CODICE PENALE

REGIO DECRETO 19 ottobre 1930 , n. 1398

Sezione curata da: Palumbo Salvatore, Molteni Claudio, Palumbo Aurora e Sarracino Saverio

 

LIBRO II
DEI DELITTI IN PARTICOLARE

TITOLO I
DEI DELITTI CONTRO LA PERSONALITA' DELLO STATO

CAPO I
Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato
(artt. 241 - 275)

 

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Articolo 251 C.P.
Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerra.

 

1. Chiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stato o con un altro ente pubblico o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, per i bisogni delle forze armate dello Stato o della popolazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa pari al triplo del valore della cosa o dell'opera che egli avrebbe dovuto fornire e, in ogni caso non inferiore a euro 1.032.

2. Se l'inadempimento, totale o parziale, del contratto, è dovuto a colpa, le pene sono ridotte alla metà.

3. Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, allorché essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno cagionato l'inadempimento del contratto di fornitura.

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PROCEDURE

.Note operative riguardanti il presente articolo:

* PROCEDIBILITA' DEL REATO: D'ufficio (50 c.p.p.) se il reato è commesso a danno dello Stato Italiano; Con autorizzazione del Ministero di Grazie e Giustizia (313 c.p.) se il reato è commesso a danno di uno Stato estero
* ARRESTO: Obbligatorio in flagranza (380 c.p.p.) primo comma; Facoltativo in flagranza (381 c.p.p.) secondo comma
* FERMO DI P.G.: Consentito (384 c.p.p.) primo comma; Non consentito secondo comma
* MISURE CAUTELARI: Consentite (280 - 287 c.p.p.)
* A.G. COMPETENTE: Corte d'assise (5 c.p.p.) primo comma; Tribunale monocratico (33 ter c.p.p.) secondo comma

 

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OSSERVAZIONI

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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GIURISPRUDENZA

.Al momento non ci sono riferimenti in questa sezione.

 

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