Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Cassazione Penale, Sezione sesta, sentenza n. 17677 del 9 maggio 2025

 

Corte di Cassazione Penale, Sezione VI, sentenza numero 17677 del 09/05/2025
Circolazione Stradale - Sequestro probatorio - Adeguato supporto argomentativo - Finalità - Motivazione - Il sequestro probatorio è legittimo solo se funzionale e proporzionato alle finalità di accertamento dei fatti, dovendo il decreto motivare in modo specifico necessità, oggetto e limiti della misura; è illegittima l’apprensione indiscriminata di dati o beni, specie informatici, che comporti un sacrificio eccessivo dei diritti fondamentali, assumendo altrimenti natura meramente esplorativa.


RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di (Omissis) ha rigettato le richieste di riesame proposte da (Soggetto 1) e (Soggetto 2) e ha confermato i decreti di perquisizione e sequestro emessi in data 15 luglio 2024 dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di (Omissis) nei loro confronti.

(Soggetto 2) e (Soggetto 1) sono sottoposti a indagine per il reato di cui agli artt. 110, 319 cod. pen., in quanto, nelle rispettive qualità di capo e di vicecapo di gabinetto del Sindaco di (Omissis), (Soggetto 3) e in concorso con lo stesso, avrebbero offerto in vendita all'imprenditore (Soggetto 4) per un prezzo iniziale di ottantacinque milioni di Euro (largamente superiore al costo di acquisto di cinque milioni di Euro e al valore attuale di quindici milioni di euro) alcuni fondi, denominati "(Omissis)", di proprietà della società (Soggetto 5) Srl, di (Soggetto 3) e amministrata da (Soggetto 1).

Il corrispettivo sarebbe stato pattuito anche a fronte della promessa di modifica della destinazione urbanistica dei fondi (attualmente "area destinata a verde attrezzato previa bonifica"), sfruttando i propri ruoli nell'ente comunale, in modo da realizzare, mediante apposite varianti urbanistiche, il mutamento di destinazione dell'area a commerciale e residenziale.

Successivamente, tra il mese di dicembre 2016 e il mese di novembre 2017, gli indagati avrebbero concordato con (Soggetto 4) che il prezzo fosse elevato a centocinquanta milioni, a fronte della promessa di far approvare al Comune il raddoppio dell'indice di edificabilità dei fondi.

Da ultimo, al fine di favorire le trattative relative alla vendita dei terreni "(Omissis)", gli indagati avrebbero, tramite (Soggetto 6), concordato con (Soggetto 4) la cessione in suo favore dell'immobile comunale (Omissis) al prezzo di Euro 10.792.602,421, inferiore al valore di stima di 14.000.000 di euro.

2. Gli avvocati M. G. e G. R., nell'interesse di (Soggetto 1), e l'avvocato A. B., nell'interesse di (Soggetto 2), hanno presentato ricorso avverso questa ordinanza e ne hanno chiesto l'annullamento.

3. Gli avvocati M. G. e G. R. nell'interesse di (Soggetto 1), hanno dedotto tre motivi.

3.1. Con il primo motivo i difensori hanno censurato l'inosservanza degli artt. 274, 253 e 275 cod. proc. pen., dell'art. 42 Cost. e dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Edu e con il secondo motivo il difetto di motivazione sul punto.

I difensori rilevano che il Tribunale del riesame ha illegittimamente ritenuto il decreto di sequestro adottato dal Pubblico ministero conforme al canone di proporzionalità, in quanto nello stesso manca la motivazione sulle ragioni che hanno reso necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo di ogni dispositivo elettronico e telematico rinvenuto nella disponibilità del ricorrente.

Il Pubblico Ministero, infatti, non avrebbe indicato né le specifiche informazioni oggetto di ricerca, né le chiavi di ricerca e la perimetrazione temporale dei dati da acquisire, pur avendo l'imputazione provvisoria precisato il tempus commissi delicti di ciascuna condotta di corruzione contestata; la pubblica accusa, peraltro, non avrebbe considerato l'incidenza della prescrizione per alcune delle stesse.

