaliero regolare che risulti inferiore a 8 ore e 48 minuti.

CALCOLO RISPETTO ALLE 9 ORE
(cui è possibile ridurre il riposo giornaliero per 3 volte nell’arco di una stessa settimana)

Percentuale
   Oltre il 10%
   ma entro il 20%

Eccedenza
   Fino a 54 minuti.
   Pertanto rientra in tale casistica un riposo giornaliero ridotto che risulti compreso tra le 8 ore e 59 minuti e le 8 ore e 6 minuti.

Percentuale
   Oltre il 10%
   ma entro il 20%

Eccedenza
   Da 55 minuti fino a 1 ora e 48 minuti.
   Pertanto rientra in tale casistica un riposo giornaliero ridotto che risulti compreso tra le 8 ore e 5 minuti e 7 ore e 12 minuti.

Percentuale
   Oltre il 20%

Eccedenza
   Oltre 1 ora e 49 minuti. Pertanto rientra in tale casistica un riposo giornaliero ridotto che risulti inferiore a 7 ore e 12 minuti.

CALCOLO RISPETTO ALLE 12 ORE
(cui è possibile frazionare il riposo giornaliero regolare con due periodi di almeno 3 ore e 9 ore)

Percentuale
   Oltre il 10%
   ma entro il 20%

Eccedenza
   Fino ad 1 ora e 12 minuti.
   Pertanto rientra in tale casistica un riposo giornaliero regolare complessivo che risulti compreso tra le 11 ore e 59 minuti e le 10 ore e 48 minuti.

Percentuale
   Oltre il 10%
   ma entro il 20%

Eccedenza
   Da 1 ora e 13 minuti a 2 ore e 24 minuti.
   Pertanto rientra in tale casistica un riposo giornaliero regolare complessivo che risulti compreso tra le 10 ore e 47 minuti e le 9 ore e 36 minuti.

Percentuale
   Oltre il 20%

Eccedenza
   Oltre le 2 ore e 24 minuti.
   Pertanto rientra in tale casistica un riposo giornaliero regolare complessivo che risulti inferiore a 9 ore e 36 minuti.

 

VERIFICA DEL PERIODO DI RIPOSO SETTIMANALE

CALCOLO RISPETTO ALLE 45 ORE
(riposo settimanale regolare)

Percentuale
   Oltre il 10%
   ma entro il 20%

Eccedenza
   Fino a 4 ore e 30 minuti.
   Pertanto rientra in tale casistica un riposo settimanale regolare che risulti compreso tra le 44 ore e 59 minuti e le 40 ore e 30 minuti.
   Per tale riduzione non si applica però alcuna sanzione.

Percentuale
   Oltre il 10%
   ma entro il 20%

Eccedenza
   Da 4 ore e 31 minuti fino a 9 ore.
   Pertanto rientra in tale casistica un riposo settimanale regolare che risulti compreso tra le 40 ore e 29 minuti e le 36 ore.

Percentuale
   Oltre il 20%

Eccedenza
   Oltre 9 ore.
   Pertanto rientra in tale casistica un riposo settimanale regolare che risulti inferiore a 36 ore.

CALCOLO RISPETTO ALLE 24 ORE
(cui è possibile ridurre il riposo settimanale)

Percentuale
   Oltre il 10%
   ma entro il 20%

Eccedenza
   Fino a 2 ore e 24 minuti.
   Pertanto rientra in tale casistica un riposo settimanale ridotto che risulti compreso tra le 23 ore e 59 minuti e le 21 ore e 36 minuti.
   Per tale riduzione non si applica però alcuna sanzione.

Percentuale
   Oltre il 10%
   ma entro il 20%

Eccedenza
   Da 2 ore e 25 minuti fino a 4 ore e 48 minuti.
   Pertanto rientra in tale casistica un riposo settimanale ridotto che risulti compreso tra le 21 ore e 35 minuti e le 19 ore e 12 minuti.

Percentuale
   Oltre il 20%

Eccedenza
   Oltre 4 ore e 48 minuti.
   Pertanto rientra in tale casistica un riposo settimanale ridotto che risulti inferiore a 19 ore e 12 minuti.

 

VERIFICA DEL PERIODO DI GUIDA SETTIMANALE E BISETTIMANALE

CALCOLO RISPETTO ALLE 56 ORE SETTIMANALI

Percentuale
   Oltre il 10%
   ma entro il 20%

Eccedenza
   Fino a 5 ore e 36 minuti.
   Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale fino a 61 ore e 36 minuti.
   Si applica a carattere residuale il comma 4° dell'art 174 del Nuovo Codice della Strada (che fa generico riferimento al superamento della durata dei periodi di guida, che possono essere giornalieri, settimanali o bisettimanali).

