Normativa codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Circolare Ministero dell'Interno protocollo numero 12246 del 19 aprile 2024

 

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Direzione centrale per la Polizia stradale, ferroviaria, delle comunicazioni e per i Reparti speciali della Polizia di Stato

 

Prot.: 300/STRAD/1/0000012246.U/2024 del 19/04/2024

 

OGGETTO: Documento unico di circolazione e proprietà. Nuove procedure in caso di minivoltura e di nazionalizzazione dei veicoli.

(Indirizzi omessi)

 

   La Direzione generale per la motorizzazione e l’Automobile Club d’Italia hanno comunicato che dal 15 aprile 2024 l’intestazione dei veicoli in capo agli operatori che ne fanno commercio darà luogo al rilascio di un certificato di minivoltura, in sostituzione del documento unico (DU) sul quale era impressa la dicitura “non valido per la circolazione”.

   I DU rilasciati fino al 14 aprile 2024 conservano la loro validità sino a quando non venga effettuata, in relazione al medesimo veicolo, una nuova operazione che legittima il rilascio di un nuovo documento unico (1), oppure in caso di furto, smarrimento, distruzione o deterioramento, ipotesi in cui vengono sostituiti dai certificati di minivoltura.

   Il certificato di minivoltura viene rilasciato in bollo, stampato su carta bianca formato A4 e non è valido ai fini della circolazione su strada. In caso di sottrazione, smarrimento, distruzione o deterioramento, l’interessato può ottenerne il duplicato presso gli Uffici della Motorizzazione o presso gli Sportelli Telematici dell’Automobilista, previa denuncia sporta presso gli Uffici di polizia.

   Il certificato di minivoltura attesta:

  •  il numero identificativo e la relativa data di emissione;
  •  i dati identificativi del veicolo: targa, telaio, omologazione, categoria internazionale, marca e tipo, destinazione ed uso, potenza, massa massima e portata;
  •  le generalità del soggetto intestatario e l’indirizzo della relativa sede o residenza;
  •  il codice fiscale dell’intestatario;
  •  il richiamo all’articolo 56, comma 6, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
  •  il numero progressivo della formalità PRA;
  •  la data dell’atto di vendita;
  •  il codice identificativo dell’Ufficio o dello STA che ha effettuato l’operazione di minivoltura.

   Il certificato attesta, altresì, l’eventuale sussistenza di vincoli o gravami sul veicolo e reca la dicitura: “Imposta di bollo assolta in modo virtuale”.

   Pur in presenza di un certificato di minivoltura, sarà, comunque, sempre possibile:

  •  sottoporre il veicolo a visita di revisione. In tal caso il tagliando recante l’esito della revisione viene applicato sullo stesso certificato;
  •  ottenere, in caso di cessione del veicolo e nelle more del perfezionamento del trasferimento di proprietà, i documenti provvisori di circolazione (estratto della carta di circolazione ex art. 92 cds, attestazione PRA, ricevuta sostitutiva ex art. 7 legge n. 264/1991) al fine di consentirne la circolazione su strada.

   Si rammenta che i veicoli provvisti di certificato di minivoltura, circolano su strada muniti di autorizzazione alla circolazione di prova che, per ragioni di vendita, può essere utilizzata anche sui veicoli già immatricolati, in deroga agli obblighi di revisione di cui all’art. 80 cds (2).

   Infine, in tema di nazionalizzazione di veicoli usati provenienti dall’estero, è stato comunicato che, al fine di consentire agli organi di polizia di svolgere gli accertamenti di competenza, i documenti di circolazione esteri verranno distrutti non prima dello scadere del 3° anno successivo alla data di presentazione della pratica di nazionalizzazione, in luogo degli attuali 7 mesi.

 

*****

 

   Le Prefetture - Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

 

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese
(Firmato Digitalmente)

 

 

(1) Ad esempio, in caso di trasferimento di proprietà in capo all’acquirente finale o di radiazione per esportazione. In tale ultima ipotesi può essere rilasciato un DU (non valido per la circolazione) attestante l’avvenuta radiazione per esportazione del veicolo, oppure un DU con validità di foglio di via contenente le indicazioni prescritte dall’art. 99 cds.
(2) Ai sensi dell’art. 1, comma 3, del decreto-legge 10 settembre 2021 n. 121, convertito con modificazioni nella legge 9 novembre 2021, n. 156.

 

 

DISCLAMER: Il testo della presente norma non riveste carattere di ufficialità e non sostituisce in alcun modo la versione pubblicata dagli organismi ufficiali. Vietata la riproduzione, anche parziale, del presente contenuto senza la preventiva autorizzazione degli amministratori del portale.


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