Il Pubblico Ministero, inoltre, non avrebbe operato alcuna perimetrazione temporale dei dati oggetto di ricerca, nonostante i fatti contestati fossero risalenti nel tempo (negli anni 2016 e 2017) e proprio nelle imputazioni provvisorie fossero stati indicati con precisione i tempora commissi delicti.

Il Pubblico Ministero, dunque, per effetto del sequestro dei dispositivi elettronici e telematici del ricorrente (un telefono cellulare e due hard disk) avrebbe acquisito in modo generalizzato i dati personali dello stesso, pur se relativi ad un ambito temporale di sei anni e sette mesi successivo alla commissione dell'ultima condotta di reato contestata.

Mancherebbe, inoltre, l'indicazione dei tempi necessari per compiere le operazioni tecniche di selezione dei dati acquisiti; la stessa cautela della c.d. preview, pur indicata nel provvedimento del pubblico ministero, non sarebbe stata posta in essere dalla polizia giudiziaria e, dunque, sarebbe stata realizzata dagli inquirenti un'intrusione ingiustificata e totalizzante nei dati personali e riservati del ricorrente.

3.2. Con il terzo motivo i difensori hanno eccepito la mancanza di motivazione in ordine al carattere non esaustivo della restituzione dei supporti originali.

I difensori ribadiscono che il ricorrente ha un interesse concreto e attuale a ricorrere, in quanto la disponibilità delle copie forensi dei supporti telematici sequestrati da parte della Procura della Repubblica presso il Tribunale di (Omissis) e della polizia giudiziaria lede la riservatezza del ricorrente.

La stessa produzione della copia dei cd. percorsi ad albero e della denominazione dei file contenuti ("famiglia foto", "bollette", "mamma", "salute", "scuola", "vaccini") nei dispositivi informatici sequestrati, dimostrerebbe come tali dispositivi contengano un'estesa mole di dati personali riservati e anche sensibili, che sono indubbiamente estranei alle finalità investigative.

Il Tribunale del riesame, tuttavia, pur a fronte di questa allegazione specifica, ha ritenuto la deduzione del ricorrente generica e ha affermato che lo stesso non avrebbe più alcun interesse, concreto e attuale, ad opporsi al sequestro probatorio disposto.

4. L'avvocato A. B., difensore di (Soggetto 2), con unico motivo, ha dedotto l'inosservanza dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza che devono informare le misure cautelari reali, in quanto il provvedimento di sequestro probatorio disposto dal Pubblico ministero ha realizzato un'acquisizione massiva dei dati del ricorrente.

Il difensore premette che permane l'interesse a ricorrere di (Soggetto 2), pur a fronte della restituzione dei supporti informatici da parte della Pubblica accusa in data 21 ottobre 2024, in quanto la Procura della Repubblica ha conservato copia integrale del contenuto dei devices e, dunque, l'integralità del loro patrimonio informativo negli stessi contenuto.

Il difensore ha rilevato che il pubblico ministero ha acquisito in modo indiscriminato tutti i devices telematici e elettronici rinvenuti in uso all'indagato in occasione della perquisizione.

Il Tribunale del riesame avrebbe, inoltre, illegittimamente affermato che "eventuali censure attinenti al mero profilo dell'esecuzione del sequestro probatorio non possono essere dedotte innanzi al Tribunale del riesame" e, in tal modo, avrebbe omesso di confrontarsi con la valenza "esplorativa" del sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero.

Il Tribunale del riesame, inoltre, avrebbe traslato i vizi genetici del provvedimento del pubblico ministero, dimostrativi del suo carattere marcatamente esplorativo, in censure all'operato della polizia giudiziaria, relegandole a questioni meramente esecutive.

Il ricorrente, tuttavia, non avrebbe rivolto alcuna censura all'operato degli inquirenti, ma solo alla difformità del decreto di perquisizione e sequestro rispetto al paradigma di legge, secondo le linee guida dettate dalla giurisprudenza di legittimità.

Il Pubblico ministero, infatti, non si sarebbe conformato ai principi di diritto costantemente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, che richiede al pubblico ministero: di precisare le ragioni per le quali è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo; di indicare i criteri che devono presiedere alla selezione dei dati informatici, mediante l'enucleazione di "parole chiave" e delle ragioni della perimetrazione temporale, eventualmente più ampia di quella indicata nell'imputazione provvisoria e di indicare la tempistica necessaria all'estrapolazione dei dati ritenuti rilevanti.

