CODICE DELLA STRADA

Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285

Sezione curata da: Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

TITOLO III
DEI VEICOLI

CAPO I
Dei veicoli in generale

 

Articolo 63 CdS
Traino veicoli

(Vedi art. 63 del Prontuario del Codice della Strada)
(Vedi art. 219 e Appendice III del Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.)

   1. Nessun veicolo può trainare o essere trainato da più di un veicolo, salvo che ciò risulti necessario per l'effettuazione dei trasporti eccezionali di cui all'art. 10 e salvo quanto disposto dall'art. 105.
   2. Un autoveicolo può trainare un veicolo che non sia rimorchio se questo non è più atto a circolare per avaria o per mancanza di organi essenziali, ovvero nei casi previsti dall'art. 159. La solidità dell'attacco, le modalità del traino, la condotta e le cautele di guida devono rispondere alle esigenze di sicurezza della circolazione.
   3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di veicoli non considerati rimorchi.
   4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per la determinazione della massa limite rimorchiabile, nonché le modalità e procedure per l'agganciamento.
   5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87,00 a euro 344,00.

 

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OSSERVAZIONI

* Un autocarro immatricolato mezzo d'opera che sul proprio documento di circolazione, alla voce O.1 (massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile con rimorchio frenato), non riporta alcun dato, è indice che il veicolo - in sede di omologazione o approvazione - non è stato ritenuto atto al traino. Per tale motivo al veicolo non può essere agganciato alcun rimorchio.
* Un veicolo trainante che aggancia un autoarticolato o un autotreno (complesso veicolare) non impegnato nell'effettuazione di un trasporto eccezionale di cui all'art. 10 del presente Codice, in base a quanto indicato dall'art. 63, comma 1 del C.d.S., viola il disposto contenuto nell'art. 63, comma 5 del C.d.S. e non l'art. 165, comma 3 dello stesso Codice.
* Sul gancio traino della motrice è applicata un'apposita targhetta che riporta, tra una serie di dati, anche il carico verticale massimo che può gravare sul gancio stesso. L'eccedenza del carico verticale gravante sul gancio traino della motrice superiore al consentito non trova, nel codice della strada, una violazione specifica.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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