Giurisprudenza codice della strada e circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio
T.A.R. Toscana Firenze, Sezione prima, sentenza n. 215 del 8 febbraio 2021
Tribunale Amministrativo Regionale Toscana Firenze, Sezione I, sentenza numero 215 del 08/02/2021
Circolazione stradale - Art. 7 Codice della Strada - Circolazione dei monopattini - Conducente maggiorenne - Obbligo uso del casco - Adozione di ordinanza contingibile ed urgente - Vizio di incompetenza - Annullamento del provvedimento - L’imposizione dell’uso del casco anche ai maggiorenni che circolano con monopattini, se adottata quale misura di disciplina della viabilità comunale, rientra nell’attività gestoria attribuita alla dirigenza. In assenza di una concreta situazione di emergenza non è sufficiente il richiamo ai poteri contingibili e urgenti: è quindi viziata da incompetenza e deve essere annullata l’ordinanza sindacale che introduce tale obbligo.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la TOSCANA
(sezione prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
(Omissis);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE
Le ricorrenti in quanto società autorizzate a gestire il servizio di mobilità su monopattino nell'ambito della città di Firenze impugnano con separati ricorsi l'ordinanza in epigrafe con la quale il Sindaco dell'omonimo comune ha imposto l'obbligo di indossare il casco anche all'utenza maggiorenne.
I ricorsi possono essere riuniti per evidenti ragioni di connessione oggettiva.
L'eccezione di inammissibilità per difetto di legittimazione ed interesse ad agire sollevata in entrambi casi dal comune di Firenze non è fondata.
Le ricorrenti in quanto gestori del servizio sopra descritto rivestono una posizione particolare rispetto all'assetto di interessi stabilito dal provvedimento che vale a distinguerle dal quisque de populo.
Non vi è dubbio, inoltre, sul fatto che l'ordinanza impugnata è suscettibile di incidere sulle scelte dell'utenza in ordine alla facoltà di avvalersi del monopattino rispetto ad altri mezzi di trasporto urbano che non richiedono la disponibilità di un casco.
Nel merito è fondata ed assorbente la censura (dedotta da entrambe le società ricorrenti) con la quale viene denunciato il vizio di incompetenza.
La fonte normativa sulla quale il Comune ha fondato il potere esercitato è data dagli artt. 7 comma 1 e 6, comma 4 del Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992).
I generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile ed urgente non valgono da soli a qualificare la natura dell'atto in quanto non trovano alcun riscontro in una concreta ed effettiva situazione di emergenza locale all'interno della sua motivazione.
Ciò chiarito secondo la costante giurisprudenza i provvedimenti, con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilità comunale, la modalità di accesso alla stessa ed i relativi orari, l'eventuale divieto per talune categorie di veicoli, i controlli e le sanzioni, ai sensi degli artt. 6 e 7 del Codice della Strada, assumono natura tipicamente gestoria ed esecutiva e, quindi, appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del Sindaco, anche avendo riguardo all'assenza di qualsiasi presupposto di urgenza che potrebbe giustificare l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente (T.A.R. Milano, sez. III, 13/04/2018, n.1012 T.A.R. Torino, sez. II, 27/07/2016, n.1077; T.A.R. Roma, sez. II, 03/06/2010, n.15012).
Ciò in quanto il riferimento al Sindaco operato dalle norme sopra citate del D.Lgs. n. 285 del 1992, a seguito del passaggio dei poteri di gestione dagli organi politici a quelli burocratici sancito dalle riforme amministrative degli anni 90, deve intendersi riferito alla dirigenza (art. 107 t.u.e.l.; T.A.R. Venezia, sez. I, 03/04/2013, n. 494 ; T.A.R. Toscana, I, 16.6.2014, n. 1033);
Soltanto i provvedimenti concernenti l'istituzione e la disciplina delle zone a traffico limitato sono attribuite alla competenza della giunta (o in caso di urgenza al Sindaco) in quanto ritenuti dal legislatore di maggiore impatto per la collettività locale (Cons. di St., V, 13.11.2015, n. 5191).
Si tratta peraltro di valutazione riservata al legislatore che non può essere effettuata caso per caso dal giudice attesa la specificità della fattispecie contemplata dal comma 9 dell'art. 7 e considerato anche il fatto che molte delle situazioni rimesse alla potestà sindacale (ed ora dirigenziale) dal comma 1 della medesima norma potrebbero astrattamente essere considerate di elevato impatto anche in ragione della delicatezza degli interessi coinvolti (ad es. la limitazione alla circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale).
Il ricorso deve, quindi, essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite fra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorsi, come in epigrafe proposti: a) li riunisce; b) li accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato; c) compensa le spese di lite;
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:
(Omissis).
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