Ad avviso del difensore, la carenza di queste indicazioni disvelerebbe il carattere marcatamente esplorativo del sequestro probatorio disposto e la conseguente violazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.

Nel caso di specie, peraltro, l'ipotesi di accusa era sufficientemente delineata e, dunque, non sarebbe stata giustificata una acquisizione generalizzata degli strumenti informatici e dei dispositivi elettronici del ricorrente.

5. Con la requisitoria e le conclusioni scritte depositate in data 13 gennaio 2025, il Procuratore generale, Roberto Aniello, ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione a (Soggetto 1) della copia forense dei dispositivi sequestrati, con rinvio per nuovo esame al Tribunale di (Omissis), e di rigettare il ricorso di (Soggetto 2), con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado.

Con istanze depositate tempestivamente in data 13 gennaio 2025, l'avvocato M. G. e l'avvocato A. B. hanno chiesto la trattazione orale del ricorso.

L'avvocato A. B. in tale istanza ha anche chiesto il rinvio dell'udienza per concorrente impegno professionale e tale richiesta è stata rigettata, con ordinanza, dal Collegio all'udienza del 4 febbraio 2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi devono essere accolti, in quanto i motivi proposti sono fondati.

2. Gli avvocati M. G. e G. R., con i primi due motivi di ricorso proposti nell'interesse di (Soggetto 1), e l'avvocato A. B., con l'unico motivo proposto nell'interesse di Morris (Soggetto 2), con varietà di accenti, ma concordemente, hanno dedotto il vizio di inosservanza dell'art. 275 cod. proc. pen.

3. Deve, in via preliminare, rilevarsi come sia concreto e attuale l'interesse a ricorrere di (Soggetto 1), pur a fronte della restituzione dei dispositivi telematici del ricorrente operata dal pubblico ministero in data 21 ottobre 2024, in quanto la disponibilità da parte della Pubblica accusa delle copie-cloni dei dispositivi elettronici e telematici sequestrati ha comportato la perdita da parte del ricorrente dell'esclusiva conoscenza del patrimonio conoscitivo negli stessi contenuto.

Secondo le Sezioni unite di questa Corte, è ammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico, nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti, sempre che sia dedotto l'interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, A., Rv. 270497 - 01; conf. Sez. 2, n. 37409 del 10/09/2024, V., Rv. 286989 - 01).

Il pregiudizio determinato dal vincolo cautelare su diritti fondamentali certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza e al segreto o, comunque, alla "disponibilità esclusiva del "patrimonio informativo"", tutelati anche dall'art. 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, fonda, infatti, l'interesse a ricorrere di (Soggetto 2)

Il ricorrente ha, peraltro, dimostrato che i dispositivi sottoposti a sequestro contengono dati riservati e sensibili relativi alla propria persona e alla propria famiglia indubbiamente estranei alle legittime finalità investigative.

La giurisprudenza di legittimità più recente ha, peraltro, rilevato che, in caso di sequestro probatorio di un telefono cellulare contenente dati informatici e pur già restituito all'avente diritto previa estrazione di "copia forense", sussiste di per sé l'interesse di questi a proporre riesame per la verifica della sussistenza dei presupposti applicativi della misura, senza necessità della dimostrazione relativa alla disponibilità esclusiva di quanto ivi contenuto, essendo lo smartphone un dispositivo destinato per sua natura a raccogliere informazioni personali e riservate (Sez. 6, n. 17878 del 03/02/2022, Losardo, Rv. 283302 - 01).

L'interesse a ricorrere di (Soggetto 1) è, dunque, concreto e attuale e, dunque, l'ordinanza impugnata deve essere annullata sul punto.

4. I motivi sono fondati.

4.1. Il principio di proporzionalità è espressamente sancito, oltre che dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., dai parr. 3 e 4 dell'art. 5 del Trattato  dell'Unione europea, dagli artt. 49, par. 3 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e, pur non espressamente evocato dalla CEDU, è costantemente ribadito dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo quale canone di legittimità delle ingerenze lesive dei diritti fondamentali.