Percentuale
   Oltre il 10%
   ma entro il 20%

Eccedenza
   Da 5 ore e 37 minuti fino a 11 ore e 12 minuti.
   Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti compreso tra le 61 ore e 37 minuti e le 67 ore e 12 minuti.

Percentuale
   Oltre il 20%

Eccedenza
   Oltre 11 ore e 12 minuti.
   Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti superiore a 67 ore e 12 minuti.

CALCOLO RISPETTO ALLE 90 ORE BISETTIMANALI

Percentuale
   Oltre il 10%
   ma entro il 20%

Eccedenza
   Fino a 9 ore.
   Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale fino a 99 ore.
   Si applica a carattere residuale il comma 4° dell'art 174 C.d.S. (che fa generico riferimento ai periodi di guida, che possono essere giornalieri, settimanali o bisettimanali).

Percentuale
   Oltre il 10%
   ma entro il 20%

Eccedenza
   Da 99 ore e 1 minuto fino a 18 ore.
   Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti compreso tra le 99 ore e 1 minuto e le 108 ore.

Percentuale
   Oltre il 20%

Eccedenza
   Oltre 108 ore.
   Pertanto rientra in tale casistica un periodo di guida settimanale che risulti superiore a 108 ore.

 

Modifiche successive alla Circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010 (Legge 29 luglio 2010, n. 120, recante "Disposizioni in materia di sicurezza stradale". Modifiche al Codice della Strada, in vigore dal 13 agosto 2010) che si riportano a beneficio del lettore:

   1) in relazione ai riposi settimanali da effettuarsi da parte del conducente che effettua trasporti internazionali di merci, il Regolamento (UE) n. 2020/1054 (art. 1, punto 6, lett. a) ha sostituito l'art. 8, paragrafo 6 del Regolamento (CE) n. 561/2006 come di seguito riportato:

"il conducente che effettua trasporti internazionali di merci può, al di fuori dello Stato membro di stabilimento, effettuare due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi, a condizione che, nel corso di quattro settimane consecutive, egli effettui almeno quattro periodi di riposo settimanale, di cui almeno due sono periodi di riposo settimanale regolari.

Ai fini del presente paragrafo, si considera che il conducente effettui trasporti internazionali se inizia i due periodi di riposo settimanale ridotti consecutivi al di fuori dello Stato membro di stabilimento del datore di lavoro e al di fuori del paese in cui si trova il luogo di residenza del conducente"

   2) in relazione ai riposi settimanali da effettuarsi da parte del conducente che effettua un singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri, quale definito nel regolamento (CE) n. 1073/2009, il Regolamento (CE) n. 1073/2009 (art. 29) ha inserito il paragrafo seguente nel Regolamento (CE) n. 561/2006 come di seguito riportato:

"6 bis.  In deroga alle disposizioni del paragrafo 6, il conducente che effettua un singolo servizio occasionale di trasporto internazionale di passeggeri, quale definito nel regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21, può rinviare il suo periodo di riposo settimanale di dodici periodi di 24 ore consecutivi al massimo a partire dal precedente periodo di riposo settimanale regolare, a condizione che:

a) il servizio abbia una durata di almeno 24 ore consecutive in uno Stato membro o in un paese terzo a cui si applica il presente regolamento diverso da quello in cui il servizio ha avuto inizio;

b) dopo il ricorso alla deroga il conducente usufruisca di:

   i) due regolari periodi di riposo settimanale; oppure

   ii) un periodo regolare di riposo settimanale ed un periodo ridotto di riposo settimanale di almeno 24 ore. La riduzione è tuttavia compensata da un equivalente periodo di riposo ininterrotto entro la fine della terza settimana successiva al termine del periodo di deroga;

c) dopo il 1° gennaio 2014, il veicolo sia munito di un apparecchio di controllo conformemente ai requisiti dell’allegato I B del regolamento (CEE) n. 3821/85; nonché

d) dopo il 1° gennaio 2014, in caso di guida tra le 22:00 e le 6:00, vi siano più conducenti a bordo del veicolo oppure il periodo di guida di cui all’articolo 7 sia ridotto a tre ore.

La Commissione sorveglia con attenzione il ricorso a detta deroga al fine di garantire che siano rispettate condizioni molto rigorose di sicurezza stradale, in particolare controllando che il tempo di guida complessivamente accumulato durante il periodo coperto dalla deroga non sia eccessivo. Entro il 4 dicembre 2012, la Commissione elabora una relazione in cui valuta le conseguenze della deroga per quanto riguarda la sicurezza stradale e gli aspetti sociali. Qualora lo ritenga opportuno, la Commissione propone le relative modifiche al presente regolamento.".

