PRONTUARIO CODICE DELLA STRADA
Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285
Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 9-ter CdS
Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore
(Vedi art. 009-ter del Codice della Strada)
(Vedi art. 000 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)
_____ 009-ter-1 _____
Riferimento normativo: art. 9-ter, comma 1 e comma 3
Divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore
Codice violazione: 1181 (ore notturne 0000)
Descrizione violazione: Circolava alla guida del veicolo sopra indicato sulla strada (o area pubblica o aperta al pubblico transito) gareggiando in velocità con altro conducente (o altri conducenti) di veicoli a motore
Sanzione penale: informativa all'A.G.
- diurna: euro
- diurna scontata del 30%: -
- notturna: euro
- notturna scontata del 30%: -
Decurtazione punti: -
Sanzione accessoria:
• Immediata sospensione della competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.
• Sospensione della patente di guida (o CIGC) da uno a tre anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
• Revoca della patente di guida (o CIGC) se dallo svolgimento della competizione sono derivate lesioni personali gravi o gravissime o la morte di una o più persone
Note al verbale:
Note operative:
• Il responsabile è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000,00 a euro 20.000,00
• Con la sentenza di condanna è sempre disposta la confisca dei veicoli dei partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al reato e che questa non li abbia affidati a questo scopo
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