L'obbligo di necessaria osservanza del principio di proporzionalità, con riferimento al sequestro probatorio, è stato affermata nella giurisprudenza dalle Sezioni unite nella sentenza B. del 2004 (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, B., Rv. 226711 - 01) ed è stato ulteriormente ribadito dalla sentenza B. del 2018 (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, B., Rv. 273548 - 01).

4.2. Nella sentenza Bevilacqua, le Sezioni unite hanno statuito che anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro a fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, B., Rv. 226711 - 01).

Le Sezioni unite, in questa sentenza, hanno confutato l'argomento dell'autoevidenza del nesso pertinenziale in caso di sequestro del corpo del reato e, a fondamento dei propri rilievi, hanno posto un argomento costituzionalmente orientato.

Secondo la Corte, infatti, questa interpretazione è "l'unica compatibile con i limiti dettati all'intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti costituzionalmente garantiti dell'individuo, qual è certamente il diritto alla "protezione della proprietà" riconosciuto dall'art. 42 Cost. e dall'art. 1 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Il giusto equilibrio tra i motivi di interesse generale e il sacrificio del diritto del singolo al rispetto dei suoi beni, che il canone costituzionale e quello convenzionale pretendono, sarebbe altrimenti messo in irrimediabile crisi dall'opposta regola, secondo cui il sequestro probatorio del corpo del reato è legittimo tout court, indipendentemente da ogni riferimento alla concreta finalità probatoria perseguita, in tal modo autorizzandosi un vincolo di temporanea indisponibilità della cosa che, al di fuori dell'indicazione dei motivi di interesse pubblico collegati all'accertamento dei fatti di reato, viene arbitrariamente e irragionevolmente ancorato alla circostanza del tutto accidentale di essere questa cosa oggetto sul quale o mediante il quale il reato è stato commesso o che ne costituisce il prodotto, il profitto o il prezzo.

E la lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura sarebbe tanto più grave laddove si tratti di cose configurabili come corpo del reato, ma di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa" (pag. 12 della sentenza).

Le Sezioni unite hanno, inoltre, affermato che "la portata precettiva degli artt. 42 Cost. e 1 primo Protocollo addizionale CEDU postula necessariamente che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, pur quando essa si qualifichi come corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato - lo spossessamento del bene -e il fine endoprocessuale perseguito - l'accertamento del fatto di reato - (v. Corte eur. dir. uomo, 24 ottobre 1986, A. c. U.K.)".

4.3. Questi principi di diritto sono stati ribaditi dalle Sezioni unite nella sentenza B..

Questa pronuncia ha riaffermato che il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, B., Rv. 273548 - 01).

Le Sezioni unite, richiamando espressamente i principi affermati nella sentenza B., hanno ribadito l'"ineludibile necessità di un'interpretazione della norma (l'art. 253 cod. proc. pen.) che tenga conto del requisito della proporzionalità della misura adottata rispetto all'esigenza perseguita, in un corretto bilanciamento dei diversi interessi coinvolti.

Ed ogni misura, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, dovrebbe richiedere che ogni interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco (Corte Edu 13 ottobre 2015, U. P. S. SaN. Ve TiC. A. S. c. Bulgaria).

Solo valorizzando l'onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere "sotto controllo" l'intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall'art. 42 Cost. e dall'art.1 del Primo protocollo addizionale alla Convenzione Edu, come interpretato dalla Corte Edu; in tale ottica, la motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga appunto nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità".

Secondo le Sezioni unite, "il requisito della proporzionalità della misura, che, nell'ambito dei valori costituzionali, è espressione del principio di ragionevolezza, contiene in sé, inoltre, quello della "residualità" della misura: proprio la necessaria componente della misura di "incisione" sul diritto della persona di disporre liberamente dei propri beni senza limitazioni che non derivino da interessi di altro segno maggiormente meritevoli di tutela (come quelli pubblici, connessi al processo penale, di accertamento dei fatti) contiene necessariamente in sé l'esigenza che al sequestro possa farsi ricorso solo quando allo stesso risultato (nella specie l'accertamento dei fatti appunto) non possa pervenirsi con modalità "meno afflittive"".