   3) in relazione ai riposi settimanali, il Regolamento (UE) n. 2020/1054 (art. 1, punto 6, lett. b) ha inserito il paragrafo seguente nel Regolamento (CE) n. 561/2006 come di seguito riportato:

"6 ter.  Ogni eventuale riduzione del periodo di riposo settimanale è compensata da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione.

Laddove siano stati effettuati consecutivamente due periodi di riposo settimanale ridotti a norma del paragrafo 6, terzo comma, il successivo periodo di riposo settimanale è preceduto da un periodo di riposo effettuato a compensazione dei due suddetti periodi di riposo settimanale ridotti."

   4) in relazione ai riposi settimanali, il Regolamento (UE) n. 2020/1054 (art. 1, punto 6, lett. c ) ha sostuito il paragrafo 8 del Regolamento (CE) n. 561/2006 come di seguito riportato:

"8.  I periodi di riposo settimanale regolari e i periodi di riposo settimanale superiori a 45 ore effettuati a compensazione di precedenti periodi di riposo settimanale ridotti non si effettuano a bordo del veicolo, bensì in un alloggio adeguato, che tenga conto delle specificità di genere e sia dotato di adeguate attrezzature per il riposo e appropriati servizi igienici.

(...)"

   5) in relazione ai riposi giornalieri regolari o periodi di riposi settimanali ridotti da effettuarsi da parte del conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario, il Regolamento (UE) n. 2020/1054 (art. 1, punto 8, lett. a) ha sostituito l'art. 9, paragrafi 1 e 2 del Regolamento (CE) n. 561/2006 come di seguito riportato:

"1.  In deroga alle disposizioni dell’articolo 8, il conducente che accompagna un veicolo trasportato da una nave traghetto o da un convoglio ferroviario e che effettua un periodo di riposo giornaliero regolare o un periodo di riposo settimanale ridotto può, durante tale periodo di riposo, effettuare altre attività al massimo in due occasioni e per non più di un’ora complessivamente. Nel corso di tale periodo di riposo giornaliero regolare o di riposo settimanale ridotto è messa a disposizione del conducente una cabina letto, una branda o una cuccetta.

Per quanto riguarda i periodi di riposo settimanale regolari, la suddetta deroga si applica alle tratte effettuate in nave traghetto o su convoglio ferroviario soltanto se:

   a) la durata prevista della tratta è pari a otto o più ore; e

   b) il conducente ha accesso a una cabina letto nella nave traghetto o sul convoglio ferroviario.

2.  Il tempo impiegato dal conducente per rendersi sul luogo ove prende in consegna un veicolo rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento, o per ritornarne se il veicolo non si trova nel luogo di residenza del conducente né presso la sede di attività del datore di lavoro da cui egli dipende, non è considerato come riposo o interruzione, a meno che il conducente si trovi su una nave traghetto o un convoglio ferroviario e disponga di una cabina letto, branda o cuccetta.".

   6) in relazione alle deroghe fruibili dai conducenti circa i periodi di guida giornalieri e settimanali, nonchè i periodi di riposo giornalieri, a condizione di non compromettere la sicurezza stradale e solo in circostanze eccezionali, il Regolamento (UE) n. 2020/1054 (art. 11) ha aggiunto all'art. 12 del Regolamento (CE) n. 561/2006 come di seguito riportato:

"A condizione di non compromettere la sicurezza stradale, in circostanze eccezionali, il conducente può altresì derogare alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 8, paragrafo 2, superando di un’ora al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale.

Alle stesse condizioni, il conducente può superare di due ore al massimo il periodo di guida giornaliero e settimanale, a condizione di aver osservato un’interruzione di 30 minuti consecutivi subito prima del periodo di guida aggiuntivo al fine di raggiungere la sede di attività del datore di lavoro o il proprio luogo di residenza per effettuare un periodo di riposo settimanale regolare.

Il conducente indica a mano sul foglio di registrazione dell’apparecchio di controllo, nel tabulato dell’apparecchio di controllo, o nel registro di servizio il motivo della deroga a dette disposizioni al più tardi nel momento in cui raggiunge la destinazione o il punto di sosta appropriato.

Ogni eventuale periodo di estensione è compensato da un periodo di riposo equivalente effettuato interamente assieme ad altri eventuali periodi di riposo entro la fine della terza settimana successiva alla settimana in questione"].

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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