Approfondimenti
sui temi inerenti il codice della strada e la circolazione stradale
Sezione curata da Palumbo Salvatore e Molteni Claudio

Documento inserito il 27 febbraio 2023
(Aggiornato a tutto il 5 luglio 2023)

 

2023_02_27 Patenti di guida extra UE. Elenco aggiornato dei Paesi le cui patenti sono attualmente convertibili o la cui conversione è attualmente sospesa
a cura di Salvatore Palumbo, sovrintendente scelto della Polizia Locale di Milano e Claudio Molteni, assistente esperto della Polizia Locale di Milano

 

Stati extra UE:

 

Premessa

 Le patenti di guida extra UE non conformi alla Convenzione di Vienna o alla Convenzione di Ginevra devono essere accompagnate da traduzione ufficiale.
 Le patenti di guida rilasciate da Paesi extra UE con i quali l'Italia non ha posto in essere accordi bilaterali, ma già convertite con patente di altro Stato UE, non possono essere convertite con quella italiana.
 In qualsiasi caso non possono essere convertite patenti di guida extra UE con validità provvisorie.
 La richiesta di conversione da parte di titolare di patente extra UE convertibile deve essere presentata entro un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tale fase l'originaria patente di guida non è ritirata, ma lasciata al legittimo proprietario che potrà esibirla, in occasione dei controlli, unitamente alla ricevuta rilasciata dall'UMC. L'originaria patente di guida è ritirata solo al rilascio della patente italiana.
 Il codice della strada dedica all'argomento l'art. 135 (Circolazione con patenti di guida rilasciate da Stati non appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo) e l'art. 136 (Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo).
 L'art. 135 del nostro prontuario delle violazioni al codice della strada riporta un esaustivo quadro completo delle violazioni.

 

Stati extra UE: patenti attualmente convertibili

 Stati extra UE le cui patenti sono attualmente convertibili:

  • Albania - accordo bilaterale (valido fino al 12.7.2026);
  • Algeria - accordo bilaterale;
  • Argentina - accordo bilaterale;
  • Corea del Sud - accordo bilaterale;
  • Filippine - accordo bilaterale;
  • Giappone - accordo bilaterale;
  • Libano - accordo bilaterale;
  • Macedonia - accordo bilaterale;
  • Marocco - accordo bilaterale;
  • Moldova - accordo bilaterale;
  • Principato di Monaco - condizioni di reciprocità dal MIT;
  • Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord - accordo bilaterale (valido fino al 30.3.2028) (1);
  • San Marino - accordo bilaterale;
  • Svizzera - accordo bilaterale (valido fino al 12.6.2026);
  • Taiwan - accordo bilaterale;
  • Tunisia - accordo bilaterale;
  • Turchia - accordo bilaterale (valido fino al 18.7.2028). Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  5 luglio 2023 n. U.0020483;
  • Ucraina - accordo bilaterale (valido fino al 24.1.2027).

(1) A queste si aggiungano anche quelle rilasciate da:

  • Baliato di Jersej;
  • Baliato di Guensey;
  • Gibilterra;
  • Isola di Man.

 

Stati extra UE: patenti convertibili solo per determinate categorie di cittadini

 Stati extra UE per i quali la conversione della patente di guida è limitata al personale diplomatico e loro familiari in servizio sul territorio italiano:

  • Canada;
  • Cile;
  • Stati Uniti;
  • Zambia.

 

Stati extra UE con i quali la conversione delle patenti è attualmente sospesa

 Stati extra UE con i quali la conversione delle patenti rilasciate dai seguenti Stati, inizialmente esistente, è stata poi sospesa per scadenza degli accordi di reciprocità (o la sopraggiunta inesistenza delle condizioni di reciprocità). Tra parentesi la data dalla quale è resa nota la sospensione della conversione attraverso l'emanazione di circolari:

  • Antille olandesi (sospesa il 26.01.2001);
  • Arabia Saudita (sospesa il 01.06.2001);
  • Bangladesh (sospesa il 16.09.1997);
  • Birmania (sospesa il 20.07.1995);
  • Brasile (sospesa il 13.01.2023);
  • Bosnia-Erzegovina (sospesa il 24.07.1996);
  • Camerun (sospesa il 07.05.1997);
  • Cina (sospesa il 08.03.1996);
  • Colombia (sospesa il 04.11.1997);
  • Costa Rica (sospesa il 12.05.1999);
  • Cuba (sospesa il 12.05.1999);
  • Ecuador (sospesa il 12.03.2017)
  • Egitto (sospesa il 12.02.1998);
  • El Salvador (sospesa il 04.08.2021)
  • Emirati arabi uniti (sospesa il 01.06.2021);
  • Etiopia (sospesa il 11.12.1996);
  • Gabon (sospesa il 07.05.1997);
  • Ghana (sospesa il 07.02.1997);
  • Haiti (sospesa il 12.05.1999);
  • Honduras (sospesa il 12.05.1999);
  • India (sospesa il 11.12.1996);
  • Iran (sospesa il 01.06.2001);
  • Israele (sospesa il 10.11.2018);
  • Jugoslavia (ex) (sospesa il 24.07.1996);
  • Isole Mauritius (sospesa il 01.06.2001);
  • Libia (sospesa il 01.06.2001);
  • Macao (sospesa il 31.10.2006);
  • Madagascar (sospesa il 07.05.1997);
  • Malaysia (sospesa il 01.06.2001);
  • Nicaragua (sospesa il 12.05.1999);
  • Nigeria (sospesa il 31.05.1995);
  • Oman (sospesa il 01.06.2001);
  • Pakistan (sospesa il 19.06.1996);
  • Panama (sospesa il 12.05.1999);
  • Paraguay (sospesa il 08.05.1996);
  • Perù (sospesa il 16.09.1997);
  • Serbia (sospesa il 24.07.1996)
  • Sierra Leone (sospesa il 11.12.1996);
  • Singapore (sospesa il 18.12.1998);
  • Siria (sospesa il 01.06.2001);
  • Sri Lanka (sospesa il 04.03.2022);
  • Sud Africa (sospesa il 16.09.1997);
  • Sudan (sospesa il 01.06.2001);
  • Tanzania (sospesa il 10.08.1995);
  • Thailandia (sospesa il 28.09.1999);
  • Uruguay (sospesa il 17.05.2020);
  • Vietnam (sospesa il 01.06.2001);
  • Zaire (sospesa il 07.05.1997).

 

Paesi appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE)

 Per i seguenti Paesi, appartenenti allo Spazio economico europeo (SEE), si applicano le condizioni previste per gli Stati dell'UE:

  • Islanda;
  • Liechtenstein;
  • Norvegia.

 

 

Documento inserito il 27/02/2023

 

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