La giurisprudenza di legittimità, ha infatti, in più pronunce, ritenuto applicabili anche alle misure cautelari reali i principi di proporzionalità, adeguatezza e gradualità, dettati dall'art. 275 c.p.p. per le misure cautelari personali, i quali devono costituire oggetto di valutazione preventiva e non eludibile da parte del giudice nell'applicazione delle cautele reali, al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata (Sez. 5, n. 8152 del 21/10/2010, M., Rv. 246103; Sez. 5, n. 8382 del 16/01/2013, C., 254712; Sez. 3, n. 21271 del 07/05/2014, K., Rv. 261509); e, su tale linea, si è dunque affermata la necessità di evitare che il sequestro preventivo assuma le caratteristiche di misura inutilmente vessatoria, sì che, con riguardo ad esempio all'apprensione di beni immobili, lo stesso deve essere limitato alla cosa o alla parte della cosa effettivamente pertinente al reato ipotizzato e deve essere disposto nei limiti in cui il vincolo imposto serve a garantire la confisca del bene o ad evitare la perpetuazione del reato (Sez. 3, n. 15717 del 11/02/2009, B., Rv. 243250; più in generale, Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, Rv. 256068).

E anche nella giurisprudenza europea si è affermato che il bilanciamento tra i diversi interessi in gioco non potrebbe dirsi soddisfatto se la persona interessata abbia subito un sacrificio "eccessivo" nel suo diritto di proprietà (Corte Edu, 13 ottobre 2015, U. P. S., cit.; Corte Edu 13 dicembre 2016, S.C. F. I. Srl c. Romania).

Secondo le Sezioni unite, da questi principi deriva la particolare connotazione della motivazione del provvedimento di sequestro probatorio "che dovrà essere funzionale a garantire che le esigenze di accertamento del fatto non possano essere perseguite in altro modo, non limitativo del diritto di disporre del bene ed eventualmente idoneo financo ad esonerare dalla necessità di procedere al sequestro".

Nell'elaborazione delle Sezioni unite, dunque, il rispetto del principio di proporzionalità costituisce il fondamento costituzionale del sequestro probatorio, strettamente necessario per evitare che l'esercizio di un potere legittimo, quale quello di apprendere beni o dati per finalità probatorie, possa esorbitare la funzione che gli è attribuita dal legislatore.

4.4. I principi affermati dalle Sezioni unite comportano alcune conseguenze assai significative.

L'attuazione della legittima finalità di sequestrare beni, ai fini delle determinazioni relative all'esercizio dell'azione penale o della prova nel giudizio, non deve eccedere quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito e deve, dunque, essere realizzata in forme che, pur garantendone l'effettività, si rivelino adeguate alla tutela degli altri diritti di rilievo costituzionale meritevoli di protezione e il cui esercizio non pregiudichi le esigenze cautelari perseguite.

Il pubblico ministero, dunque, all'atto dell'adozione della misura cautelare reale e nella sua successiva dinamica esecutiva, e il giudice, nella fase del controllo di questa misura, devono evitare che il vincolo reale, eccedendo le proprie finalità ed esorbitando dall'alveo dei propri effetti tipici, comporti un'esasperata compressione dei diritti fondamentali della persona attinta dal vincolo reale, eccedendo quanto strettamente necessario rispetto al fine perseguito.

La violazione del principio di proporzionalità, in quanto aspetto fondante della legittimità del sequestro probatorio (e, al contempo, suo limite), non costituisce una questione meramente esecutiva della misura cautelare, ma che attiene alla sua legittima adozione e che può essere dedotta dal soggetto inciso dal vincolo reale già con il riesame.

Il principio di proporzionalità, inoltre, non opera esclusivamente quale limite alla discrezionalità del pubblico ministero nella fase genetica della misura cautelare, ma impone al giudice, lungo tutta la fase della sua efficacia, di graduare e modellare il contenuto del vincolo imposto, anche in relazione alle sopravvenienze che possono intervenire, affinché lo stesso non comporti restrizioni più incisive dei diritti fondamentali rispetto a quelli strettamente funzionali a tutelare le esigenze cautelari da soddisfare nel caso di specie.

4.5. Questi principi di diritto sono stati ulteriormente approfonditi dalla giurisprudenza di legittimità con riferimento alla specifica ambito dei sequestri probatori aventi ad oggetto dati contenuti in dispositivi informatici o telematici, che pongono complessi problemi di interferenza con il diritto alla riservatezza garantito dall'art. 8 CEDU e con i diritti al rispetto della vita privata e della vita familiare e alla protezione dei dati di carattere personale, sanciti rispettivamente dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Il sequestro di un tali dispositivi costituisce, infatti, una misura particolarmente invasiva della sfera personale, in quanto l'accesso a tale supporto di dati fornisce, non solo informazioni relative a particolari condotte degli interessati oggetto di indagine, ma offre un quadro completo di aspetti significativi della loro vita passata e attuale.

Questa forma di sequestro rende, infatti, possibile un'esaustiva profilazione basata sulla personalità e sui movimenti degli interessati e consente di trarre conclusioni dettagliate su loro comportamenti, inclinazioni personali e idee; tali dati, inoltre, possono riguardare anche terzi estranei all'illecito penale, per cui la misura può incidere anche sulla loro sfera personale.

Questa Corte ha, dunque, rilevato che, se è illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori dell'intero archivio di documentazione cartacea di un'azienda, che conduca a una indiscriminata apprensione di tutte le informazioni ivi contenute, senza che siano indicati specificamente quali documenti siano funzionali all'accertamento dei fatti oggetto di indagini (Sez. 6, n. 43556 del 26/9/2019, S., Rv. 277211), altrettanto deve dirsi per l'indiscriminata acquisizione, in difetto di specifiche ragioni, di un dispositivo, quale un personal computer, contenente una messa indistinta di dati informatici (Sez. 6, n. 24617 del 24/2/2015, R., Rv. 264092).

È, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, P., Rv. 280838 - 01, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, A., Rv. 279949 - 02, fattispecie, in cui la Corte, in relazione al reato di finanziamento illecito ai partiti, ha ritenuto esplorativo e sproporzionato il sequestro indistinto di tutte le mail, personali e della società, riferibile ad un soggetto terzo estraneo al reato, trasmesse e ricevute nei dieci anni precedenti).

È parimenti illegittimo il decreto di sequestro probatorio di un telefono cellulare con il quale il pubblico ministero acquisisce la totalità dei messaggi, filmati e fotografie ivi contenuti, senza indicare le ragioni per le quali, ai fini dell'accertamento dei reati ipotizzati, si rende imprescindibile la integrale verifica di tutti i predetti dati e si giustifica, nel rispetto del principio di proporzionalità, un così penetrante sacrificio del diritto alla segretezza della corrispondenza (Sez. 6, n. 1286 del 20/11/2024, B., Rv. 287421 - 01, in motivazione la Corte ha precisato che, in tale ipotesi, la nullità del sequestro si estende, ex art. 185 cod. proc. pen., all'acquisizione della copia forense della intera memoria del dispositivo).

Il sequestro a fini probatori non può, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma.

La stessa Corte europea dei diritti dell'uomo ha ritenuto che un accesso e una captazione massiccia e indiscriminata di dati e documenti si pongono in contrasto con il principio di proporzionalità e con lo stesso art. 8 della Convenzione (explurimis: Corte EDU, 23 gennaio 2025, R. c. Ucraina, cit.; Id., 19 dicembre 2024, G. O. I. c. Italia).

4.6. Da tali principi deriva che il vincolo reale imposto dal provvedimento di sequestro su dispositivi elettronici e telematici per finalità investigative deve essere proporzionato sotto specifici profili di ordine quantitativo, qualitativo e temporale.

Il decreto di sequestro probatorio di dati contenuti in dispositivi informatici o telematici adottato dal pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve, infatti, illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, C., Rv. 286358 - 03).

Al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura cautelare, sia genetica, che nella successiva fase esecutiva, è, dunque, necessario che il pubblico ministero illustri nel decreto di sequestro probatorio:

a) le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e onnicomprensivo o, in alternativa le specifiche informazioni oggetto di ricerca;

b) i criteri che devono presiedere alla selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, giustificando, altresì, l'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi dal perimetro temporale dell'imputazione provvisoria;

c) i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti.

Solo un'adeguata motivazione su tali punti consente, infatti, di valutare la sussistenza di un rapporto di proporzione tra le finalità probatorie perseguire dalla misura ed il sacrificio imposto al diretto interessato con la privazione della disponibilità esclusiva dei dati personali archiviati.

4.7. Il Tribunale di (Omissis), tuttavia, non ha fatto corretta applicazione di questi principi di diritto, pur avendoli espressamente evocati nella motivazione.

Il Tribunale del riesame di (Omissis) ha, infatti, citato alcune massime della giurisprudenza di legittimità sul tema del sequestro massivo di dati, ma ha poi rilevato che "va confermata la legittimità del provvedimento adottato, in quanto proporzionato alle concrete finalità di accertamento, con riguardo sia all'oggetto, sufficientemente determinato, sia alla tempistica, essendo stata disposta, ove possibile, la immediata estrazione del materiale utile alle indagini".

Il Tribunale ha, dunque, motivato in termini apodittici e meramente apparenti sulle specifiche censure proposte dai difensori in ordine alla mancata osservanza del principio di proporzionalità, in quanto non ha raccordato i principi di diritto affermati e posti quale fondamento della propria argomentazione alle risultanze del caso di specie.

Nel caso di specie, peraltro, proprio la marcata specificità delle imputazioni provvisorie avrebbe dovuto imporre una delimitazione maggiormente selettiva dei dati da acquisire.

Il decorso di un ampio lasso di tempo (di sei anni e sette mesi) dall'ultima condotta di reato contestata, inoltre, avrebbe ulteriormente imposto un'accurata selezione delle informazioni da ricercare mediante apposita predisposizione di un novero di "parole chiave", senza ricorrere alla generalizzata acquisizione di ogni dato rinvenuto nei dispositivi telematici del ricorrente.

Le censure proposte dai ricorrenti, peraltro, non possono essere "derubricate" a questioni meramente esecutive, che esulano dall'ambito di cognizione del Tribunale del riesame, in quanto, come rilevato, la proporzionalità del sequestro ne costituisce specifico requisito di legittimità e fondamento costituzionale.

La motivazione del sequestro disposto dal pubblico ministero, peraltro, nel caso di specie non è stata ab origine configurata in modo da rispettare il canone di proporzionalità, sia con riferimento al mancato ricorso ad apposite parole chiave (o criteri di selezione), che in relazione alla mancata delimitazione dell'ambito temporale dei dati da apprendere e alla delimitazione di un arco di ragionevolezza temporale della durata del vincolo reale.

Questa lacuna originaria, peraltro, non è stata sanata dal Pubblico ministero neppure al momento del conferimento del quesito al proprio consulente tecnico.

5. Tali rilievi impongono l'annullamento senza rinvio non solo dell'ordinanza impugnata, ma anche del decreto di sequestro probatorio.

L'accoglimento dei motivi di ricorso relativi all'inosservanza del canone di proporzionalità esime dal delibare le ulteriori censure formulate dai ricorrenti.

6. All'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, nonché del decreto di sequestro probatorio, consegue la restituzione ai ricorrenti dei beni acquisiti, ivi compresa la copia integrale del contenuto dei supporti informatici.

Le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di sequestro di materiale informatico, hanno, infatti, affermato che la mera reintegrazione nella disponibilità del titolare del bene fisico oggetto di un sequestro probatorio non elimina il pregiudizio determinato dal vincolo cautelare su diritti fondamentali certamente meritevoli di tutela, quali quello alla riservatezza e al segreto o, comunque, alla "disponibilità esclusiva del "patrimonio informativo"" (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, A., Rv. 270497 - 01), tutelati anche dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La restituzione conseguente all'annullamento del sequestro probatorio deve, pertanto, avere ad oggetto non solo i supporti materiali sequestrati, ma anche i dati estrapolati dagli stessi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di perquisizione e sequestro del 15 luglio 2024 emesso dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di (Omissis) nei confronti di (Soggetto 1) e (Soggetto 2); dispone la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto senza trattenimento di copia dei dati. Manda alla Cancelleria di comunicare al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di (Omissis) per l'esecuzione.

Così deciso in Roma il 29 gennaio 2025.

Depositata in Cancelleria il 9 maggio 2025.

 

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